DECRETO LEGISLATIVO

((Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103)). (18G00147)

Numero 121 Anno 2018 GU 26.10.2018 Codice 18G00147

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1




Regole e finalita' dell'esecuzione



Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' a carico di minorenni, nonche' per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ((, dell'11 maggio 2016,)) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.



L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Tende altresi' a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita' sociale, culturali, sportive e di tempo libero.


Art. 1-bis

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Comma 1

(( (Giustizia riparativa). ))

Comma 2

((


In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.


Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunita', delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.


))


Comma 3

Capo II - ESECUZIONE ESTERNA E MISURE PENALI DI COMUNITÀ

Art. 2

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Comma 1

Misure penali di comunita'


Sono misure penali di comunita' l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semiliberta', l'affidamento in prova in casi particolari.


Le misure penali di comunita' sono disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalita', un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo.


Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunita' e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno si applica l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.((1))


Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalita' del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'eta' e del grado di maturita', del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto.


Nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della liberta' personale.


La durata delle misure penali di comunita' e' corrispondente alla durata della pena da eseguire.


L'esecuzione delle misure penali di comunita' avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in ogni caso, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalita' organizzata.


Con l'applicazione delle misure puo' essere disposto il collocamento del minorenne in comunita' pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunita' possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.


Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunita', l'osservazione e' svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. Il tribunale di sorveglianza puo' disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali.


Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull'idoneita' del domicilio indicato per l'esecuzione della misura.


L'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di una misura penale di comunita'.


Le disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale, sulla detenzione domiciliare e sulla semiliberta' di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche' sull'affidamento in casi particolari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunita' di cui al presente decreto.


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 novembre - 6 dicembre 2019, n. 263 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2019, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103»".


Art. 3

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Comma 1

Prescrizioni e modalita' esecutive delle misure penali di comunita'


Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunita', prescrive lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.


Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto.


Con il provvedimento che applica una misura penale di comunita' sono indicate le modalita' con le quali il nucleo familiare del minorenne e' coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del progetto puo' farsi applicazione dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.


Art. 4

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Comma 1

Affidamento in prova al servizio sociale

Comma 2

Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato puo' essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo.


Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza puo' disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minorenne, compreso, quando opportuno, il collocamento in comunita'.


Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.
Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, per motivi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale ne da' immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.


L'ufficio di servizio sociale per i minorenni incontra l'affidato e lo assiste nel percorso di reinserimento sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del condannato.


Art. 5

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Comma 1

Affidamento in prova con detenzione domiciliare

Comma 2

Fermo quanto previsto dall'articolo 4, il tribunale di sorveglianza puo' applicare l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della settimana presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunita'.


La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui all'articolo 6.


Art. 6

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Comma 1

Detenzione domiciliare

Comma 2

Fermo quanto previsto dagli articoli 47-ter, comma 1, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato puo' espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunita', quando non vi sono le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare.


Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si esegue la misura.


Le prescrizioni di cui al comma 2 favoriscono lo svolgimento di attivita' esterne, in particolare di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo e all'inclusione sociale.


Al soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare e' fatto divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il soggetto che si allontana senza la prescritta autorizzazione e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.


Art. 7

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Comma 1

Semiliberta'


Il condannato puo' essere ammesso alla semiliberta', e cosi' trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e di formazione professionale, di lavoro, di utilita' sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale, quando ha espiato almeno un terzo della pena; se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, si tiene conto, altresi', del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.


Nel programma di intervento educativo sono indicate le prescrizioni da osservare all'esterno con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonche' gli orari di rientro in istituto.


Il soggetto ammesso alla semiliberta' e' assegnato preferibilmente ad appositi istituti o sezioni e puo' essere trasferito in altro istituto che agevoli l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' esterne, nonche' il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale.


Il condannato che, senza giustificato motivo, non rientra in istituto o rimane assente per un tempo superiore alle dodici ore e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione del quarto comma dello stesso articolo. Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare. In tali casi la semiliberta' puo' essere revocata.


