DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

Numero 206 Anno 2007 GU 09.11.2007 Codice 007G0224

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

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Comma 1

O g g e t t o

Comma 2

Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attivita' riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.


((


Il presente decreto disciplina, altresi', il riconoscimento delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche' i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.


))


Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.


((1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale))


Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.


Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.


Art. 3

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Comma 1

Effetti del riconoscimento

Comma 2

Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.


Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato esercitera' sul territorio italiano sara' quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attivita' sono comparabili ((, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale)).


Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore puo' usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potra' essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.


Art. 5

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Comma 1

Autorita' competente

Comma 2

Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.


Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresi' autorita' competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e', inoltre, autorita' competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano piu' autorita' regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.


Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Tessera professionale europea (EPC) ))

Comma 2

((


La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.


I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.


Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorita' competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10.


Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea e' rilasciata dall'autorita' competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo gia' vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.


))


Art. 5-ter

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Comma 1

(Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI)

Comma 2

La domanda di rilascio della tessera professionale europea puo' essere presentata esclusivamente online.


Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.


Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. ((Se del caso, l'autorita' competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto)). L'autorita' competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e puo' chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorita' competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti gia' inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.


Art. 5-quater

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Comma 1

(( (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11) ))

Comma 2

((


L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine,e' tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorita' competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non puo' chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.


E' ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorita' competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.


Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, puo' fare domanda per l'estensione all'autorita' competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorita' competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorita' competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.


Qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non puo' richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.


La tessera professionale europea e' valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.


))


Art. 5-quinquies

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Comma 1

(Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11)

Comma 2

L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine, verifica l'autenticita' e la validita' dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica e' effettuata entro un mese ((dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma 3,)) o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita' competente trasmette immediatamente la domanda all'autorita' competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.


Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.


Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedereallo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.


Nel caso in cui l'autorita' competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, puo' rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto e' debitamente giustificato.


Se l'autorita' competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non e' data la possibilita' di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorita' competente puo' estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga ((puo' essere ripetuta una volta sola)) e unicamente quando e' strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.


Le misure intraprese dall'autorita' competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.


Art. 5-sexies

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Comma 1

(( (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea) ))

Comma 2

((


Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attivita'. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non piu' richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorita' competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento.


Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5.


Gli ordini e i collegi professionali informano le autorita' competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonche' degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio.


L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI e' limitato alle autorita' competenti in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. Le autorita' competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI.


Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera e' stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorita' competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identita' valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI.


I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorita' competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare e' informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorita' competenti, in qualita' di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.


Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorita' competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea e' considerata un'autorita' di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati.


Fatto salvo il comma 3, le Autorita' competenti prevedono la possibilita' per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorita' pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticita' e la validita' di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.


))


Art. 5-septies

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Comma 1

(( (Accesso parziale) ))

Comma 2

((


L'accesso parziale puo' essere rifiutato se cio' e' giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.


Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.


Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attivita' professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.


In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta accordato l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali.


6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis))


Art. 6

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Comma 1

(Centro di assistenza)

Comma 2

Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.


Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).


((5-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorita' competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato))


Art. 7

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Comma 1

Conoscenze linguistiche

Comma 2

Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.


Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorita' competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attivita' che il professionista intende svolgere.


I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.


Il controllo linguistico e' proporzionato all'attivita' da eseguire. Il professionista puo' presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.


Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalita' di verifica.


In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma.


In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano e' autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.


Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.


((


Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non e' requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la societa' di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario.


I professionisti di cui al comma 1-novies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale e' tenuto il registro a cui e' iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.


1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualita' dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-novies, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale, puo' disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies))


Art. 7-bis

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Comma 1

(( (Procedure telematiche). ))

Comma 2

((1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorita' competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non e' considerata come richiesta di documenti mancanti))


Comma 3

Capo II - Rapporti con autorita' non nazionali

Art. 8

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Comma 1

Cooperazione amministrativa

Comma 2

Ogni autorita' di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorita' dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita' definite con l'Unione europea deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).


Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo' riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attivita' professionale.


Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorita' di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.


Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorita' competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorita' dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanita' pubblica.


Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorita' di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticita' degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.


Art. 8-bis

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Comma 1

(( (Meccanismo di allerta) ))

Comma 2

((


Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 informano, altresi', entro al massimo tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, circa l'identita' dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.


Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di cui al comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e le autorita' competenti di cui all'articolo


5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorita' competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l'assegnazione senza indebito ritardo alle autorita' competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento.


Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Le autorita' competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono l'informazione di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, cosi' come ogni successiva modifica a tale data.


Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorita' competenti di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato.


Avverso l'allerta il professionista puo' presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso.


I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.


Le disposizioni sulle autorita' legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonche' sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.


))


Comma 3

Titolo II - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI Capo I Principi generali

Art. 9

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Comma 1

Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea

Comma 2

Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.


Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.


((3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale))


In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto ((a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano)).


Comma 3

Capo II - Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Art. 10

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Comma 1

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

Comma 2

((Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto a informare in anticipo l'autorita' di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale)). Tale dichiarazione ha validita' per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.


La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.


Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.


Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.


Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilita' mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.


Art. 11

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Comma 1

Verifica preliminare

Comma 2

Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.


((2. La verifica preventiva e' ammessa unicamente se e' finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto e' necessario a tale fine))


Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.


In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.


In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita' competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.


Art. 12

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Comma 1

Titolo professionale

Comma 2

Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.


In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attivita' professionale di cui trattasi.


Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.


Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.


Art. 13

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Comma 1

Iscrizione automatica

Comma 2

Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' trasmessa dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.


Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.


((


Nel caso l'autorita' competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.
Parimenti l'autorita' competente che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione automatica.


))


L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1.


L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.


Art. 14

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Comma 1

Cooperazione tra autorita' competenti

Comma 2

Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate ((, in caso di dubbio motivato,)) dalle autorita' di cui all'articolo 5.


Le autorita' di cui all'articolo 5 provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.


Comma 3

Titolo III - LIBERTA' DI STABILIMENTO Capo I Norme procedurali

Art. 16

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Comma 1

Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

Comma 2

Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorita' competente di cui all'articolo 5.


Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.


Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.


Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.


Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente ((con proprio provvedimento)), da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. ((Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.)). Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.


Nei casi di cui all'articolo 22, il ((provvedimento)) stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalita' procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le autorita' di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.


Se l'esercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.


I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.


Art. 17

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Comma 1

Domanda per il riconoscimento

Comma 2

Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorita' competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.


Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilita' e della moralita' o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali ((o di condanne penali)), la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.


Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.


Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti entro due mesi.


Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorita' competente di detti Stati.


Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o societa' di assicurazione con sede in uno Stato membro.


((


In caso di fondato dubbio, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attivita' professionale.


))


I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.


Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.


((


Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita' per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilita', mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.


))


Art. 17-bis

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Comma 1

(( (Riconoscimento del tirocinio professionale) ))

Comma 2

((


Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia e' subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorita' competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorita' competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge gia' vigenti in materia.


Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.


Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale e' inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.


4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorita' incaricate di fissare i criteri e le modalita' per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali))


Comma 3

Capo II - Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Art. 20

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Comma 1

Titoli di formazione assimilati

Comma 2

E' assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorita' competente di un altro Stato membro, ((che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che e')) riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.


E' altresi' assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.


Art. 21

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Comma 1

Condizioni per il riconoscimento

Comma 2

Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento ((sono rilasciati)) da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)).


((3. Non e' necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1) ))


((


In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).


))


Art. 22

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Comma 1

Misure compensative

Comma 2

Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale.


Con provvedimento dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attivita'.


COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2019, N. 37.


Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.


((5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro))


L'applicazione dei commi 1 e 4) comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze le abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.


Con provvedimento dell'autorita' competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale.


Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.


Al richiedente dovra' essere data la possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.


Art. 23

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Comma 1

Tirocinio di adattamento e prova attitudinale

Comma 2

Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.


La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
((2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.))


Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.


Art. 24

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Comma 1

Esecuzione delle misure compensative

Comma 2

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con ((provvedimento dell'Autorita' competente)), sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.


