Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013".
Comma 4
Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014".
Comma 5
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 357) che "Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici".
Comma 6
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 9-ter) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015".
Comma 7
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 13, comma 01) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016".
Comma 8
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018".
Comma 9
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 44) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione".
Comma 10
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art, 15, comma 6) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione".
Comma 11
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 459) che " Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022".
Comma 12
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 764) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione".
------------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 408) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione".
Comma 13
La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 649) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilità speciali, nonchè i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.
(18) (21)
Comma 3
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 21) che "Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 è alimentato per 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto".
Comma 4
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 [...] si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia".
Comma 5
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 758) che "Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020".
Comma 6
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 758) che "Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
Ls - 30
4 + ----------
5
Comma 3
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 [...] si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonchè per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.
5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1;
b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente))
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2012, N. 122. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Comma 3
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma 13-quater) che "Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente))
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonchè i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; (2)
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonchè la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonchè alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2012, N. 122. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale , agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice. (4)
3.3 Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.
CE 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
Comma 3
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 21-bis) che "I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie".
Comma 4
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonchè dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi".
Comma 5
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 985) che "Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
Comma 6
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 26-bis, comma 2) che "Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
Comma 7
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto (con l'art. 9-vicies quinquies, comma 1) che "Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i Comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020".
Comma 8
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1116) che "Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".
Comma 9
Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto (con l'art. 22-bis, comma 1) che "Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".
Comma 10
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 768) che "Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023".
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
2) il conto annuale del personale.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.
Comma 3
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 [...] si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia".
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 [...] si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia".
Art. 11-bis
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
- In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.
- In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.
- In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).
- I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.
- Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
- Comune di Finale Emilia (MO)-Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;
- Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Modena-Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Medolla-Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
- Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A;
In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica
n. 152 del 2006] sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.
Art. 19-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Balduzzi, Ministro della salute
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Ornaghi, Ministro per i beni e le attività culturali
Severino, Ministro della giustizia
Di Paola, Ministro della difesa
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Severino