Art. 8

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Comma 1

Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunita'


La competenza a decidere sulla adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunita' spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. L'adozione della misura penale di comunita' puo' essere disposta su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o del suo difensore; non puo' essere disposta d'ufficio. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore eta', la richiesta e' presentata dal difensore o dall'esercente la responsabilita' genitoriale. L'adozione della misura puo' essere proposta dal pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.


Il magistrato di sorveglianza puo' disporre l'applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunita', con le modalita' di cui articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale.


Le misure penali di comunita' sono sostituite o revocate, oltre che nei casi espressamente previsti, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.


Il magistrato di sorveglianza puo' disporre in via provvisoria la sospensione della misura. La misura sospesa puo' essere sostituita con altra. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.


In caso di revoca, il periodo trascorso in detenzione domiciliare o in semiliberta' e' scomputato dalla pena o misura ancora da espiare. In caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza determina la pena da espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso.


Comma 2

Capo III - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE

Art. 9

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Comma 1

Esecuzione delle misure penali di comunita' e delle misure alternative


All'articolo 24, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole: «le misure alternative» sono sostituite dalle seguenti: «le misure penali di comunita', le altre misure alternative»; le parole «per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, » sono soppresse e dopo le parole «finalita' rieducative» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando le predette finalita' non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto».


Art. 10

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Comma 1

Estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni


Quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravita' dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l'estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione. Si tiene altresi' conto delle ragioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.


Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.


L'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenne e' affidata al personale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.


Quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non puo' essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i maggiorenni.


Se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', non si fa luogo all'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 10-11-2018 a seguito della modifica del comma 1 dell'art. 9 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 che disponeva l'introduzione del comma 3-bis al presente articolo, ad opera della L. 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del medesimo.


Art. 10-bis

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Comma 1

(( (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). ))

Comma 2

((


La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.


Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.


))


Art. 11

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Comma 1

Esecuzione delle pene detentive

Comma 2

Quando deve essere eseguita nei confronti di persona che non abbia compiuto i venticinque anni di eta' una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non e' superiore a quattro anni, salvo, per l'affidamento in prova in casi particolari, quanto previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente ne dispone la sospensione salvo il caso in cui il condannato si trovi per il fatto oggetto della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo definitivo.


L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato, al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha operato nella fase del giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli esercenti la responsabilita' genitoriale, con l'avviso che nel termine di trenta giorni puo' essere presentata richiesta, corredata di dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di sorveglianza per l'applicazione di una misura di comunita', mediante deposito presso l'ufficio del pubblico ministero, il quale ne cura l'immediata trasmissione al tribunale di sorveglianza unitamente agli atti.


Il decreto di sospensione contiene altresi' l'invito al condannato a prendere contatti con l'ufficio del servizio sociale minorile dell'amministrazione della giustizia.


Se nel termine di cui al comma 2 non sono presentate richieste il pubblico ministero revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione.


Il tribunale di sorveglianza, ricevuta l'istanza di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni fissa l'udienza a norma dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale e ne fa dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilita' genitoriale nel caso di persone minori degli anni diciotto, al pubblico ministero, al difensore e ai servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia.


Con l'avviso di cui al comma 5 le parti sono altresi' invitate a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura.
I servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia presentano, anche in udienza, la relazione personologica e sociale svolta sul minorenne, nonche' il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio all'acquisizione di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5, del codice di procedura penale.


Art. 11-bis

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Comma 1

(( (Informazioni relative alla detenzione). ))

Comma 2

((


))


Art. 12

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Comma 1

Esecuzione delle misure penali di comunita'


L'esecuzione delle misure penali di comunita' e' affidata al magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita.


Il magistrato di sorveglianza, se ne ravvisa l'opportunita' per elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni con decreto motivato, dandone notizia all'ufficio di servizio sociale per i minorenni.


