Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni in tema di vita penitenziaria
Art. 1
#Comma 1
Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario
Comma 2
Comma 3
Capo II - Disposizioni in tema di lavoro penitenziario
Art. 2
#Comma 1
Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di lavoro penitenziario
Comma 2
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalita' connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.
All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, le parole: «d'intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con ANPAL».
All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attivita' all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.».
Art. 3
#Comma 1
Disposizione transitoria
Comma 2
Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021.
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2, pari a complessivi euro 530.000 per l'anno 2018, ad euro 2.530.000 per l'anno 2019, a euro 5.530.000 per l'anno 2020 e ad euro 3.530.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.