DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 79/1991 - Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

Numero 79 Anno 1991 GU 14.03.1991 Codice 091G0117

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

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Comma 1

Compiti della banda musicale

Comma 2

La banda musicale della Guardia di finanza e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita dell'Istituzione, nonche' a rappresentare la Guardia di finanza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.


Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' concertistica per la diffusione della cultura musicale, in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092
, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Dipendenze e impiego

Comma 2

La banda musicale e' un organismo alle dipendenze del Reparto Autonomo Centrale; il relativo impiego e' disposto dal Comando Generale della Guardia di finanza.


Alla banda musicale e' addetto un ufficiale della Guardia di finanza, che dipende dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale.


Il maestro direttore dipende direttamente dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale. Tutti gli altri componenti dipendono dall'ufficiale addetto.


Art. 3

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Comma 1

Modalita' d'impiego

Comma 2

Qualora la banda musicale debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.


Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi indicati al comma 2 dell'articolo 1, le spese per il trattamento economico di missione, calcolate con i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su apposito capitolo delle entrate.


Le somme versate vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, Guardia di finanza.


Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo Assistenza Finanzieri.


In caso di manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.


In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda musicale ad organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.


Art. 4

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Comma 1

Organizzazione strumentale

Comma 2

L'organizzazione strumentale della banda musicale, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.


Comma 3

Capo II - ORDINAMENTO

Art. 5

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Comma 1

O r g a n i c o

Comma 2

Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Guardia di finanza.


Alla banda musicale non puo' essere assegnato, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.


Art. 7

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Comma 1

Ruolo del maestro direttore

Comma 2

Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.


Al maestro direttore sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.


Art. 8

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Comma 1

Ruolo del maestro vice direttore

Comma 2

Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore.


Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento.


Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.


Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' di archivio.


Art. 9

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Comma 1

Ruolo degli esecutori

Comma 2

Il ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di finanza e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
I parte A !
! ............... I parte
I parte B !
II parte A !
! ............... II parte
II parte B !
III parte A !
! ............... III parte
III parte B !


L'archivista e' inserito, ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.


Comma 3

Capo III - RECLUTAMENTO

Art. 10

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Comma 1

Reclutamento del personale

Comma 2

Il reclutamento del personale della banda musicale ha luogo mediante concorsi indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.


Nel decreto e' altresi' determinata la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo accertamento e di revisione, nonche' di quella per l'accertamento psico-attitudinale.


Il numero dei posti da ricoprire e' fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.


Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori dei concorsi.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 11

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Comma 1

Nomina a maestro direttore

Comma 2

Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale del concorso e' dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro direttore della banda musicale.


Con il grado di maggiore, il vincitore e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.


Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Generale di Divisione Ispettore per i Reparti d'Istruzione e composta dal Comandante dell'Accademia e dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.


Il maestro direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.


La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.


Il maestro direttore e' inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 12

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Comma 1

Nomina a maestro vice direttore

Comma 2

Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale e' dichiarato vincitore del concorso e nominato tenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro vice-direttore della banda musicale.


Con il grado di tenente il vincitore e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.


Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.


Il maestro vice-direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.


La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.


Il maestro vice direttore e' inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei tenenti. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.((4))

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale con sentenza 11-19 maggio 1994, n. 188 (in
G.U. 1a s.s. 25/5/1994, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente".

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 13

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Comma 1

Nomina ad esecutore

Comma 2

I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.


L'aspirante dichiarato vincitore del concorso e' nominato maresciallo maggiore aiutante carica speciale, maresciallo maggiore aiutante o maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debba essere inserito nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda musicale come da tabella E.


Con tale grado e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di novanta giorni.


Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneita' - su ciascun esecutore - a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali dell'esecutore.


Gli esecutori riconosciuti non idonei sono congedati senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se provenienti dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e continuano a prestare servizio nel Corpo.


La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 14

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Comma 1

Nomina ad archivista

Comma 2

I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.


L'aspirante dichiarato vincitore del concorso e' nominato maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda musicale.


Con tale grado e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso d'istruzione della durata di novanta giorni.


Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali dell'archivista.


L'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.


La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 15

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Comma 1

Corsi di istruzione

Comma 2

Le modalita' di svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale.


