Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto", nonchè un vice direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui nel rispetto dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore generale di progetto":
a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del "Grande Progetto Pompei";
b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonchè di altri soggetti terzi;
c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito;
e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato;
f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma;
f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la prefettura - Ufficio territoriale del Governo. (4)
1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore generale di progetto:
a) cause di incompatibilità sopraggiunte;
b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione del progetto;
c) perdita dei requisiti necessari alla nomina.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonchè da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale di progetto", non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione prestati. Nelle more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione già assunte, dell'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte dal "direttore generale di progetto". (21)
3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.
4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", nonchè di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area, è costituita l'Unità "Grande Pompei".
L'Unità assicura lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.
6. L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonchè il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in oggetto. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. L'Unità predispone altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonchè l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell'Unità, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei. Al fine di assicurarne la tracciabilità, qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro deve essere effettuata tramite bonifico bancario.
8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.
9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta".
10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, sono impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità. È fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonchè l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al titolo II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
(7)(10)(14)
Comma 2
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 395) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario".
Comma 3
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che "Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1º gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompeì".
Comma 4
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che "Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonchè l'attività della struttura di supporto ivi prevista sono assicurati fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 500.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.
Dal 1° gennaio 2017, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompeì".
Comma 5
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che "Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonchè le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2018, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompeì".
Comma 6
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-quater) che "Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Art. 2
#Comma 1
Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione";
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, introdotto dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
"d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del 'patrimonio mondialè sotto la tutela dell'UNESCO, nonchè alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole".
Art. 3-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-quinquies
#Comma 1
Comma 2
"1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.
L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonchè agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni"))
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
"g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".
4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata.
4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "90 milioni di euro, per l'anno 2013," sono sostituite dalle seguenti: "91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534,";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "carattere finanziario" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo".
4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307))
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonchè di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonchè delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonchè, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico".
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, introdotto dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "È prorogata per il triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
Art. 5-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della relativa spesa))
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
(5)
Comma 3
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che "Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015".
Comma 4
La L. 22 novembre 2017, n. 175, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018".
Comma 5
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 23, comma 1-sexies) che la presente modifica "si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
Comma 6
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che la presente modifica "La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato".
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato. (11)
d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante "Revisione dei film";
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.
7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Comma 3
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 24, comma 3-sexies) che "L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonchè nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante".
Comma 4
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera c)) che "A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:
[...]
c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituita dalla seguente: «d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione delle opere cinematografiche»".
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici; (4)
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
4) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112;
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
Comma 3
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 327) che "Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione".
Comma 4
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro."
Comma 5
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 602) che "Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5".
Comma 6
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 592) che "Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del presente articolo".
Comma 7
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 1, comma 592) che "Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo, e di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del presente articolo".
Art. 12
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento))
Comma 3
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;
c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 comma 2;
d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;
e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1;
e-bis) per le finalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di euro per l'anno 2014;
e-ter) per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano, a decorrere dall'anno 2014, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro, ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Comma 3
Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo 25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia."
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Bray, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Carrozza, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri