DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Numero 189 Anno 2025 GU 18.12.2025 Codice 25G00199

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-11-21;189

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:11:11

Art. 2

#

Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, relativo alla banca dati nazionale del DNA

Art. 4

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

All'individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, relativi alle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, interessate dal processo di riorganizzazione, si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di cui al primo periodo.


Art. 5

#

Comma 1

Clausola d'invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.