DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0062)

Numero 52 Anno 2009 GU 25.05.2009 Codice 009G0062

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;52

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - FORZE ARMATE

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.


Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, di recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in applicazione dell'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.


Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:





Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Gradi







euro




euro






Tenente Colonnello/ Maggiore




150,00




127,50




24.705,00






Capitano




144,50




122,83




23.799,15






Tenente




139,00




118,15




22.893,30






Sottotenente




133,25




113,26




21.946,28






1° Maresciallo Luogotenente




139,00




118,15




22.893,30






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




115,18




22.316,85






1° Maresciallo




133,00




113,05




21.905,10






Maresciallo Capo




128,00




108,80




21.081,60






Maresciallo Ordinario




124,00




105,40




20.422,80






Maresciallo




120,75




102,64




19.887,53






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




122,50




104,13




20.175,75






Sergente Maggiore Capo




120,25




102,21




19.805,18






Sergente Maggiore




116,25




98,81




19.146,38






Sergente




112,25




95,41




18.487,58






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




96,47




18.693,45






Caporal Maggiore Capo scelto




111,50




94,77




18.364,05






Caporal Maggiore Capo




108,00




91,80




17.787,60






Caporal Maggiore scelto




104,50




88,82




17.211,15






1° Caporal Maggiore




101,25




86,06




16.675,88





((1))


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


I valori stipendiali di cui al comma 2, riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:








Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Gradi







euro




euro






Tenente Colonnello/ Maggiore




150,00




11,88




24.847,50






Capitano




144,50




11,44




23.936,43






Tenente




139,00




11,00




23.025,35






Sottotenente




133,25




10,55




22.072,86






1° Maresciallo Luogotenente




139,00




11,00




23.025,35






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




10,73




22.445,58






1° Maresciallo




133,00




10,53




22.031,45






Maresciallo Capo




128,00




10,13




21.203,20






Maresciallo Ordinario




124,00




9,82




20.540,60






Maresciallo




120,75




9,56




20.002,24






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




122,50




9,70




20.292,13






Sergente Maggiore Capo




120,25




9,52




19.919,41






Sergente Maggiore




116,25




9,20




19.256,81






Sergente




112,25




8,89




18.594,21






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




8,99




18.801,28






Caporal Maggiore Capo scelto




111,50




8,83




18.469,98






Caporal Maggiore Capo




108,00




8,55




17.890,20






Caporal Maggiore scelto




104,50




8,27




17.310,43





Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:








Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Gradi







euro




euro






Tenente Colonnello/ Maggiore




150,00




100,00




25.905,00






Capitano




144,50




96,33




24.955,15






Tenente




139,00




92,67




24.005,30






Sottotenente




133,25




88,83




23.012,28






1° Maresciallo Luogotenente




139,00




92,67




24.005,30






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




90,33




23.400,85






1° Maresciallo




133,00




88,67




22.969,10






Maresciallo Capo




128,00




85,33




22.105,60






Maresciallo Ordinario




124,00




82,67




21.414,80






Maresciallo




120,75




80,50




20.853,53






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




122,50




81,67




21.155,75






Sergente Maggiore Capo




120,25




80,17




20.767,18






Sergente Maggiore




116,25




77,50




20.076,38






Sergente




112,25




74,83




19.385,58






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




75,67




19.601,45






Caporal Maggiore Capo scelto




111,50




74,33




19.256,05






Caporal Maggiore Capo




108,00




72,00




18.651,60






Caporal Maggiore scelto




104,50




69,67




18.047,15






Art. 3

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di provvedimento. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4

#

Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Comma 2

La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.


Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:





Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Gradi




euro




euro






Tenente Colonnello




5,58




259,08






Maggiore




5,58




259,08






Capitano




5,53




256,93






Tenente




5,48




254,68






Sottotenente




5,30




246,00






1° Maresciallo Luogotenente




5,41




251,41






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




5,41




251,41






1° Maresciallo




5,41




251,41






Maresciallo Capo




5,28




245,38






Maresciallo Ordinario




5,19




240,99






Maresciallo




5,25




236,85






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




6,40




240,10






Sergente Maggiore capo




6,40




240,10






Sergente Maggiore




5,55




234,95






Sergente




5,18




231,38






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




6,40




232,60






Caporal Maggiore Capo scelto




6,40




232,60






Caporal Maggiore Capo




5,18




231,38






Caporal Maggiore scelto




5,12




230,62





(1) (2) ((3))


Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Gradi




Euro




Euro






Tenente Colonnello




13,21




272,29






Maggiore




13,21




272,29






Capitano




13,10




270,03






Tenente




12,99




267,67






Sottotenente




12,55




258,54






1° Maresciallo Luogotenente




12,82




264,23






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




12,82




264,23






1° Maresciallo




12,82




264,23






Maresciallo Capo




12,51




257,90






Maresciallo Ordinario




12,29




253,28






Maresciallo




12,08




248,92






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




12,25




252,35






Sergente Maggiore Capo




12,25




252,35






Sergente Maggiore




11,98




246,93






Sergente




11,80




243,18






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




11,86




244,46






Caporal Maggiore Capo scelto




11,86




244,46






Caporal Maggiore Capo




11,80




243,18






Caporal Maggiore scelto




11,76




242,38






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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;
b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado;
c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, nel modificare l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, comma 2, sono incrementate e rideterminate secondo gli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 dello stesso D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40.


Art. 5

#

Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' sostituita dalla seguente:
«c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163».


Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sara' assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.


L'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' sostituito dal seguente:
«b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.».


Art. 6

#

Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
Misure orarie del lavoro | | |
straordinario a decorrere | | Notturno o |
dal 1° dicembre 2008 |Feriale| festivo |Notturno festivo
---------------------------------------------------------------------
Gradi |Parametri| euro | euro | euro
=====================================================================
Tenente | | | |
colonnello | 150,00 | 15,18 | 17,17 | 19,81
---------------------------------------------------------------------
Maggiore | 150,00 | 15,18 | 17,17 | 19,81
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 14,63 | 16,53 | 19,08
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 13,49 | 15,25 | 17,59
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
luogotenente | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 135,50 | 13,71 | 15,51 | 17,89
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 133,00 | 13,46 | 15,22 | 17,56
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo| 128,00 | 12,96 | 14,65 | 16,90
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
Ordinario | 124,00 | 12,55 | 14,18 | 16,37
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 12,23 | 13,82 | 15,94
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 122,50 | 12,40 | 14,02 | 16,17
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | 120,25 | 12,17 | 13,76 | 15,87
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore | 116,25 | 11,77 | 13,30 | 15,35
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 112,25 | 11,36 | 12,85 | 14,82
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto (con| | | |
8 anni nel | | | |
grado) | 113,50 | 11,49 | 12,98 | 14,99
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto | 111,50 | 11,29 | 12,76 | 14,72
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo | 108,00 | 10,93 | 12,36 | 14,26
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
scelto | 104,50 | 10,57 | 11,96 | 13,80
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal | | | |
Maggiore | 101,25 | 10,25 | 11,59 | 13,37




(1) (3) ((5))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
Misure orarie del lavoro | | |
straordinario a decorrere | | |
dal 31 dicembre 2009 ed | | Notturno o |
a valere dal 2010 |Feriale| festivo |Notturno festivo
---------------------------------------------------------------------
Gradi |Parametri| Euro | Euro | Euro
=====================================================================
Tenente | | | |
Colonnello | 150,00 | 15,52 | 17,54 | 20,24
---------------------------------------------------------------------
Maggiore | 150,00 | 15,52 | 17,54 | 20,24
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 14,95 | 16,89 | 19,49
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 14,38 | 16,25 | 18,76
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 13,78 | 15,58 | 17,98
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
luogotenente | 139,00 | 14,38 | 16,25 | 18,76
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 135,50 | 14,01 | 15,84 | 18,28
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 133,00 | 13,76 | 15,55 | 17,95
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo| 128,00 | 13,24 | 14,97 | 17,27
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
Ordinario | 124,00 | 12,83 | 14,50 | 16,73
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 12,49 | 14,12 | 16,29
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 122,50 | 12,67 | 14,33 | 16,52
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | 120,25 | 12,44 | 14,06 | 16,23
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore | 116,25 | 12,02 | 13,59 | 15,69
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 112,25 | 11,61 | 13,12 | 15,15
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto (con| | | |
8 anni nel | | | |
grado) | 113,50 | 11,74 | 13,28 | 15,32
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto | 111,50 | 11,54 | 13,04 | 15,05
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo | 108,00 | 11,17 | 12,63 | 14,57
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
scelto | 104,50 | 10,81 | 12,22 | 14,10
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal | | | |
Maggiore | 101,25 | 10,48 | 11,84 | 13,66"





