Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il rafforzamento della sua capacità operativa, nonchè di garantire il corretto impiego e reintegro del Fondo nazionale di protezione civile, al fine di rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 2012 e dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di protezione civile
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))
.
1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni".
"8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni".
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.";
b) nel comma 4, la parola: "COAU" è sostituita dalle seguenti: "Centro operativo di cui al comma 2" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo comma".
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))
.
4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato.
Art. 1-bis
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2012, N. 100))
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre 2010;
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2011, recante dichiarazione di "grande evento" in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012.
2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.
((2))
3. Per il necessario completamento funzionale degli interventi già programmati, le somme non ancora impegnate, alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato numero 6050 del 2011, dai Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31 maggio 2008, nonchè alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2009, n. 3776 e 3777, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2009, sulle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati medesimi, sono versate al capitolo 3560 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno" per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico.
In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto.
Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis.
In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto.
Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis.
4-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: "12.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.782 milioni di euro".
5. All'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "persone fisiche", la lettera "e" è sostituita dalla seguente: ",";
b) dopo le parole: "nonchè per il soccorso pubblico" sono aggiunte le seguenti: ", e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione".
5-bis. È istituita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi, che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o che si propongono come affidatari di tali lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni già verificatisi.
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma".
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 2012
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 2012
Comma 3
NAPOLITANO
Comma 4
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Comma 5
Cancellieri, Ministro dell'interno
Comma 6
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Comma 7
Visto, il Guardasigilli: Severino