DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)

Numero 150 Anno 2022 GU 17.10.2022 Codice 22G00159

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Modifiche al codice penale

Titolo II - Modifiche al codice di procedura penale Capo I Modifiche al Libro I del codice di procedura penale

Art. 4

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Comma 1

Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale

Comma 2

Al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio). - 1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio puo' essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, puo' essere altresi' rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonche' al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.
5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.
6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non puo' piu' riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.».


Comma 3

Capo II - Modifiche al Libro II del codice di procedura penale

Art. 8

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Comma 1

Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale

Comma 2

Al Libro II del codice di procedura penale, dopo il Titolo II, e' inserito il seguente:
«Titolo II-bis
Partecipazione a distanza
Art. 133-bis (Disposizione generale). - 1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorita' giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.
Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto e' comunicato anche alle autorita' interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita' degli atti compiuti a distanza.
Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la registrazione audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita' giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita' giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa spettanti.».


Comma 3

Capo III - Modifiche al Libro III del codice di procedura penale

Art. 12

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Comma 1

Modifiche al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale

Comma 2

Al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale, dopo l'articolo 252, e' inserito il seguente:
«Art. 252-bis (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero). - 1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione e' stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
2. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.
3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione e' stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.».


Comma 3

Capo IV - Modifiche al Libro IV del codice di procedura penale

Comma 4

Capo V - Modifiche al Libro V del codice di procedura penale

Art. 16

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Comma 1

Modifiche al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale

Art. 21

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Comma 1

Modifiche al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale

Comma 3

Capo VI - Modifiche al Libro VI del codice di procedura penale

Art. 26

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Comma 1

Modifiche al Titolo III del Libro VI del codice di procedura penale

Comma 3

Capo VII - Modifiche al Libro VII del codice di procedura penale

Art. 31

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Comma 1

Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale

Comma 2

Al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo l'articolo 545, e' inserito il seguente:
«Art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). - 1. Quando e' stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non e' stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne da' avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se puo' aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non e' possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo e' sospeso.
2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice puo' acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice puo' richiedere, altresi', all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' con la relativa disponibilita' dell'ente.
Agli stessi fini, il giudice puo' acquisire altresi', dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria
3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e' data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.
4. Quando il processo e' sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.».


Comma 3

Capo VIII - Modifiche al Libro VIII del codice di procedura penale

Comma 4

Capo IX - Modifiche al Libro IX del codice di procedura penale

Art. 36

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Comma 1

Inserimento del Titolo III bis del Libro IX del codice di procedura penale

Comma 2

Dopo il Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Titolo III-bis
Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo
Art. 628-bis (Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o dei Protocolli addizionali). - 1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed e' presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui e' divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui e' stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalita', la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.
3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilita'.
4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635.
5. Fuori dei casi di inammissibilita', la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravita', ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si e' verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.
6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.
7. Quando la riapertura del processo e' disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.»;


Art. 37

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Comma 1

Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale

Comma 2

Al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale, l'articolo 629-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si e' verificata la nullita'.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».


Comma 3

Capo X - Modifiche al Libro X del codice di procedura penale

Comma 4

Capo XI - Modifiche al Libro XI del codice di procedura penale

Comma 5

Titolo III - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Comma 6

Titolo IV - Disciplina organica della giustizia riparativa Capo I Principi e disposizioni generali Sezione I Definizioni, principi e obiettivi

Art. 42

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.


Art. 43

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Comma 1

Principi generali e obiettivi

Comma 2

I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunita'.


L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e' assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed e' gratuito.


L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e' sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignita' di ogni persona. Puo' essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.


Comma 3

Sezione II - Accesso ai programmi di giustizia riparativa

Art. 44

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Comma 1

Principi sull'accesso

Comma 2

I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravita'.


Ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.


Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.


Comma 3

Sezione III - Persone minori di eta'

Art. 46

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Comma 1

Diritti e garanzie per le persone minori di eta'


Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di eta', le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.


Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di eta' sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.


Comma 2

Capo II - Garanzie dei programmi di giustizia riparativa Sezione I Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

Art. 47

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Comma 1

Diritto all'informazione

Comma 2

La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorita' giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.


L'informazione di cui al comma 1 e' altresi' fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.


I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalita' di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.


Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonche' ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.


Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'eta' e alle capacita' degli stessi.


Art. 48

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Comma 1

Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

Comma 2

Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa e' personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti.


Per la persona minore d'eta' che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacita' di discernimento, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.


Per la persona minore d'eta' che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilita' genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'eta', valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacita' di agire del minore.


Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso e' espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso e' espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso e' espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.


Il consenso per l'ente e' espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.


Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.


Art. 49

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Comma 1

Diritto all'assistenza linguistica

Comma 2

La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa.