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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, nel modificare l'art. 6 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, come integrate dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
| Misure orarie del lavoro | | | |
| straordinario a decorrere dal 1°| |Notturno o | Notturno |
| gennaio 2018 | Feriale | festivo | festivo |
+===================+=============+=========+===========+===========+
|Gradi ed equiparati| Parametri | Euro | Euro | Euro |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Capitano | 150,50 | 15,67 | 17,72 | 20,45 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Tenente | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sottotenente | 136,75 | 14,24 | 16,11 | 18,59 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Primo Luogotenente | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Luogotenente | 143,50 | 14,94 | 16,90 | 19,50 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Primo maresciallo | | | | |
|(con 8 anni) | 140,00 | 14,58 | 16,49 | 19,02 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Primo maresciallo | 137,50 | 14,32 | 16,20 | 18,69 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Maresciallo capo | 133,50 | 13,90 | 15,72 | 18,14 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Maresciallo | | | | |
|ordinario | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Maresciallo | 124,75 | 12,98 | 14,68 | 16,94 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | | | | |
|capo «qualifica | | | | |
|speciale» | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | | | | |
|capo (con 4 anni | | | | |
|nel grado) | 125,75 | 13,09 | 14,81 | 17,09 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | | | | |
|capo | 124,25 | 12,93 | 14,63 | 16,88 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente | 116,75 | 12,16 | 13,76 | 15,87 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo scelto | | | | |
|«qualifica | | | | |
|speciale» | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo scelto (con 5 | | | | |
|anni nel grado) | 117,00 | 12,19 | 13,78 | 15,90 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo scelto | 116,50 | 12,12 | 13,71 | 15,81 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo | 112,00 | 11,66 | 13,19 | 15,21 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|scelto | 108,50 | 11,30 | 12,78 | 14,75 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|1° Caporal maggiore| 105,25 | 10,95 | 12,39 | 14,30 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+"





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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 6, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, che a sua volta modifica l'art. 6 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico".


Art. 7

#

Comma 1

Buoni pasto

Art. 8

#

Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:





Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008




17 anni di servizio




27 anni di servizio




32 anni di servizio






Gradi




euro




euro




euro






1° Caporal Maggiore




1.448,40




2.949,83




3.392,30






Caporal Maggiore scelto




1.448,40




2.949,83




3.392,30






Caporal Maggiore Capo




1.448,40




2.949,83




3.392,30






Caporal Maggiore Capo scelto




1.448,40




2.949,83




3.392,30






Sergente




1.800,20




3.018,20




3.470,98






Sergente Maggiore




1.800,20




3.018,20




3.470,98






Sergente Maggiore Capo




1.800,20




3.018,20




3.470,98






Maresciallo




1.829,40




3.070,50




3.531,03






Maresciallo Ordinario




1.829,40




3.070,50




3.531,03






Maresciallo Capo




1.829,40




3.070,50




3.531,03






1° Maresciallo




1.829,40




3.070,50




3.531,03





(2) (3) (4) ((5))


Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:





Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008




17 anni di servizio




27 anni di servizio




32 anni di servizio






Gradi




euro




euro




euro






Sottotenente e Tenente




2.153,50




3.231,70




3.716,51






Capitano




2.770,90




5.144,10




5.915,67






Maggiore




3.122,70




5.144,10




5.915,67






Tenente Colonnello




3.122,70




5.144,10




5.915,67






A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 10) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissato nelle seguenti misure annue lorde:
a) euro 1.829, 40 con diciassette anni di servizio;
b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio;
c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30".


