DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (17G00086)

Numero 94 Anno 2017 GU 22.06.2017 Codice 17G00086

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;94

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Disposizioni comuni a piu' categorie


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di ufficiali

Comma 2

Al Comandante generale delle capitanerie di porto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conferito il grado di ammiraglio ispettore capo con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni a regime in materia di marescialli

Comma 2

La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a).


Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica.


Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;
s) all'articolo 1521, comma 2:
1) alla lettera b), le parole «da maresciallo capo e primo maresciallo» sono sostituite dalle seguenti: «da maresciallo capo a primo maresciallo»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti:
1) 1^ parte A: due anni;
2) tutte le rimanenti parti: quattro anni.»;
t) all'articolo 1522:
1) alla rubrica, le parole «di luogotenente» sono sostituite dalle seguenti: «di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.».


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni a regime in materia di sergenti

Comma 2

La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).


Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capi da valutare per l'attribuzione della qualifica.


Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;
g) dopo l'articolo 978, e' inserito il seguente:
«Articolo 978-bis (Impiego dei sergenti). - 1. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, all'esito del corso di formazione, puo' essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.».


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

Comma 2

La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a).


Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei caporal maggiori capi scelti da valutare per l'attribuzione della qualifica.


Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;
h) all'articolo 1318:
1) al comma 1, le parole «rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «a luogotenente»;
2) al comma 2, le parole «primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;
i) all'articolo 704, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresi' definite le modalita' di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.
La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile.
Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.».


Art. 10

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Comma 1

Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare

Comma 2

All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», sono inserite le seguenti: «e per il personale
delle Forze armate».


All'articolo 4, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il comma terzo e' sostituito dal seguente:
«Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'articolo 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1811 del medesimo
decreto legislativo».


All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze
armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di
polizia civili e militari.».


All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella
stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.





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| TABELLA 2 |
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| (ART. 2, COMMA 1-bis) |
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| PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE |
| DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 |
| MAGGIO 1995, N. 195 |
+-------------------------------------------------------------------+
| FORZE ARMATE | |
+------------------------------------------------------------| |
| ESERCITO | MARINA | AERONAUTICA |PARA- |
+------------------------------------------------------------|METRI |
| UFFICIALI | UFFICIALI | UFFICIALI | |
+-------------------------------------------------------------------+
| | TENENTE DI | | |
| CAPITANO | VASCELLO | CAPITANO |150,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | SOTTOTENENTE DI | | |
| TENENTE | VASCELLO | TENENTE |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| SOTTOTENENTE | GUARDIAMARINA | SOTTOTENENTE |136,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI | |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| PRIMO LUOGOTENENTE |PRIMO LUOGOTENENTE|PRIMO LUOGOTENENTE |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE |143,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO | |
|PRIMO MARESCIALLO CON| CON 8 ANNI NEL | CON 8 ANNI NEL | |
| 8 ANNI NEL GRADO | GRADO | GRADO |140,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |137,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 1^ | |
| MARESCIALLO CAPO | CAPO 1^ CLASSE | CLASSE |133,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 2^ | |
|MARESCIALLO ORDINARIO| CAPO 2^ CLASSE | CLASSE |131,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 3^ | |
| MARESCIALLO | CAPO 3^ CLASSE | CLASSE |124,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | SERGENTE MAGG. | |
| SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO | CAPO QUALIFICA | |
| QUALIFICA SPECIALE |QUALIFICA SPECIALE| SPECIALE |131,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| | |SERGENTE MAGG. CAPO| |
|SERGENTE MAGG. CAPO |2^ CAPO SCELTO CON | CON 4 ANNI NEL | |
|CON 4 ANNI NEL GRADO| 4 ANNI NEL GRADO | GRADO |125,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO |SERGENTE MAGG. CAPO|124,25|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| SERGENTE MAGGIORE | 2^ CAPO | SERGENTE MAGGIORE |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| SERGENTE | SERGENTE | SERGENTE |116,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN | |
| SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | |
| NENTE | NENTE | NENTE | |
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | |
| SPECIALE | SPECIALE | SPECIALE |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | |
| GRADO | GRADO | GRADO |117,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO | SCELTO | SCELTO |116,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO |112,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|CAPORAL MAGG. SCELTO|SOTTOCAPO DI 2^ CL | 1^ AVIERE SCELTO |108,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| 1 CAPORAL MAGG. |SOTTOCAPO DI 3^ CL | AVIERE CAPO |105,25|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+




1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e'
attribuito il parametro stipendiale 154,00.».


Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di sergente, e' attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.


Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, ha maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e riveste il grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del tenente colonnello e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle
seguenti misure orarie lorde: feriale diurno euro 24,20; feriale
notturno o festivo diurno euro 27,35; festivo notturno euro 31,56.


Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita' e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.


A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai capitani e gradi corrispondenti con piu' di dieci anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito un assegno funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69 fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti ed e', cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e con gli assegni di cui all'articolo 2262-bis commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66
.


A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissata in euro 343,44, per i gradi di maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio in euro 299,55 e per il grado di sottotenente e gradi corrispondenti con piu'
di quindici anni di servizio in euro 258,23.


A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2009, n. 52
, per il grado di luogotenente e' fissata in
euro 308,84.


A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il
grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, e' fissato in
euro 46,00.


A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.


Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonche' agli ufficiali con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, in servizio al 30 settembre 2017, e' corrisposto un assegno lordo una tantum pari
ad euro 350,00.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:





Gradi e corrispondenti




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Capitano




45,91




315,94






Tenente




45,50




313,17






Sottotenente




43,95




302,49






Primo Luogotenente




46,50




320,03






Luogotenente




46,50




320,03






Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)




44,92




309,15






Primo Maresciallo




44,92




309,15






Maresciallo Capo




43,84




301,74






Maresciallo Ordinario




43,06




296,34






Maresciallo




42,32




291,24






Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale




42,90




295,25






Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)




42,90




295,25






Sergente Maggiore Capo




42,90




295,25






Sergente maggiore




41,98




288,91






Sergente




41,34




284,52






Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale




41,56




286,02






Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)




41,56




286,02






Caporal Maggiore Capo Scelto




41,56




286,02






Caporal Maggiore Capo




41,34




284,52






Caporal Maggiore Scelto




41,20




283,58






Primo Caporal Maggiore




41,01




282,25






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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma 7 del presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.


Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p), q), r), s), t), u) e z), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.


La modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettera a), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.


Le modificazioni apportate al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo 10, commi 3 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.


Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2262, e' inserito il seguente:
«Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino - 1. Al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, e' attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali, l'assegno ad personam di cui al presente comma non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo.
2. Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennita' integrativa speciale, assegno pensionabile, indennita' di impiego operativo di base, indennita' dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa.
3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilita' dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica.
n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.
4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.
5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.
6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennita' di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360, calcolate su tale importo, assorbono l'assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo.


Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un'anzianita' pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l'indennita' di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore.


All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le parole «e militari» sono sostituite dalle seguenti: «, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori».


L'indennita' perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori.


In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1072-ter, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate modifiche alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della medesima legge.


A decorrere dal 1° ottobre 2017, ai caporal maggiori capi scelti con anzianita' giuridica anteriore al 1° gennaio 2017, al raggiungimento del quarto anno di permanenza nel grado, e' attribuito il parametro stipendiale del caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado, di cui alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.


((


A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non gia' destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.


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A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate. ((Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))


Art. 12

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.