DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Numero 208 Anno 2001 GU 05.06.2001 Codice 001G0267

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Oggetto del regolamento)

Comma 2

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle duali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.


L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' disciplinato dalle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza.


Restano, altresi', ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualita' di autorita' provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.


Art. 2

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Comma 1

(Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Comma 2

Oltre alle attivita' di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 DICEMBRE 2019, N. 171)).


All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attivita' svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche', relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.


Art. 3

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Comma 1

(Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti)

Comma 2

Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per L'espletamento, nella.provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1o aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.


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Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attivita' di controllo interno e puo' essere, altresi', delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attivita'.


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Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilita' correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).


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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 DICEMBRE 2019, N. 171)).


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Con le modalita' di cui all'articolo 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attivita' delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessita', per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.


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Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza).))

Comma 2

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Le questure delle citta' metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.


Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, puo' modificare l'individuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non puo' in ogni caso essere superiore ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).


Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica.


Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'interno puo' prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili e' affidata a dirigenti di seconda fascia dell'area 1 dell'amministrazione civile dell'interno.
All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.


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Art. 4

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Comma 1

(Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera, e di polizia postale e delle comunicazioni)

Comma 2

Per le attivita' di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni sono istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, uffici di livello dirigenziale commisurato all'ambito della rispettiva competenza, anche territoriale, ed al rilievo delle connesse responsabilita', per le funzioni di pianificazione, organizzazione e direzione coordinata dei servizi di polizia attinenti alla specialita', svolti dagli uffici in cui gli stessi sono rispettivamente articolati.


Fermi restando i doveri di riferimento ad altre autorita' ed organi, derivanti dai rapporti di dipendenza anche funzionale o di collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti agli uffici di cui al comma 1 riferiscono tempestivamente al questore su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.


Gli appartenenti agli uffici di cui al comma 1 concorrono, nell'ambito dei compiti inerenti alla specialita', al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia svolte dagli uffici di cui all'articolo 3, secondo le disposizioni impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza, anche al fine del coordinamento tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre l'ambito provinciale e, nell'ambito dei servizi dallo stesso disposti, dal questore.


All'articolazione territoriale e funzionale degli uffci di cui al comma 1, alla definizione dei relativi compiti con le connesse dipendenze o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione di personale, nonche' a quella logistica e di mezzi, quando non fornita dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si provvede con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9.


Art. 5

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Comma 1

(Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento)

Comma 2

Gli ispettorati di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza., provvedono alle speciali esigenze di collegamento o raccordo con le Alte autorita' interessate e con gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando i compiti delle questure e fatto salvo guanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento che prevedono altri uffici o reparti di polizia ed i relativi compiti.


E' parimenti istituito per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", per la protezione del Ministro dell'interno e dei sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale, nonche' per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza.


Un Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, privo di competenza territoriale e posto anch'esso alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, assicura la protezione e la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione e cura le relazioni dirette con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto e ad ogni altra materia di comune interesse, nonche' l'esecuzione dei servizi connessi alle predette attivita'.


Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza di cui al comma 4, e' preposto un dirigente della Polizia di Stato con qualifica fino a dirigente superiore.


Art. 6

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Comma 1

(( (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio).))

Comma 2

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Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' per la pianificazione e la programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.


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Art. 7

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Comma 1

(( (Uffici di coordinamento sanitario).))

Comma 2

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Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanita' del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed e' parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attivita' delle strutture sanitarie periferiche.


Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito della relativa dotazione organica.


Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.


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Art. 7-bis

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Comma 1

(( (Centri sanitari polifunzionali).))

Comma 2

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I centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attivita' diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell'idoneita' al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubrita' dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.


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Art. 7-ter

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Comma 1

(( (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali).))

Comma 2

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Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonche' della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con i decreti di cui agli articoli 8 e 9, adottati secondo le rispettive competenze.


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Art. 8

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Comma 1

(Individuazione degli uffici di livello dirigenziale)

Comma 2

Per assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno individua con propri decreti i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato, nonche', ove occorra, ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo - contabili, con l'osservanza delle vigenti disposizioni concernenti l'ordinamento del personale interessato.


Art. 9

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Comma 1

(Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Comma 2

I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno Autorita' nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 DICEMBRE 2019, N. 171))


Art. 11

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Comma 1

(Abrogazioni)