Misure penali di comunita'
Sono misure penali di comunita' l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semiliberta', l'affidamento in prova in casi particolari.
Le misure penali di comunita' sono disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalita', un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo.
Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunita' e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno si applica l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.((1))
Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalita' del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'eta' e del grado di maturita', del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto.
Nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della liberta' personale.
La durata delle misure penali di comunita' e' corrispondente alla durata della pena da eseguire.
L'esecuzione delle misure penali di comunita' avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in ogni caso, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalita' organizzata.
Con l'applicazione delle misure puo' essere disposto il collocamento del minorenne in comunita' pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunita' possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.
Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunita', l'osservazione e' svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. Il tribunale di sorveglianza puo' disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali.
Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull'idoneita' del domicilio indicato per l'esecuzione della misura.
L'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di una misura penale di comunita'.
Le disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale, sulla detenzione domiciliare e sulla semiliberta' di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche' sull'affidamento in casi particolari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunita' di cui al presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 novembre - 6 dicembre 2019, n. 263 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2019, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103»".