DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza.

Numero 195 Anno 1990 GU 23.07.1990 Codice 090G0235

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-23;195

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:10:53

Art. 1

#

Comma 1

La croce al merito di servizio istituita con regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, assume la denominazione di croce per anzianita' di servizio.


Art. 2

#

Art. 3

#

Comma 1

E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia di finanza.


Il nastro della croce d'oro e' sormontato da una stelletta d'oro al compimento del 40› anno di servizio.


L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.


Art. 4

#

Comma 1

La concessione della decorazione e' disposta dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.


Art. 5

#

Comma 1

Non possono conseguire l'onorificenza e, avendola conseguita, la perdono di diritto, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.


Coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire la decorazione, ne', avendola conseguita, possono fregiarsene.


Art. 7

#