Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'
art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La
legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".
- Il testo dell'art. 87, primo comma, della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 87 (Norme di esecuzione). - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.
Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena, il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione".
- Il testo dell'
art. 17, commi 1 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legistativi nonchè dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa)".
2 - 3 (Omissis).
"4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo del
comma 6 dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è il seguente:
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla
legge 10 giugno 1986, n. 663".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 10 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 10 (Permanenza all'aperto). - Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.
La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici".
Note all'art. 20:
- Il testo degli articoli 9, 12, 20 e 27 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 9 (Alimentazione). - Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.
Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto".
"Art. 12 (Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione). - Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, d'istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16.
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati".
"Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonchè delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonchè l'
art. 19, legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabllità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente".
"Art. 27 (Attività culturali, ricreative e sportive).
- Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale".
- Il
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 220, reca: "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'
art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419".
Note all'art. 22:
- Il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale".
- Il testo dell'art. 33 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 33 (Isolamento). - Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:
1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
3) per gli imputati durante l'istruttorira e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria".
Note all'art. 24:
- Per il testo dell'
art. 7 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del
codice di procedura penale), si vedano le note all'art. 3.
- Il testo dell'
art. 123 del codice di procedura penale, è il seguente:
"Art. 123 (Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). - 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa".
- Il testo dell'art. 44 del citato
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è il seguente:
"Art. 44 (Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). - 1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'art. 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce a esso, di aver trasmesso il testo originale".
- Il capo VI del titolo I della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Misure alternative alla detenzione e remissione del debito".
Nota all'art. 28:
- Per il testo del secondo e quarto comma, dell'art. 80 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 118.
Note all'art. 29:
- Per il testo del terzo comma, dell'art. 13 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 30.
- Il testo del
sesto comma, dell'art. 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individuazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti".
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 13 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 13 (Individuazione del trattamento). - Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'oservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.
Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione sono formulate indicazioni di merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita in collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento".
Nota all'art. 42:
- Il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 21 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20, si applicano anche ai detenuti ed agli iternati ammessi a frequentare corsi di formazione prefessionale all'esterno degli istituti penitenziari".
Nota all'art. 47:
- Per il testo del tredicesimo comma, dell'art. 20 della citata
legge 26 aprile 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
Note all'art. 48:
- Il testo vigente del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 21 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15.
Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza".
- Il testo del primo comma, dell'art. 24 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 24. - Sulla remunerazine spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2".
- Il testo vigente dell'
art. 385 del codice penale è il seguente:
"Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonchè al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita".
Nota all'articolo 49:
- Per il testo del sesto comma, dell'art. 20 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
Nota all'articolo 50:
- Per il testo del sesto comma, dell'art. 20 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
Note all'art. 51:
- Per il testo del quattordicesimo comma, dell'art. 20 della citata legge 26 luglio, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
- Per il testo del primo comma, dell'art 24 della citata legge 26 luglio, n. 354, si vedano le note all'art. 48.
Nota all'art. 56:
- Il testo dell'
art. 145 del codice penale è il seguente:
"Art. 145 (Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato). - Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcinento del danno;
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro".
Note all'art. 64:
- Per il testo del primo e secondo comma, dell'art. 30 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in note all'art. 77.
- Il testo vigente del terzo comma, dell'art. 30-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente: "Il provvedimento è comunicato immediatamente senza fomalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla Corte di appello".
Nota all'art. 73:
- Il testo dell'art. 6 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
I locali destinati al pernottamento in camere dotate di uno o più posti.
Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.
Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto".
Note all'art. 74:
- Il testo dell'art. 34 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 34 (Perquisizione personale). - I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità".
- La
legge 1o aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza".
- Per il testo del quinto comma dell'art. 13 della detta
legge n. 121/1981, si veda la nota all'art. 93.
Nota all'art. 75:
- Il testo dell'art. 35 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 35 (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, nonchè agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
2) al magistrato di sorveglianza;
3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al Capo dello Stato".
Note all'art. 77:
- Per il testo del primo comma, numeri 2) e 3), dell'art. 33 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 22.
- Il testo vigente degli articoli 30, 30-ter e 51 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 30 (Permessi). - Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 11, a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello.
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità.
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del
primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare".
"Art. 30-ter (Permessi premio). - Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivameote quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
(Omissis).
Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.
L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condamiati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.
Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.
Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-bis.
La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali".
"Art. 51 (Sospensione e revoca del regime di semilibertà). - Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del
primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 53".
- Per il testo degli articoli 52 e 53 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.
Nota all'art. 78:
- Il testo del secondo comma, dell'art. 39 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario".
Nota all'art. 82:
- Il testo del terzo comma, dell'art. 41 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Non può essern usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso ai fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto.
L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario".
Nota all'art. 84:
- Il testo vigente dell'art. 42-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 42-bis. (Traduzioni). - 1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili".
Nota all'art. 89:
- Il testo dell'
art. 679 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 679 (Misure di sicurezza). - 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti dall'art. 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio su ogni questione relativa nonchè sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personale".
Nota all'articolo 91:
- Il testo dell'art. 44 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 44 (Nascite, matrimoni, decessi). - Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione l'istituto.
La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero della giustizia.
La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti".
Nota all'articolo 92:
- Il testo dell'art. 44 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 44 (Nascite, matrimoni, decessi). - Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione l'istituto.
La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero della giustizia.
La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti".
Nota all'art. 93:
- Il testo vigente dell'art. 13 della citata
legge 1o aprile 1981, n. 121, è il seguente:
"Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo della regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
Nota all'art. 94:
- Il testo dell'art. 45 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 45 (Assistenza alle famiglie). - Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.
Tale azioni è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.
È utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale".
Note all'art. 98:
- Il testo dell'art. 51-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o al comma 1 dell'art. 47-ter o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura".
- Per il testo dell'
art. 663, comma 2, del codice di procedura penale, si vedano le note all'art. 97.
- Il testo dell'art. 51-ter della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative). - 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore, in istituto.
Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti".
Note all'art. 99:
- Per il testo dell'art. 94 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si vedano le note all'art. 76.
- Il testo dell'
art. 656 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive) - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277.
5. Se la pena detentiva anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi in cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli
articoli 47,
47-ter e
50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'
art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'
art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza".
- Per il testo dell'art. 51-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 98.
Nota all'art. 118:
- Il testo vigente dell'art. 80 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72.
L'amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornate previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'
art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di ottocento unità riservate alla suddetta categoria. Tale unità sono attribuite nella misura di seicentoquaranta agli operai specializzati e di centosessanta ai capi operai.
Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione".
Nota all'articolo 131:
- Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80, della citata della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda la nota all'art. 28.
Nota all'articolo 132:
- Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80, della citata della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda la nota all'art. 28.