Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per gli affari regionali con delega in materia di politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 18-ter, comma 1) che "Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 18-ter, comma 2) che "Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 585) che "Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019".
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 6, comma 3-quater) che "L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019".
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Lorenzin, Ministro della salute
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Orlando, Ministro della giustizia
Costa, Ministro per gli affari regionali con delega in materia di politiche per la famiglia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando