DECRETO LEGISLATIVO

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comm

Numero 240 Anno 2006 GU 29.07.2006 Codice 006G0259

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-25;240

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Testo vigente

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Preambolo

Capo II - Articolazioni decentrate del Ministero della Giustizia

Art. 1

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Comma 1

Titolarita' dell'ufficio giudiziario

Comma 2

Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.


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Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformita' delle procedure di gestione nonche' le attivita' di monitoraggio e di verifica della qualita' e dell'efficienza del servizio.


1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario e' tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttivita' dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia))


Art. 2

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Comma 1

Gestione delle risorse umane

Comma 2

Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e' responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4.


Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


((2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per piu' uffici giudiziari))


Art. 3

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Comma 1

Gestione delle risorse finanziarie e strumentali

Comma 2

L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato e' effettuata ((...)) dall'amministrazione centrale ((...)) secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.


Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato funzionario delegato.


Art. 4

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Comma 1

Programma delle attivita' annuali

Comma 2

Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate ((...)) dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.


In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160))


Comma 2

Capo II - ((Articolazioni decentrate del Ministero della Giustizia))

Art. 6

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Comma 1

(( (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) ))

((


Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresi' attivita' di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.


Al fine di assicurare una piu' completa attivita' di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

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Comma 1

(( (Organico) ))

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Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 10 unita'.


Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria e' altresi' aumentata di complessive 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.


Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli e' soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.


Art. 8

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Comma 1

(( (Risorse) ))

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L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)).


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL CAPO II, DISPOSTA DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL CAPO II, DISPOSTA DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160))


Comma 2

Capo III - Disposizioni finali

Art. 11

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Comma 1

Disciplina transitoria

Comma 2

Fino alla data di acquisizione della sede definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.


Art. 12

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 4, pari a 2.001.058 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150.


Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, pari a 5.280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150.


Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, valutati in 7.113.856 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150.


Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.


Art. 13

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Comma 1

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.