Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale e' dichiarato vincitore del concorso e nominato tenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro vice-direttore della banda musicale.
Con il grado di tenente il vincitore e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
Il maestro vice-direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
Il maestro vice direttore e' inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei tenenti. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale con sentenza 11-19 maggio 1994, n. 188 (in
G.U. 1a s.s. 25/5/1994, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.