Comparti di specialita' delle Forze di polizia
Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
DECRETO LEGISLATIVO
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177
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Preambolo
Art. 2
#Comma 1
Comparti di specialita' delle Forze di polizia
Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonche' l'articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche' della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge.
Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalita' istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonche', ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicita', speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonche' le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita' navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e' gia' dislocata una unita' navale, nonche' i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.
Ferme restando le funzioni e le responsabilita' di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attivita' connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonche' al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalita' da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per l'adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle esigenze d'impiego del Corpo della guardia di finanza nonche' per la relativa manutenzione e gestione, e' autorizzata la spesa di euro 708.502 per l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.
Con appositi protocolli d'intesa tra i Ministeri interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2.
Ai fini dell'attuazione del presente articolo le Forze di polizia hanno facolta' di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.
Art. 6
#Comma 1
Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europeo 112»
Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalita' determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d'intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita' cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.
Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2017, N. 228)).
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalita' di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri.
Art. 11
#Comma 1
Disposizioni concernenti altre attivita' del Corpo forestale dello Stato
All'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unita' corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, e' assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2.
Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalita' del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali, verso le quali e' consentito il transito di cui al comma 4, con conseguente attribuzione al personale interessato dell'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure di mobilita' e le tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalita' di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.
Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, puo' presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalita' ivi indicate. Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitivita' del provvedimento di assegnazione.
In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6.
Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.
Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma e' attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6.
Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni previste a legislazione vigente in relazione alle quote di dotazioni organiche indisponibili di cui al comma 8, le risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8, nonche' definite le modalita' di attuazione dello stesso comma per l'individuazione delle dotazioni organiche da rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le modalita' previste dal successivo comma 10.
((
Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.
))
In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 e' aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalita' di trasferimento.
Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture.
All'esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti.
((Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversita', nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione)).
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facolta' di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni gia' svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Comma 3
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali e' inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianita' di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.
Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'articolo 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le facolta' assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, e' confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.
Per assicurare i livelli di funzionalita' della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, e' inquadrato, a tutti gli effetti, ((...)) nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' gia' maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianita' di grado o di qualifica.
Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 331.000 per l'anno 2017.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 12, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianita' gia' maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianita' di qualifica e denominazione.
Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 180.000 per l'anno 2017.
Comma 3
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.
In deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attivita' del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.
Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e' individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aeronavigabilita' continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale. ((4))
Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonche' dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
In relazione al riassetto dei comparti di specialita' e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.
Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.
Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facolta' di cui al comma 3 del medesimo articolo, e' inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incremento della dotazione organica trasferita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e' corrispondentemente ridotto.
Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri e' resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.
Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza.
Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato.
Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018.
Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare piu' grave della multa.
Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a).
Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86.
Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini della concessione della croce per anzianita' di servizio di cui all'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e' considerato servizio militare.
Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalita' di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.
Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualita' di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre - 6 dicembre 2018 n. 229 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018 n. 49), "dichiara che non spettava al Governo della Repubblica adottare l'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «[e]ntro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale», e conseguentemente annulla tale disposizione nella parte indicata".
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 4, comma 5, 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 58.375.240 euro per l'anno 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124 del 2015. Il restante 50 per cento e' destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermo restando che i provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all' articolo 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2017. ((Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.))