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e riferite al Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo, dopo 4 anni dall'attribuzione della qualifica speciale, e Caporal Maggiore Capo Scelto, dopo quattro anni dall'attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui".


Art. 9

#

Comma 1

Indennita' di impiego operativo ed altre indennita'

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento. ((5))


A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto.


A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennita' di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennita' operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.


A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le indennita' supplementari gia' eventualmente in godimento.


L'indennita' supplementare di cui al comma precedente compete, con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.


A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: «Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto».


A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.


L'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, cosi' come modificato dal comma 2, dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' cosi' modificato:
«Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.».


Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente decreto.


A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.


Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle relative indennita', compete, all'atto del passaggio ad altra condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente, un'indennita' supplementare pari a un ventesimo dell'indennita' operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo di venti anni.


Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.


A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di servizio.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per cento".


Art. 10

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Comma 1

Indennita' di bilinguismo

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure
mensili lorde:


_





Attestato di conoscenza della lingua




euro






Attestato A




17,20






Attestato B




14,34






Attestato C




11,49






A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:









euro






Prima fascia




17,20






Seconda fascia




14,34






Terza fascia




11,49






A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle
seguenti tabelle:






Attestato di conoscenza della lingua




euro






Attestato A




227,91






Attestato B




189,94






Attestato C




151,97









Indennita' speciale di seconda lingua




euro






Prima fascia




227,91






Seconda fascia




189,94






Terza fascia




151,97






Art. 11

#

Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.


((


Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.


))


Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.


Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.


La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, rimane fissata in euro 6,00 per ogni ora.


Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.


Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo.


L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.


La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.


Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.


I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.


Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.


Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.


L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.


Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale.


Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.


Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilita' dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale e' corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.


Art. 12

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Comma 1

Trattamento economico di trasferimento

Comma 2

L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.


Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.


Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.


A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.


Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.


Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.


In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.


Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.


Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata una sola volta.


Art. 13

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Comma 1

Compenso forfetario di guardia e d'impiego

Comma 2

L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonche' tutte quelle attivita' che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale e comunque e' assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».


A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.


Art. 14

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.


I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.


Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.


Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.


Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.


I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.


Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della reperibilita' per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale puo' essere comandato di reperibilita' per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.


Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.


Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. (3) ((5))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00".


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 13, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00".


Art. 15

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Comma 1

Licenze straordinarie e aspettativa

Comma 2

La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.


Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.


A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.


Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.


Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e' autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.


Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.


Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e' utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.


Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva.


Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.


Il congedo per la formazione puo' essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non puo' essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.


Art. 16

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Comma 1

Terapie salvavita

Comma 2

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.


Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.


Art. 17

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Comma 1

Tutela delle lavoratrici madri

Comma 2

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 18

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Comma 1

Diritto allo studio

Comma 2

Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.


Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.


Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.


Art. 19

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Comma 1

Asili nido

Comma 2

Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.


A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, di euro 53.515,00 annui.


Per il solo anno 2009, l'importo di cui al precedente comma 2 e' maggiorato di euro 288.000.


Art. 20

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Comma 1

Tutela legale

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.


L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.


Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.


La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.


Art. 21

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Comma 1

Commissione paritetica e norme di garanzia

Comma 2

Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e da quelli emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante.


Presso il Ministero della Difesa, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed inoltre composta, in pari numero, da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza. Per rappresentanti dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Segretariato Generale della Difesa, la Direzione Generale per il personale militare e la Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.


Le richieste di esame di cui al comma 1, avanzate anche singolarmente dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato Generale della Difesa, dalle Direzioni Generali, dal Consiglio Centrale di Rappresentanza o dalle singole Sezioni di Forza armata devono essere inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che cura gli adempimenti conseguenti.


Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, possono attivare la procedura di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.


Art. 23

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Comma 1

Decorrenza del provvedimento

Comma 2

Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.


Art. 24

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,333 milioni di euro per l'anno 2007, in 74,846 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 69,439 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 107,142 milioni di euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 27,191 milioni di euro, per l'anno 2007, e quanto a 21,537 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 53,309 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a 47,902 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.