Il minorenne sottoposto a misura penale di comunita' e' affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge attivita' di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell'esecuzione.


Per garantire la continuita' dell'intervento educativo e l'inserimento sociale, terminata l'esecuzione della misura, i servizi socio-sanitari territoriali prendono in carico il minorenne per la prosecuzione delle attivita' di assistenza e sostegno anche curando, ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di riferimento.


Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una misura penale di comunita', il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.


Art. 13

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Comma 1

Nuovi titoli di privazione della liberta' per fatti commessi da minorenne


Quando, durante l'esecuzione di una misura penale di comunita', sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva per fatti commessi da minorenne, il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della misura, la dispone con ordinanza. In caso contrario dispone la cessazione dell'esecuzione della misura.


Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.


Comma 2

Capo IV - INTERVENTO EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI

Art. 14

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Comma 1

Progetto di intervento educativo

Comma 2

La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformita' a un progetto educativo predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilita' esecutiva, previo ascolto del condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalita'. Il progetto contiene indicazioni sulle modalita' con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversita' di genere, e sulla personalizzazione delle attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, nonche' sulle attivita' di lavoro, di utilita' sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.


All'ingresso in istituto, e' garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio.


Il progetto educativo e' illustrato al condannato con linguaggio comprensibile ed e' costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunita' offerte, l'evoluzione psico-fisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione.


Il progetto di intervento educativo assicura la graduale restituzione di spazi di liberta' in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.


Art. 15

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Comma 1

Assegnazione dei detenuti

Comma 2

Nella assegnazione dei detenuti e' assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati dai condannati. Le donne sono ospitate in istituti o sezioni apposite.


Art. 16

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Comma 1

Camere di pernottamento

Comma 2

Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone.


Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.


Art. 17

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Comma 1

Permanenza all'aperto

Comma 2

Ai detenuti e' consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Tale periodo puo' essere ridotto per specifici motivi.


La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato e con la presenza degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attivita' fisica e ricreativa.


Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.


Art. 18

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Comma 1

Istruzione e formazione professionale all'esterno

Comma 2

I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialita' individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale.


Si applica la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.


Art. 19

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Comma 1

Colloqui e tutela dell'affettivita'


Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo.
Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, e' di venti minuti. Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto puo' usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana.
L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.


Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed e' assicurato un costante supporto psicologico.


Al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto puo' usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al comma 1.


Le visite prolungate si svolgono in unita' abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.


Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza di eventuali divieti dell'autorita' giudiziaria che impediscono i contatti con le persone indicate ai commi precedenti. Verifica altresi' la sussistenza del legame affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali.


Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.


Art. 20

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Comma 1

Regole di comportamento

Comma 2

Il regolamento che disciplina la vita nell'istituto e' portato a conoscenza dei detenuti al loro ingresso con linguaggio comprensibile.


Art. 21

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Comma 1

Custodia attenuata

Comma 2

Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosita' o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attivita' all'esterno. L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria.


Art. 22

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Comma 1

Territorialita' dell'esecuzione


Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative.


L'assegnazione a un istituto penale per minorenni e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente. L'assegnazione a un istituto diverso da quello piu' vicino al luogo di residenza o di abituale dimora e' disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria.


Ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono disposti con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. Nei casi di urgenza sono eseguiti dalla competente amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza ritardo all'autorita' giudiziaria.


Art. 23

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Comma 1

Sanzioni disciplinari

Comma 2

Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre e' competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato piu' alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari esperti addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie designato dal presidente, e da un educatore. (2)(6) ((9))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".


Art. 25

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Comma 1

Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse

Comma 2

Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticita' e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Art. 26

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6, valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' dagli articoli 16 e 17 pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative in particolare all'intervento educativo ed ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile hanno efficacia nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario determinate con i decreti previsti dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal regolamento 22 giugno 2009, n. 119 e successive modificazioni e non danno origine, neppure indirettamente, all'adeguamento delle medesime alle situazioni di fatto.