Art. 25

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste ((dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche')) dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 26

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15))


Comma 2

Capo III - Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

Art. 27

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Comma 1

Requisiti in materia di esperienza professionale

Comma 2

Per le attivita' elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attivita' in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.


Art. 28

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Comma 1

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista I dell'allegato IV

Comma 2

Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.


Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.


Art. 29

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Comma 1

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista II dell'Allegato IV

Comma 2

Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.


Art. 30

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Comma 1

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista III dell'allegato IV

Comma 2

Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.


Comma 3

Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione SEZIONE I Disposizioni comuni

Art. 31

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Comma 1

Principio di riconoscimento automatico

Comma 2

I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente ((agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52,)) rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorita' di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.


I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.


Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui ((agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55)).


I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37.


I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorita' di cui all'articolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49.


I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al piu' presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1.


L'accesso e l'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 ((attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3.)).


Il Ministero della salute e ((il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)), rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano ((, attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee,)) alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri. ((Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.))


Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea attraverso ((un atto delegato adottato dalla Commissione europea)) nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.


Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca.


I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.


((


Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo cosi' la possibilita' di aggiornare le rispettive conoscenze, abilita' e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonche' tenersi al passo con i progressi della professione.


))


Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.


Art. 32

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Comma 1

Diritti acquisiti

Comma 2

Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, ((di ostetrica e)) di farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso.


I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l'esercizio delle attivita' professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorita' tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.


Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorita' dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.


Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991, qualora le autorita' degli Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.


I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.


Comma 3

SEZIONE II - Medico chirurgo

Art. 33

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Comma 1

Formazione dei medici chirurghi

Comma 2

L'ammissione alla formazione di medico chirurgo e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle universita'.


La formazione di cui al comma l comprende un percorso formativo di durata minima ((di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno)) 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una universita'.


Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' competenti.


Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.


Art. 34

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Comma 1

Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica

Comma 2

L'ammissione alla formazione medica specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.


((2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorita' competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attivita' mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalita' fissate dalle competenti autorita'. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368))


Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1.


Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che dette parti siano gia' state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia gia' ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro.
L'esenzione non puo' superare la meta' della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.


Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.


I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri cosi' come riportato all'allegato V, 5.1.3.


Art. 35

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Comma 1

Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti

Comma 2

I cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purche' detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro presso cui e' stato conseguito il titolo che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dell'attivita' specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.


E' riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.


Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dell'Unione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purche' i titoli di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale l'Italia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V. 5.1.3.


((


Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attivita' di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.


))


Art. 36

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Comma 1

Formazione specifica in medicina generale

Comma 2

L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all'articolo 33.


Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.


Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.


((4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformita' al modello adottato con decreto del Ministro della salute))


La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio di ogni anno accademico, le universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'universita' e della ricerca.


Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.


Art. 37

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Comma 1

Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale

Comma 2

Hanno altresi' diritto ad esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.


Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attivita' di medico in medicina generale.


Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nell'allegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attivita' di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.


I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dall'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato l'attivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.


I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.


Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attivita' specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.


Comma 3

SEZIONE III - Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Art. 38

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Comma 1

Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

Comma 2

La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.


La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.


L'istruzione teorica e' la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilita' e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis. La formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.


L'insegnamento clinico e' la parte di formazione di infermiere con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze, abilita' e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettivita'. L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere e' responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attivita' d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attivita' dell'insegnamento potra' partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che le cure infermieristiche implicano.


Art. 39

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Comma 1

Esercizio delle attivita' professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

Comma 2

Le attivita' professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attivita' esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.


Art. 40

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Comma 1

Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Comma 2

Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attivita' da essi svolte devono comprendere la piena responsabilita' della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBBRE 2025, N. 169)).


COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.


COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.


COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.


Art. 40-bis

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Comma 1

(( (Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania). ))

Comma 2

((Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2.))


((Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 38, e' riconosciuta alternativamente come prova sufficiente:
a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilita' anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:
1) Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una scoala postliceala, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° gennaio 2007;
2) Diploma de absolvire de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003;
3) Diploma de licenta de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003;
b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), numeri 2) e 3), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: Diploma de licenta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanita' n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione;
c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: Certificatul de revalorizare a competentelor profesionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanita' n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.))


