Il presente regolamento disciplina le misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero, dell'onere delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ferme restando le dotazioni organiche del Ministero.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Comma 3
Capo II - Misure organizzative a livello periferico
Art. 3
#Comma 1
La Conferenza permanente
Comma 2
In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. La Conferenza permanente e' convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza permanente puo' essere convocata anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di cui al periodo che precede, il procuratore generale presso la corte di appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto.
La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.
La Conferenza permanente si avvale di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia e puo' altresi' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni.
Il presidente invita alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, e puo' invitare esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.
Per la partecipazione alle attivita' della Conferenza permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.
Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della legge, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.
Art. 4
#Comma 1
Compiti
Comma 2
La Conferenza permanente, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.
In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale.
La Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni necessita' i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili.
Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al procuratore generale le delibere inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza.
Il procuratore generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all'autorita' di pubblica sicurezza.
Comma 3
Capo III - Misure organizzative a livello centrale
Art. 5
#Comma 1
Accordi e convenzioni
Comma 2
La Conferenza permanente puo' stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuita' dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari.
Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero puo' stipulare accordi o convenzioni quadro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzati a definire l'uniformita' dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.
Art. 6
#Comma 1
Rapporti con l'amministrazione centrale
Comma 2
La Conferenza permanente opera nell'ambito degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica stabiliti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero, assicurando il raccordo con l'attivita' dei delegati a norma dell'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
La Conferenza permanente trasmette anche con modalita' telematiche ed entro 5 giorni dall'adozione al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'articolo 4.
Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nella materia della sicurezza le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.
Comma 3
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 7
#Comma 1
Invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.