Negli stessi casi e' disposta la traduzione della relazione del mediatore.


La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato e' consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dal mediatore.


L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.


Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.


Comma 3

Sezione II - Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti

Art. 50

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Comma 1

Dovere di riservatezza

Comma 2

I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attivita' e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato.


I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.


Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite e' ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.


Art. 51

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Comma 1

Inutilizzabilita'


Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1.


Art. 52

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Comma 1

Tutela del segreto

Comma 2

Il mediatore non puo' essere obbligato a deporre davanti all'autorita' giudiziaria ne' a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorita' sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attivita' svolta, nonche' sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per se' reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale.


Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.


Non e' consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, ne' di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.


I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.


Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato.


Comma 3

Capo III - Programmi di giustizia riparativa Sezione I Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

Art. 54

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Comma 1

Attivita' preliminari


Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa e' preceduto da uno o piu' contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonche' a verificare la fattibilita' dei programmi stessi.


I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.


Art. 55

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Comma 1

Svolgimento degli incontri

Comma 2

I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.


Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessita' del caso.


Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacita', fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.


Il mediatore, anche su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.


Art. 56

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Comma 1

Disciplina degli esiti riparativi

Comma 2

Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo puo' essere simbolico o materiale.


L'esito simbolico puo' comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunita', accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.


L'esito materiale puo' comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.


E' garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.


I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.


Comma 3

Sezione II - Valutazione dell'autorita' giudiziaria

Art. 57

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Comma 1

Relazione e comunicazioni all'autorita' giudiziaria


Al termine del programma viene trasmessa all'autorita' giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attivita' svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.


Il mediatore comunica all'autorita' giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.


Art. 58

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Comma 1

Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

Comma 2

L'autorita' giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.


In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.


Comma 3

Capo IV - Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività Sezione I Formazione dei mediatori esperti

Art. 59

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Comma 1

Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

Comma 2

La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilita' e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialita', indipendenza, sensibilita' ed equiprossimita', i programmi di giustizia riparativa.


I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.


La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63.


La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonche' allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.


La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonche' nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.


La formazione pratica mira a sviluppare capacita' di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilita' necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.


La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Universita' che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa e' affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.


L'accesso ai corsi e' subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.


I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.


Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonche' le modalita' delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attivita' di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.


Comma 3

Sezione II - Requisiti per l'esercizio dell'attivita'

Art. 60

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Comma 1

Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti


Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e' necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attivita' di formazione, nonche' i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalita' di revisione dell'elenco, nonche' la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto, nonche' i requisiti di onorabilita' e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco.


L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Comma 2

Capo V - Servizi per la giustizia riparativa Sezione I Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

Art. 61

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Comma 1

Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

Comma 2

Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.


La Conferenza nazionale e' presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.


La Conferenza nazionale e' convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.


La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.


Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, tra personalita' di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessita' di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari.
L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilita' di rinnovo per un ulteriore biennio.


All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.


Art. 62

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Comma 1

Livelli essenziali delle prestazioni

Comma 2

Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformita' ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 67, comma 1.


Comma 3

Sezione II - Centri di giustizia riparativa

Art. 63

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Comma 1

Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

Comma 2

I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.


La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.


La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.


All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza locale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.


Art. 64

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Comma 1

Forme di gestione

Comma 2

I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.


I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresi', dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.


Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalita' di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalita' di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.


In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.


Art. 65

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Comma 1

Trattamento dei dati personali

Comma 2

I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualita' di titolari del trattamento.


Il trattamento e' effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 66

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Comma 1

Vigilanza del Ministero della giustizia

Comma 2

La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attivita' svolta. E', in ogni caso, nella facolta' del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.


Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.


Art. 67

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Comma 1

Finanziamento

Comma 2

Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilita' del fondo istituito ai sensi del presente comma. ((2))


Le Regioni e le Province autonome, le Citta' metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.


Nel limite delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalita', dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.


Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 859) che "Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".


Comma 3

Titolo V - Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali Capo I Modifiche in materia di procedimento per decreto

