La croce al merito di servizio istituita con regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, assume la denominazione di croce per anzianita' di servizio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, e' coniata in oro ed in argento.
Si porta appesa al petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianita' di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.
Il nastro puo' portarsi senza croce.
Art. 3
#Comma 1
E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia di finanza.
Il nastro della croce d'oro e' sormontato da una stelletta d'oro al compimento del 40 anno di servizio.
L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
Art. 4
#Comma 1
La concessione della decorazione e' disposta dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.
Art. 5
#Comma 1
Non possono conseguire l'onorificenza e, avendola conseguita, la perdono di diritto, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
Coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire la decorazione, ne', avendola conseguita, possono fregiarsene.
Art. 7
#Comma 1
Il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, e' abrogato, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza.