DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.

Numero 139 Anno 2001 GU 21.04.2001 Codice 001G0198

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-08;139

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Testo vigente

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Art. 1

#

Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.


Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal lo gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.


Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati,
a regime, delle seguenti misure mensili lorde:









Lire






livello V ............................




....90.000






livello VI ...........................




....96.000






livello VI-bis .......................




...100.500






livello VII ..........................




...105.000






livello VII-bis ......................




...110.000






livello VIII .........................




...115.000






livello IX ...........................




...126.000






Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio
2001.


Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:









Lire






livello V .............................




....34.000






livello VI ............................




....36.000






livello VI-bis ........................




....37.500






livello VII ...........................




....39.000






livello VII-bis .......................




...41.000






livello VIII ..........................




....43.000






livello IX ............................




....47.000






Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.


I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:









Lire






livello V ...............................




.15.853.000






livello VI ..............................




.17.523.000






livello VI-bis ..........................




.18.829.000






livello VII .............................




.20.135.000






livello VII-bis .........................




.21.583.000






livello VIII ............................




.23.031.000






livello IX ..............................




.26.363.000






Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
(4)((6))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto:
-(con l'art. 3, comma 1) che "1. gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dal presente art. 2, sono incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:









livello V Euro ..........




..30,20






livello VI Euro .........




..32,10






livello VI-bis Euro ....




..33,60






livello VII Euro ........




.35,10






livello VII-bis Euro ....




.36,70






livello VIII Euro .......




.38,40






livello IX Euro .........




.42,20





2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:






livello V Euro ..........




..18,90






livello VI Euro .........




..20,00






livello VI-bis Euro .....




..21,00






livello VII Euro ........




..21,90






livello VII-bis Euro ....




..22,90






livello VIII Euro .......




..24,00






livello IX Euro .........




..26,30





3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:






livello V Euro ...............




.8.776,59






livello VI Euro ..............




..9.675,07






livello VI-bis Euro ..........




.10.379,57






livello VII Euro .............




.11.082,86






livello VII-bis Euro .........




.11.861,89






livello VIII Euro ............




.12.643,32





- (con l'art. 4, comma 4) che "Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:








Livello







Feriale




Festiva o notturna




Notturna festiva






livello V




Euro ...




9,65




10,91




12,59






livello VI




Euro ...




10,26




11,60




13,39






livello VI-bis




Euro ...




10,74




12,14




14,00






livello VII




Euro ...




11,21




12,67




14,62






livello VII-bis




Euro ...




11,71




13,24




15,27






livello VIII




Euro ...




12,27




13,87




16,01






livello IX




Euro ...




13,48




15,24




17,58"






---------------


AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 nel modificare l'art. 3, comma 3
del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163
ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:









Incrementi mensili lordi




Stipendi tabellari annui lordi









Livelli




(Euro)




(Euro)






IX




33,90




14.844,14






VIII




30,86




13.013,64






VII-bis




29,53




12.216,25






VII




28,19




11.421,14






VI-bis




27,00




10.703,57






VI




25,81




9.984,79






V




24,28




9.067,95"





-(con l'art. 2, comma 5) che "Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163".


Art. 3

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.


Art. 4

#

Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:











Lire









-






livello V .................................




.186.000






livello VI ................................




.193.500






livello VI-bis ............................




.201.000






livello VII ...............................




.208.000






livello VII-bis ...........................




.216.000






livello VIII ..............................




.224.000






livello IX ................................




.241.000






A decorrere dal 1 gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:











Lire






livello V .................................




...78.000






livello VI ................................




...81.500






livello VI-bis ............................




...84.000






livello VII ...............................




...87.000






livello VII-bis ...........................




...89.000






livello VIII ..............................




...94.000






livello IX ................................




...94.000






I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:


Lire
-










Lire






livello V .................................




..264.000






livello VI ................................




..275.000






livello VI-bis ............................




..285.000






livello VII ...............................




.295.000






livello VII-bis ...........................




..305.000






livello VIII ..............................




..318.000






livello IX ................................




..335.000






L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare. (4)((5))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo 4, compete nelle seguenti misure mensili lorde:








Grado




Euro






Tenente Colonnello ...




173,01






Maggiore ...




173,01






Capitano ...




164,23






Tenente ...




164,23






Sottotenente ...




157,52






1° Maresciallo ...




157,52






Maresciallo Capo ...




152,36






Maresciallo Ordinario ...




147,19






Maresciallo ...




142,03






Sergente Maggiore Capo ...




147,19






Sergente Maggiore ...




142,03






Sergente ...




