Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;
Art. 2
#Comma 1
Assunzione
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.
Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6";
b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione"))
Comma 3
«Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata).
- 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.
2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.
3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.
4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.».
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
«f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
«Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
«2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51,
"Art. 658-bis (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679"))
"1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero".
"Art. 154-quater (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria). - 1. Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte".
"d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"))
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
relativo a Stati esteri
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio