DECRETO LEGISLATIVO

Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 1 Anno 1999 GU 11.01.1999 Codice 099G0022

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-09;1

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((Per lo svolgimento)) delle attivita' considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 e' istituita una societa' per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.


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La societa' di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le predette attivita' siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La societa' di cui al comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.


))


Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST, IG-Societa' per l'imprenditoria giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da societa' da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.


((


La societa' di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e delle strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o piu' societa' operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilita' separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificita' di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonche' la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorita' determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.


))


((


Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla societa' di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.


))


Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Art. 2

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Comma 1

Ai fini della costituzione della societa' Sviluppo Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, su proposta del CIPE, una o piu' direttive con le quali sono determinati i tempi e le modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale e degli organi sociali, le iniziative e gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate e delle societa' da esse controllate, le procedure per l'attribuzione alla societa' Sviluppo Italia delle risorse finanziarie e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal comma 2 dell'articolo 3.


Al capitale sociale iniziale della societa' Sviluppo Italia si provvede anche con le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, determina i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale iniziale in relazione ai compiti affidati alla societa'.


Le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale della societa' Sviluppo Italia, per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entita'.


Nello stesso Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati dalla societa' Sviluppo Italia.


Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali ((. . .)) interessate, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'. Il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Statoregioniautonomie locali.


((6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento))


((2))


((6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'.))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 464) che "All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse".


Art. 3

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Comma 1

Le operazioni di riordino e di accorpamento delle societa' e delle attivita' conferite ai sensi dell'articolo 1 sono approvate ((definitivamente entro il 30 giugno 2000,)) assicurando comunque, anche nel periodo transitorio, l'operativita', la continuita' e la qualita' degli interventi e delle attivita'. ((Entro il 15 aprile 2000 la societa' di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il cui schema e' rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi.))


((. . .)) la societa' Sviluppo Italia, ovvero le sue ((eventuali)) dirette controllate, subentrano nelle funzioni gia' esercitate dalle societa' di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari.


((Dal 1 luglio 1999)) i programmi di attivita', che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse gia' assegnate alle societa' di cui all'articolo 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso.


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Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la societa' di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari.


))


Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, possono essere individuate specificita' di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse.


Art. 4-bis

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Art. 4-ter

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Comma 1

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L'intera partecipazione azionaria detenuta dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella SPI S.p.a. e' trasferita, senza corrispettivo, a Sviluppo Italia S.p.a., mediante girata azionaria, entro il 30 gennaio 2000.


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Art. 4-quater

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Comma 1

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La titolarita' delle partecipazioni azionarie in Sviluppo Italia S.p.a., che in seguito al processo di riordino di cui al presente decreto risultino intestate ad amministrazioni statali diverse dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella predetta societa', e' comunque attribuita al Tesoro dello Stato, mediante girata azionaria.


))