Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "[...] il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 [...]".
Comma 5
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 1) che "Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonchè dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009".
Comma 6
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021".
Comma 7
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2022".
Comma 8
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2024, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023".
Comma 9
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2025, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024".
Comma 10
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 570) che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonchè secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purchè iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purchè attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonchè degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all'alinea della presente lettera.
Comma 3
Successivamente La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 2 dicembre 2019, n. 246 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2019, n. 49), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a) (che ha modificato il comma 2 del presente articolo), "nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anzichè previa intesa con gli stessi e che le priorità degli interventi di cui all'art. 14, comma 4, dello stesso decreto-legge sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari anzichè previa intesa con gli stessi".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonchè la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonchè ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. (4) (15) (25) (36) (40) (51) (58)
(15) (36) (40) (51) (58)
Comma 3
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che nel comma 1 del presente articolo "al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 5
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "[...] il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 6
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 7
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2022. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 8
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2024, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 9
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2025, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 10
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 570) che "[...]Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 571) che "Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione
'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'.
Comma 3
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza".
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2
6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente decreto.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
L'Ordinanza 24 aprile 2018 (in G.U. 10/05/2018, n. 107) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni è differito alla data del 31 luglio 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che "La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016".
Comma 4
L'Ordinanza 2 agosto 2019 (in G.U. 27/11/2019, n. 278) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di presentazione della domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016, è fissato al 31 dicembre 2019".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e seguenti (www.sisma2016.gov.it)".
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione))
1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;
3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1) ))
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari.
Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti periodi,
4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario. (20)
L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto.
Comma 3
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 10) che "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Comma 4
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 2 dicembre 2019, n. 246 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2019, n. 49), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b-ter) (che ha modificato il comma 4 del presente articolo), "nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anzichè previa intesa con gli stessi e che le priorità degli interventi di cui all'art. 14, comma 4, dello stesso decreto-legge sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari anzichè previa intesa con gli stessi".
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".
Comma 4
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".
Comma 5
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024".
Comma 6
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025".
Art. 15-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto (con l'art. 3-sexies, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera".
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
"m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate"))
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
((b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 15-octies, comma 1) che "L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b)".
Comma 4
Il D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, ha disposto (con l'art. 3-novies, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]
b) al comma 2, le parole: ", ed euro 2.437.774 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029"".
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 20-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 20-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato))
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
di immobili produttivi
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 28-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
delle terre e rocce da scavo
Comma 2
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinchè vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
Art. 36-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 36-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 37
#Comma 1
in situazioni di emergenza
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera c)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto".
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
Art. 43
#Comma 1
Comma 2
Art. 44
#Comma 1
Comma 2
Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto , al sesto, al settimo, all'ottavo e al nono anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Art. 45
#Comma 1
Comma 2
Art. 46
#Comma 1
Comma 2
Art. 47
#Comma 1
Comma 2
Art. 48
#Comma 1
Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonchè sospensione di termini amministrativi
Comma 2
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. (3) (5) (8) (12) (13) (18) (29) (36) (40) (51) (58)
La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.
Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo» .
Comma 3
La L. 15 dicembre 2016, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 18, le parole: «di cui all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»".
Comma 4
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto:
-(con l'art. 14, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2";
-(con l'art. 14, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017";
-(con l'art. 14, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016";
-(con l'art. 14, comma 5) che "Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017";
-(con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta".
Comma 5
Il Provvedimento 9 febbraio 2017 (in G.U. 2/3/2017, n. 51), ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in essere alle date di decorrenza della sospensione di cui al successivo comma 2, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo è sospeso temporaneamente per un periodo di sei mesi";
- (con l'art. 2, comma 2) che "La sospensione decorre rispettivamente dal 24 agosto 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni ricompresi nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";
- (con l'art. 2, comma 3) che "Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale) con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità";
- (con l'art. 2, comma 4) che "Il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori sei mesi o dell'ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 44 recante «Proroga e definizione di termini» limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i comuni indicati al comma 2, inclusi quelli previsti dal comma 3, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità".
Comma 6
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 24) che "Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2018 limitatamente alle attività economiche e produttive nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2020".
Comma 7
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dal D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 24) che "Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 1º gennaio 2019. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Comma 8
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 24) che "Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 1° gennaio 2020. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Comma 9
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonchè dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016".
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dal D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 24) che "Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 31 dicembre 2020.
Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Comma 10
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2021 limitatamente alle attività economiche e produttive nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2021".
Comma 11
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato".
Comma 12
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi".
Comma 13
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2022 limitatamente alle attività economiche e produttive nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2022".
Comma 14
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi".
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2023 limitatamente alle attività economiche e produttive nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2023".
Comma 15
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi".
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2024 limitatamente alle attività economiche e produttive nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2024".
Comma 16
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2025 limitatamente alle attività economiche e produttive nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2025".
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato".
Comma 17
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2026 limitatamente alle attività economiche e produttive nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2026".
Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato".
Art. 49
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017".
Art. 50
#Comma 1
Comma 2
Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
(15) (36) (40) (51) (58)
Comma 3
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "[...] il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 5
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 6
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2022. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 7
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2024, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 8
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2025, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".
Comma 9
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 570) che "[...] Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 571) che "Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati".
Art. 50-bis
#Comma 1
Comma 2
È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse.
(15) (25) (36) (40) (51) (58)
Comma 3
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 16-sexies, comma 4) che "Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonchè di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è prorogata fino al 28 febbraio 2019".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018".
Comma 5
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "[...] il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020".
Comma 6
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021".
Comma 7
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2022".
Comma 8
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2024, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023".
Comma 9
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2025, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024".
Comma 10
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 570) che "[...] Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro".
Art. 51
#Comma 1
Comma 2
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Art. 51-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 52
#Comma 1
Comma 2
Art. 53
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Orlando, Ministro della giustizia
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando