DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia ((...)). (15G00097)

Numero 84 Anno 2015 GU 29.06.2015 Codice 15G00097

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-06-15;84

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 3

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Comma 1

Capo del dipartimento

Comma 2

Ad ogni dipartimento e' preposto un Capo del dipartimento.


Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del dipartimento, nell'ambito del quale vengono altresi' svolte, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonche' le attivita' generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresi', attivita' di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali, assicura il coordinamento dell'attivita' internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali. ((2))


((


L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalita' nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.


))


((Ciascun Capo del dipartimento)) e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche dirigenziali complessive del Ministero.


Il vice Capo e' nominato tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo e' conferito con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.


Al fine del coordinamento delle attivita' dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale e' istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza e' convocata dal Ministro, che puo' anche presiederla ed e' composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalita' di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonche' i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilita' nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che nel secondo periodo del comma 3 del presente articolo le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».


Art. 4

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Comma 1

Dipartimento per gli affari di giustizia

Comma 2

Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.


Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
((a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attivita' relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;
b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attivita' di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;))

c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale e' interessato il Ministero, in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le materie interessate; contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie di competenza del dipartimento. Restano ferme, in materia di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 6, comma 3, nonche' quelle previste dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Nell'ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l'Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla legge 17 maggio 1952, n. 629. L'Ufficio centrale e' altresi' competente per i provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni.


Art. 5

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Comma 1

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Comma 2

Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.


Art. 5-bis

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Comma 1

(Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia)

Comma 2

Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo. Il Dipartimento garantisce l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Il capo del Dipartimento assume le funzioni di responsabile della transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le suddette funzioni possono essere delegate a un direttore generale dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali.


Art. 6

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Comma 1

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Comma 2

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.


Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2 ((...))
((; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia)).


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che alla lettera c) del comma 2 del presente articolo le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.P.R. 21 novembre 2025, n. 189 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "alla lettera c), le parole: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunita', in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa» sono soppresse e, in fine, il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»".


Art. 7

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Comma 1

(( (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'). ))

Comma 2

((


Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.


3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attivita' ispettiva e tiene i rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed estere.))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che alla lettera c) del comma 3 del presente articolo le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».


Comma 3

Titolo III - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 8

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Comma 1

(( (Organi di decentramento amministrativo). ))

Comma 2

((


Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E) come sostituita dalla tabella B) allegata al presente regolamento.


Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.


))


Art. 9

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Comma 1

(( (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). ))

Comma 2

((


))


Art. 10

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Comma 1

(( (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). ))

Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2020, N. 175))


Comma 2

Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

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Comma 1

(( (Disposizioni finali). ))

Comma 2

((


All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G), allegate al presente decreto.


Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.


La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.


Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.


Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.


Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.


))


Art. 17

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Comma 1

Divieto di nuovi o maggiori oneri

Comma 2

Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.