All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il presente decreto disciplina, altresi', il riconoscimento delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche' i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.
1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:
a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra cui l'Italia;
c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.".
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale".
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalita' stabilite dalla legge;
2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;";
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilita' professionali del richiedente effettuata dalle autorita' competenti allo scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;";
4) la lettera n) e' abrogata;
5) dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:
n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purche' costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che puo' svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato;
n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato;
n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze, che puo' includere l'etica professionale;
n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore;
n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea e' legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorita' competenti di detto Stato e non e' soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. E' possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.".
Art. 6
#Comma 1
Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis (Tessera professionale europea (EPC)) - 1. E' possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorita' competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di:
a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;
b) farmacista;
c) fisioterapista;
d) guida alpina;
e) agente immobiliare.
2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorita' competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10.
5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea e' rilasciata dall'autorita' competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo gia' vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.
Art. 5-ter (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI) - 1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea puo' essere presentata esclusivamente online.
2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.
3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorita' competente rilascia ogni certificato necessario che sia gia' in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto.
L'autorita' competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e puo' chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorita' competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti gia' inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.
Art. 5-quater (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine,e' tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorita' competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non puo' chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.
2. E' ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorita' competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.
3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, puo' fare domanda per l'estensione all'autorita' competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorita' competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorita' competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.
4. Qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non puo' richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.
5. La tessera professionale europea e' valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.
Art. 5-quinquies (Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine, verifica l'autenticita' e la validita' dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica e' effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita' competente trasmette immediatamente la domanda all'autorita' competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.
2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.
3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedereallo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.
4. Nel caso in cui l'autorita' competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, puo' rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto e' debitamente giustificato.
5. Se l'autorita' competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non e' data la possibilita' di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorita' competente puo' estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga e' ammessa per una volta sola e unicamente quando e' strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.
6. Le misure intraprese dall'autorita' competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
Art. 5-sexies (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea) - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attivita'. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non piu' richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorita' competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento.
2. Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5.
3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorita' competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonche' degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio.
4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare:
a) l'identita' del professionista;
b) la professione interessata;
c) le informazioni riguardanti l'autorita' nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;
d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto;
e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.
5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI e' limitato alle autorita' competenti in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. Le autorita' competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI.
6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera e' stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorita' competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identita' valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI.
7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorita' competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare e' informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorita' competenti, in qualita' di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.
8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorita' competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea e' considerata un'autorita' di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati.
9. Fatto salvo il comma 3, le Autorita' competenti prevedono la possibilita' per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorita' pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticita' e la validita' di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.
Art. 5-septies (Accesso parziale) - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attivita' professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il professionista e' pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attivita' professionale per la quale si chiede un accesso parziale;
b) le differenze tra l'attivita' professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;
c) l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente separata da altre attivita' che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attivita' verra' considerata separabile solo se puo' essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.
2. L'accesso parziale puo' essere rifiutato se cio' e' giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.
4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attivita' professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.
5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta accordato l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali.
6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis".
Art. 7
#Comma 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
L'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Centro di assistenza) - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorita' di cui all'articolo 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto.
3. Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attivita' dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:
a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonche' con le autorita' competenti e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita', congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).".
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorita' competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attivita' che il professionista intende svolgere.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.
1-quater. Il controllo linguistico e' proporzionato all'attivita' da eseguire. Il professionista puo' presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.
1-quinquies. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalita' di verifica.".
Art. 9
#Comma 1
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita' definite con l'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorita' competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorita' dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanita' pubblica.".
Art. 10
#Comma 1
Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Meccanismo di allerta) - 1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attivita' professionali:
a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;
b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;
c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2;
e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3;
f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2;
g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2;
h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2;
i) possessori dei certificati di cui all'articolo 17, comma 9, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che e' iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;
l) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis;
m) tutti i professionisti che esercitano attivita' regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti;
n) professionisti che esercitano attivita' regolamentate relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia.
2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attivita' professionale. Tali informazioni riguardano:
a) l'identita' del professionista;
b) la professione in questione;
c) le informazioni circa l'autorita' o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;
d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto;
e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.
3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 informano, altresi', entro al massimo tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, circa l'identita' dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.
4. Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di cui al comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e le autorita' competenti di cui all'articolo 5.
5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorita' competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l'assegnazione senza indebito ritardo alle autorita' competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento.
6. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Le autorita' competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono l'informazione di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, cosi' come ogni successiva modifica a tale data.
8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorita' competenti di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato.
9. Avverso l'allerta il professionista puo' presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso.
10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.
11. Le disposizioni sulle autorita' legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonche' sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.".
Art. 14
#Comma 1
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso l'autorita' competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.
Parimenti l'autorita' competente che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione automatica.".
Art. 17
#Comma 1
Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Riconoscimento del tirocinio professionale) - 1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia e' subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorita' competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorita' competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge gia' vigenti in materia.
2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale e' inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.
4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorita' incaricate di fissare i criteri e le modalita' per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali".
Art. 19
#Comma 1
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "se sancisce una formazione acquisita nella Comunita'," sono sostituite dalle seguenti: "che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che e'".
Art. 22
#Comma 1
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.".
Art. 23
#Comma 1
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "decreto del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento dell'Autorita' competente".
Art. 24
#Comma 1
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: "delle misure previste" sono inserite le seguenti: "dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche'".
Art. 25
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono abrogati:
a) l'articolo 26;
b) gli allegati II e III.
Art. 27
#Comma 1
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "di sei anni o un minimo di" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno".
Art. 29
#Comma 1
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attivita' di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.".
Art. 32
#Comma 1
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: "a tempo pieno" sono inserite le seguenti: "che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento".
Art. 33
#Comma 1
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.
6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione inmedicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purche' accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:
a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorita' spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;
b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
c) il professionista in questione e' autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.".
Art. 37
#Comma 1
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 48, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "diagnosticata come" e le parole: "da un soggetto abilitato alla professione medica" sono soppresse.
Art. 44
#Comma 1
Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
Al titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente Capo:
"Capo IV-bis
RICONOSCIMENTO AUTOMATICO SULLA BASE DI PRINCIPI DI FORMAZIONE COMUNI
Art. 58-bis (Quadro comune di formazione) - 1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilita' e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.
2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorita' competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.
4. E' possibile chiedere la deroga all'introduzione di un quadro comune di formazione e all'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione su tutto il territorio nazionale;
b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o la protezione dell'ambiente.
5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.
Art. 58-ter (Prove di formazione comuni) - 1. Per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale.
2. I contenuti di una prova professionale comune e le condizioni per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato della Commissione europea.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, la capacita' organizzativa per effettuare dette prove o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione europea richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.
4. E' possibile chiedere la deroga dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al comma 2 e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) la professione in questione non e' regolamentata nel suo territorio;
b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel territorio nazionale;
c) i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.
5. L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione della Commissione sulle prove di formazione comuni adottato ai sensi dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.".
Art. 45
#Comma 1
Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti:
"Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni). - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:
a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorita' competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6;
b) l'elenco delle professioni per le quali e' disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalita' di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorita' competenti per il rilascio;
c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'articolo 11;
d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2);
e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorita' competenti;
f) le modalita' di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorita' competenti adottate ai sensi del presente decreto.
Art. 59-ter (Trasparenza). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea:
a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonche' di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), gia' inserite nella banca dati della Commissione europea;
b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, gia' inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione.
2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attivita' professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi.
3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi:
a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalita' o del luogo di residenza;
b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di la' di quanto e' necessario per raggiungere tale obiettivo.".
Art. 46
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 47
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.