Ad ogni dipartimento e' preposto un Capo del dipartimento.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del dipartimento, nell'ambito del quale vengono altresi' svolte, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonche' le attivita' generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresi', attivita' di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali, assicura il coordinamento dell'attivita' internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali. ((2))
((
L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalita' nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.
))
((Ciascun Capo del dipartimento)) e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche dirigenziali complessive del Ministero.
Il vice Capo e' nominato tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo e' conferito con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
Al fine del coordinamento delle attivita' dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale e' istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza e' convocata dal Ministro, che puo' anche presiederla ed e' composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalita' di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonche' i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilita' nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che nel secondo periodo del comma 3 del presente articolo le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».