Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(4)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 170, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili".
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera r)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto".
Art. 1-bis
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera r)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto".
Art. 3
#Comma 1
CHE, A DECORRERE DAL 12 DICEMBRE 2000, IL PRESENTE ARTICOLO È SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 2))
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
danneggiate dalle calamità idrogeologiche
di settembre ed ottobre 2000
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima))
Art. 5
#Comma 1
regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del
settembre e ottobre 2000; sospensione di termini
fiscali e previdenziali
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni
alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
Art. 6
#Comma 1
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
e successive modificazioni
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-ter
#Comma 1
Comma 2
27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.
Art. 6-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-quinquies
#Comma 1
convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998). ))
Comma 2
a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonchè quelle";b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti";c) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato";d) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma: "7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta";
e) all'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis.
Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale"))
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonchè per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione). ))
Comma 2
Art. 7-ter
#Comma 1
delle province autonome di Trento e di Bolzano). ))
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bianco, Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile
Nesi, Ministro dei lavori pubblici Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Del Turco, Ministro delle finanze
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Mattarella, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Fassino