Relativamente ai corsi previsti dagli articoli 11 e 12, i vincitori vengono posti a disposizione del Comandante del battaglione allievi dell'Accademia, il quale, sulla base di un programma di massima stabilito dal Comando Generale, provvede al relativo addestramento, disponendo di volta in volta la partecipazione alle lezioni ritenute necessarie, indipendentemente dal corso presso il quale si svolgono.


Al termine dei corsi, sul conto dei partecipanti viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 16

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Comma 1

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro direttore

Comma 2

La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 17

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Comma 1

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro vice direttore

Comma 2

La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23. ((4))

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La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 18

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Comma 1

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad esecutore

Comma 2

La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 19

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Comma 1

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad archivista

Comma 2

La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.((4))

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La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.


Art. 20

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Comma 1

Concorso per la nomina a maestro direttore

Comma 2

Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.


E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.


La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.


Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. ((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.


Art. 21

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Comma 1

Concorso per la nomina a maestro vice direttore

Comma 2

Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.


E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.


La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.


Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.


Art. 22

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Comma 1

Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista

Comma 2

Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.


L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.


Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.


Art. 23

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Comma 1

Valutazione dei titoli

Comma 2

Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella D annessa al presente decreto.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.


Art. 24

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Comma 1

Titoli di preferenza

Comma 2

Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza alla Guardia di finanza. In tal caso, a parita' di titoli, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano.((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.


Comma 3

Capo IV - NORME PARTICOLARI DI STATO

Art. 25

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Comma 1

Limiti d'eta' per il personale

Comma 2

I sottufficiali esecutori e l'archivista della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 56 anno di eta'.


((2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di eta' se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di eta' se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di eta'))


((10))


((2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di eta' di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'))


((10))


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196, ha disposto (con l'art. 1-quater, comma 4) che "In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022.
Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di eta' e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso puo' essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio".


Art. 26

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Comma 1

Inidoneita' tecnica per il maestro direttore

Comma 2

L'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale, e' sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 16.


(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287 )).


Art. 27

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Comma 1

Inidoneita' tecnica per il maestro vice direttore

Comma 2

L'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale e' sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 17.


(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287 )).


Art. 28

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Comma 1

Inidoneita' tecnica per gli esecutori

Comma 2

Il sottufficiale esecutore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 18. In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da un ufficiale maestro direttore di banda militare.


Se la commissione giudica l'esecutore non piu' idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.


L'esecutore di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.


(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287 )).


Art. 29

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Comma 1

Inidoneita' tecnica per l'archivista

Comma 2

Il sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto idoneo, su proposta del maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 19. In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da un ufficiale direttore di banda militare.


(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287 )).


Art. 30

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Comma 1

Uniforme

Comma 2

Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale, durante l'espletamento dei compiti istituzionali, indossano l'uniforme prevista dalle vigenti disposizioni.


Art. 31

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Comma 1

Norme comuni a tutto il personale della banda

Comma 2

Gli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima. Non e' consentito il passaggio degli stessi militari al servizio ordinario del Corpo.


((Il personale della banda musicale e' esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attivita' esterne cui e' chiamata la banda medesima.))


Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale della banda musicale, riconosciuto inidoneo fisicamente, puo' essere destinato esclusivamente ad attivita' di supporto del complesso musicale.


Comma 3

Capo V - NORME PARTICOLARI DI AVANZAMENTO

Art. 32

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Comma 1

(Avanzamento per il maestro direttore)

Comma 2

L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianita', al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello.


L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora ((giudicato idoneo)), e' promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non e' computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.


Art. 33

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Comma 1

Avanzamento per il maestro vice direttore

Comma 2

L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', fino al grado di maggiore.


L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora ((giudicato idoneo)), viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' del grado rivestito.
L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.


Art. 34

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Comma 1

Progressione di carriera per i sottufficiali

Comma 2

La progressione di carriera dei sottufficiali musicanti e del sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le gradualita' indicate nella tabella F.


Art. 35

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Comma 1

Inidoneita' all'avanzamento per i sottufficiali

Comma 2

Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella F.


Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio e' ancora di non idoneita' non e' piu' valutato ai fini dell'avanzamento e viene collocato in congedo nella categoria della riserva.


Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione, consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.


Comma 3

Capo VI - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 36

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Comma 1

Trattamento economico del maestro vice direttore e degli esecutori

Comma 2

Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi nel grado di capitano e' inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.


