Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
«6-ter. Il Commissario straordinario
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
«3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonchè gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.».
Art. 3
#Comma 1
Azioni ispettive, di controllo e di
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
«
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unità sanitarie locali;
f) le
2-ter. Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e
Gli oneri
"9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP) previsti dall'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo"))
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
«del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
«3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 4, comma 5-bis) che "I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati al 31 dicembre 2025".
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-ter
#Comma 1
Comma 2
1) sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonchè quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;
2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonchè quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza))
Art. 9-quater
#Comma 1
Comma 2
1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice.
Art. 9-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-septies
#Comma 1
Comma 2
Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale.
Art. 9-octies
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-novies
#Comma 1
Comma 2
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.
Comma 3
Il D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, ha disposto (con l'art. 3, comma 2-quater) che il secondo periodo del comma 5 del presente articolo si interpreta nel senso che "nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unità immobiliari componenti il medesimo edificio, ancorchè adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale".
Art. 9-decies
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-undecies
#Comma 1
Comma 2
Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.
Art. 9-duodecies
#Comma 1
Comma 2
Il contribuito è riconosciuto altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024.
Art. 11
#Comma 1
Fondazione «Milano
Comma 2
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205))
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 2024
MATTARELLA
Tajani, il Vicepresidente ex
articolo 8, comma 1, della legge 23
agsoto 1988, n. 400
Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare
Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Piantedosi, Ministro dell'interno
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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Nota redazionale
Il testo riportato è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/06/2024, n. 136.
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.