DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposi

Numero 31 Anno 2024 GU 20.03.2024 Codice 24G00052

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31

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Testo vigente

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Art. 4

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Comma 1

Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

Art. 6

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Art. 8

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

Comma 2

All'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale e' fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni transitorie in
materia di modifica del regime di procedibilita'


Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto e' commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello

Comma 2

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2.


Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione e' dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.


L'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello.


Art. 11

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Le amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.