DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (19G00084)

Numero 99 Anno 2019 GU 29.08.2019 Codice 19G00084

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-19;99

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:12:28

Art. 1

#

Comma 1

Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Comma 2

All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalita' nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.».


Art. 2

#

Comma 1

Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e adeguamento della dotazione organica complessiva del personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria


All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun Capo del dipartimento».


La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come sostituita dalla tabella A) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.


Le tabelle D) ed F) allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle tabelle II e III allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.


All'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «direzione regionale 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «direzione regionale 2».


Art. 3

#

Comma 1

Riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia

Comma 2

All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attivita' relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;
b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attivita' di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;».


Art. 4

#

Comma 1

Adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

Art. 5

#

Comma 1

Disposizioni di coordinamento

Art. 6

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, aggiunto dall'articolo 1, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate. Con le stesse modalita' sono adottate misure di coordinamento informativo ed operativo conseguenti alla riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e all'adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.


Le strutture organizzative del Ministero della giustizia interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 7

#

Comma 1

Divieto di nuovi o maggiori oneri

Comma 2

Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.