Ai militari appartenenti al ruolo degli esecutori e' corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella I.


Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore e dei sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.


Art. 37

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Comma 1

Divieto di perequazione

Comma 3

Capo VII - NORME TRANSITORIE

Art. 38

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Comma 1

Nuovo inquadramento per il personale

Comma 2

Il personale della banda musicale della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi gli esecutori aggregati, e' reinquadrato ai sensi del presente decreto con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stessa data.


Il nuovo inquadramento degli esecutori avviene in relazione allo strumento suonato, con i criteri di cui alla tabella L annessa al presente decreto, conservando, ai fini della progressione di carriera di cui alla tabella F, l'anzianita' di servizio maturata alla data indicata nel comma 1.


Il maestro direttore, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella G, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata.


Qualora l'attuazione delle norme di cui al presente articolo comporti l'attribuzione di qualifica o carica non rivestita all'atto del nuovo inquadramento, si procede alla valutazione con le modalita' di cui al capo quinto ed alla conseguente promozione.


Art. 39

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Comma 1

Inquadramento superiore

Comma 2

Il personale di cui all'articolo 38 che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulti avere svolto per almeno un biennio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti propri di una parte o qualifica superiore, qualora sussista vacanza nella titolarita' dello strumento interessato, puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica, inoltrando specifica istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


L'accertamento della corrispondenza delle attivita' svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore e' effettuato da una commissione nominata e composta secondo il disposto dell'articolo 18, che giudica altresi' le prove di cui all'articolo 40.


Art. 40

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Comma 1

Prove musicali per l'inquadramento superiore

Comma 2

Per l'accesso alle prime parti A e B ed alle seconde parti A e B il personale indicato all'articolo 39 deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico dello strumento suonato nonche' dell'eventuale strumento d'obbligo, relativi alla parte per la quale si sostiene la prova.


I candidati all'accesso alle prime parti A e B devono altresi' dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione esaminatrice.


Per l'accesso alla terza parte A la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato e con quello eventualmente d'obbligo, di un brano musicale a scelta del candidato.


Art. 41

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Comma 1

Norme per gli esecutori aggregati

Comma 2

I posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda musicale della Guardia di finanza, dopo l'inquadramento di cui al presente capo, saranno conferiti mediante concorso, per titoli ed esami, riservato ai militari della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano servizio nel complesso musicale in qualita' di aggregati.


Per il concorso di cui al comma 1, da bandire con decreto ministeriale, si applicano le norme di cui agli articoli 18, 19, 22, 23 e 24 del presente decreto.


I militari risultati vincitori sono inquadrati nella banda con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del provvedimento di nomina a vincitore del concorso.


Comma 3

Capo VIII - NORME FINALI

Art. 42

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Comma 1

Ufficiale addetto alla banda musicale

Comma 2

L'ufficiale addetto alla banda attende a tutte le questioni di carattere generale, disciplinari ed amministrative riguardanti il complesso, del quale segue i servizi e le esibizioni, presenziando, di massima, alle istruzioni. E' inoltre consegnatario responsabile degli strumenti di proprieta' dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 e di tutto il materiale bandistico.


Art. 43

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Comma 1

Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali

Comma 2

Le spese per l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione degli strumenti musicali, nonche' del materiale bandistico e del repertorio musicale sono a carico dell'Amministrazione.


Gli strumenti, forniti dall'Amministrazione, si intendono affidati ai militari musicanti a semplice titolo di consegna e per essere usati esclusivamente in servizio.


All'atto della cessazione, per qualsiasi ragione, dall'appartenenza alla banda musicale, tali strumenti devono essere restituiti all'ufficiale addetto alla banda.


Art. 44

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Comma 1

Impiego temporaneo

Comma 2

Ad ogni esecutore puo' essere richiesto, in caso di necessita', di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine, ai sensi della tabella H, a quello di cui e' titolare.


Art. 45

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Comma 1

Attivita' musicale privata

Comma 2

Gli appartenenti alla banda musicale possono svolgere attivita' musicale in pubblico, fuori dal servizio, solo previa autorizzazione del Comando Generale.


Art. 46

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Comma 1

Rinvio

Comma 2

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano al personale della banda musicale, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.


Art. 47

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Comma 1

Clausola finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessivi 305 milioni di lire, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991 e anni successivi.