Art. 68

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Comma 3

Capo II - Modifiche in materia di giustizia digitale

Comma 4

Capo III - Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie

Art. 70

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Comma 1

Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

Comma 2

Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo l'articolo 12-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-ter(Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore). - Salvo che concorrano con uno o piu' delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilita' e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12- sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.
Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.
In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.
Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.
Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, puo' disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.
Art. 12-quater(Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa). - Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati nella prescrizione.
Quando la prescrizione e' adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.
Al piu' tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' il pagamento della somma di denaro.
Quando la prescrizione non e' adempiuta, o la somma di denaro non e' stata pagata, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
Art. 12-quinquies (Prestazione di lavoro di pubblica utilita' in alternativa al pagamento in sede amministrativa). - Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, puo' richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilita' presso lo Stato, le Regioni, le Citta' metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'impossibilita' di provvedere al pagamento e' comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La richiesta di cui al primo comma e' comunicata all'organo accertatore. Con essa e' depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilita' dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilita'.
La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilita' sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonche' all'autorita' di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilita'. Un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' avere durata superiore a sei mesi. L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilita' e' effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilita', l'autorita' indicata nel quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attivita' lavorativa.
Il contravventore puo' in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilita' pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro gia' prestato. In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorita' incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', che ne da' immediata comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-sexies (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinche' provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater.
Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
Art.12-septies(Sospensione del procedimento penale). - Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quater, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 12-quinquies, il procedimento e' sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quinquies, commi sesto e settimo.
Nel caso previsto dall'articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Se e' presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' e' sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.
Art. 12-octies (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento). - La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilita' nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies.
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del primo comma.
Art. 12-nonies (Adempimento tardivo della prescrizione). - Se la prescrizione e' adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena e' diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».


Art. 73

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Comma 2

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Pene sostitutive). - 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, puo' sostituirla con la semiliberta' o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, puo' sostituirla, se vi e' il consenso del minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilita' previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla, altresi', con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilita' genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
4. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».


Art. 77

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Comma 1

Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383

Art. 79

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Comma 1

Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie

Comma 2

Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.


Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettivita' ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilita' del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1.


Comma 3

Capo IV - Modifiche in materia di spese di giustizia

Art. 81

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Comma 1

Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244

Comma 3

Capo V - Modifiche in materia di iscrizione nel ((casellario giudiziale))

Art. 82

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

Comma 2

All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;» e dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;».


Comma 3

Capo VI - Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile

Art. 83

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Comma 3

Titolo VI - Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Art. 85

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilita'


Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.


Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria.
Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.


Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.


Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto. ((11))


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AGGIORNAMENTO (11)


La Corte Costituzionale con sentenza 9 giugno - 24 luglio 2025, n. 123 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/2025, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs.
n. 31 del 2024
, su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 85-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile). ))

Comma 2

((1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto))


Art. 86

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

Comma 2

Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.


Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale.


Art. 87

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

Comma 2

Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita' telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformita' al principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.


Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.


Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.


Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonche' le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.


Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonche' le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.


Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ((...)). ((Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto e' immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato)).


((


Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.


Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali e' consentito il deposito telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis.


Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalita' del portale. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.


6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge))


Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.


Art. 87-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze). ))

Comma 2

((


Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, e' consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalita' di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.


Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresi' all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.


Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita' all'originale.


L'atto di impugnazione e' trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalita' e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.


I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.


Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.


Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.


9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2))


Art. 88

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine

Comma 2

Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.


Art. 88-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari). ))

Comma 2

((


Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha gia' disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.


2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto))


Art. 88-ter

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere). ))

Comma 2

((1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto))


Art. 89

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di assenza

Comma 2

Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata gia' pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e' disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita' in appello e alla rescissione del giudicato.


Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado e' stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non e' stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.


Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.


Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.


((


In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale e' fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.


))


Art. 89-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale). ))

Comma 2

((1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio e' emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto))


Art. 90

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

Comma 2

La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Se sono gia' decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, puo' formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' fissata udienza, la richiesta e' depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.


Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.


Art. 91

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

Comma 2

Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, e' divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione, ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell'articolo 628-bis, comma 2, del codice di procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell'articolo 628-bis, comma 5, del codice di procedura penale.


Art. 92

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

Comma 2

La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtu' di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.


La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all'esperienza maturata almeno nel quinquennio precedente il ((31 dicembre 2023)) e il curricolo degli operatori in servizio alla data del ((31 dicembre 2023)), verificando altresi' la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63.


Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 93

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori

Comma 2

L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1, e' disposto a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario e' a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca.


Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresi' le modalita' di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonche' di inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.


Art. 93-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento). ))

Comma 2

((1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando e' chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023))


Art. 94

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Per le impugnazioni proposte ((sino al 30 giugno 2024)) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.


Art. 95

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

Comma 2

Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, puo' presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilita' della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.
In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.


Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata, gia' applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semiliberta' sostitutiva.


Sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.


Art. 96

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti

Comma 2

Le disposizioni dell'articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia gia' stata esercitata l'azione penale.


Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.


Art. 97

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie

Comma 2

Salvo che risultino piu' favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.


Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.


Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore.


Art. 97-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive). ))

Comma 2

((1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto))


Art. 99

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Salvo quanto previsto all'articolo 67, le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Bianchi, Ministro dell'istruzione
Messa, Ministro dell'universita' e della ricerca

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Cartabia


Art. 99-bis

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Comma 1

(( (Entrata in vigore) ))

Comma 2

((


Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.


))