Comma 3

SEZIONE IV - Odontoiatra

Art. 41

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Comma 1

Formazione dell'odontoiatra

Comma 2

L'ammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.


La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di un'universita'.


Art. 42

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Comma 1

Formazione di odontoiatra specialista

Comma 2

L'ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all'esercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 41.
2 Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.
3. La formazione dell'odontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una universita', una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'.
4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorita' od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina.


Art. 43

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Comma 1

Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri

Comma 2

Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nell'allegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione di medico purche' accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorita' competente dello Stato di provenienza.


E' dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorita' competenti dello Stato di provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41.


Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.


E' dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purche' i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.


((


I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.


))


Comma 3

SEZIONE V - Veterinario

Art. 44

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Comma 1

Formazione del medico veterinario

Comma 2

L'ammissione alla formazione del medico veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Universita'.


Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, ((che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti,)) effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di un'universita'.


Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.


Art. 45

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Comma 1

Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari

Comma 2

Fatto salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall'autorita' competente dell'Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attivita' professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.


Comma 3

SEZIONE VI - Ostetrica

Art. 47

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Comma 1

Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica

Comma 2

I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
((a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;))
b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni ((che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno)) 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi ((che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno)) 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.22 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.


L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il periodo corrispondente.


Art. 48

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Comma 1

Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica

Comma 2

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.


Art. 49

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Comma 1

Diritti acquisiti specifici alle ostetriche

Comma 2

Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46 ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attivita' in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.


Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilita' I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilita' II.


Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.


Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attivita' di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.


(( 5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica) ))


Comma 3

SEZIONE VII - Farmacista

Art. 50

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Comma 1

Formazione di farmacista

Comma 2

L'ammissione alla formazione di farmacista e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.


Comma 3

SEZIONE VIII - Architetto

Art. 52

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Comma 1

Formazione di architetto

Comma 2

((


))


((


Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.


Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorita' competente di cui all'articolo 5. Detto tirocinio puo' essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il tirocinio professionale e' valutato dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.


))


Art. 53

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Comma 1

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)).


In deroga all'articolo 52, e' riconosciuta ((soddisfacente ai sensi dell'articolo)) 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente ((all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).)).


Art. 54

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Comma 1

Esercizio dell'attivita'

Comma 2

Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.


Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.


Art. 55

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Comma 1

Diritti acquisiti specifici degli architetti

Comma 2

((Sono riconosciuti i titoli di formazione)) di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui ((all'articolo 52)), attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.


((


Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.


))


Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell'8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.


((


Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare e' stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.


Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attivita' esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purche' la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.


))


Art. 56

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Comma 1

Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

Comma 2

Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.


Art. 57

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Comma 1

Servizi di informazione

Comma 2

I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.


Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attivita' professionale.


Art. 58

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Comma 1

Regolamento

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.


Comma 3

((Capo IV-bis - Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni))

Art. 58-bis

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Comma 1

(( (Quadro comune di formazione) ))

Comma 2

((


Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilita' e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.


Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorita' competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.


La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.


Le qualifiche e i titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.


))


Art. 58-ter

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Comma 1

(( (Prove di formazione comuni) ))

Comma 2

((


Per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale.


I contenuti di una prova professionale comune e le condizioni per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato della Commissione europea.


La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, la capacita' organizzativa per effettuare dette prove o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione europea richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.


L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione della Commissione sulle prove di formazione comuni adottato ai sensi dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.


))


Comma 3

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

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Comma 1

Libera prestazione di servizi per l'attivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per l'attivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico.


Art. 59-bis

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Comma 1

(Accesso centralizzato online alle informazioni)

Comma 2

((


Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresi' che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.


1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea))


Art. 59-ter

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Comma 1

(( (Trasparenza). ))

Comma 2

((


Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attivita' professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi.


))


Art. 60

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale.


A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.


Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.


Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, ((. . . )) 2 maggio 1994, n. 319, ((e 20 settembre 2002, n. 229,))si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.


Art. 61

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.