142,03






Caporal Maggiore Capo Scelto




. 136,35






Caporal Maggiore Capo ...




136,35






Caporal Maggiore Scelto ...




136,35






1° Caporal Maggiore ...




136,35






Sottotenente CPL ...




142,03





2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:








Grado




Euro






Tenente Colonnello ...




20,99






Maggiore ...




20,99






Capitano ...




27,77






Tenente ...




25,77






Sottotenente ...




24,48






1° Maresciallo ...




29,48






Maresciallo Capo ...




30,64






Maresciallo Ordinario ...




31,81






Maresciallo ...




32,97






Sergente Maggiore Capo ...




29,81






Sergente Maggiore ...




31,97






Sergente ...




28,97






Caporal Maggiore Capo Scelto




. 32,65






Caporal Maggiore Capo ...




31,65






Caporal Maggiore Scelto ...




30,65






1° Caporal Maggiore ...




29,65






Sottotenente CPL ...




32,97





3. A decorrere dal 1 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:








Grado




Euro






Tenente Colonnello ...




19,00






Maggiore ...




19,00






Capitano ...




22,00






Tenente ...




22,00






Sottotenente ...




22,00






1° Maresciallo ...




23,00






Maresciallo Capo ...




23,00






Maresciallo Ordinario ...




23,00






Maresciallo ...




23,00






Sergente Maggiore Capo ...




25,00






Sergente Maggiore ...




25,00






Sergente ...




25,00






Caporal Maggiore Capo Scelto




. 25,00






Caporal Maggiore Capo ...




25,00






Caporal Maggiore Scelto ...




25,00






1° Caporal Maggiore ...




25,00






Sottotenente CPL ...




23,00





4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:








Grado




Euro






Tenente Colonnello .............




.. 194,00






Maggiore .......................




...194,00






Capitano ......................




...192,00






Tenente .......................




...190,00






Sottotenente ...................




...182,00






1° Maresciallo ................




...187,00






Maresciallo Capo .............




...183,00






Maresciallo Ordinario .........




...179,00






Maresciallo ....................




...175,00






Sergente Maggiore Capo..........




.. 177,00






Sergente Maggiore ..............




..174,00






Sergente .......................




...171,00






Caporal Maggiore Capo Scelto..




...169,00






Caporal Maggiore Capo.........




...168,00






Caporal Maggiore Scelto.......




...167,00






1° Caporal Maggiore.............




...166,00






Sottotenente CPL................




. 175,00"





AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 nel modificare l'art. 10 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:







Grado




Euro






Caporal maggiore capo scelto




171






Caporal maggiore capo




171






Caporal maggiore scelto




170"






Art. 5

#

Comma 1

Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione

Comma 2

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:









19 anni di servizio




29 anni di servizio






Grado




lire




lire






1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti ....




1.725.000




2.145.000






Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti ....




1.725.000




2.145.000






Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ....




1.725.000




2.145.000






Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti ....




1.725.000




2.145.000






Sergente e gradi corrispondenti ....




2.145.000




2.985.000






Sergente maggiore e gradi corrispondenti ....




2.145.000




2.985.000






Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti ....




2.145.000




2.985.000






Maresciallo e gradi corrispondenti ....




2.180.000




3.035.000






Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ....




2.180.000




3.035.000






Maresciallo capo e gradi corrispondenti ....




2.180.000




3.035.000






Aiutante e gradi corrispondenti ....




2.180.000




3.035.000





(5) (7) ((8))


Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le

misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:










19 anni di servizio




29 anni di servizio






Grado




lire




lire






Tenente....




2.565.000




3.195.000






Capitano....




2.565.000




3.195.000






Maggiore....




3.300.000




5.085.000






Tenente colonnello....




3.720.000




5.085.000.





(5) (7) ((8))


L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:











15 anni di servizio




25 anni di servizio






Grado




lire




lire






Capitano....




2.205.000




4.725.000






Maggiore....




2.940.000




4.725.000






Tenente colonnello....




3.360.000




4.725.000.






Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:









17 anni di servizio




29 anni di servizio






Grado




euro




euro






1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti




1.131,60




1.694,40






Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti




1.131,60




1.694,40






Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti




1.131,60




1.694,40






Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti




1.131,60




1.694,40






Sergente e gradi corrispondenti




1.406,40




2.358,00






Sergente maggiore e gradi corrispondenti




1.406,40




2.358,00






Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti




1.406,40




2.358,00






Maresciallo e gradi corrispondenti




1.429,20




2.398,80






Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti




1.429,20




2.398,80






Maresciallo capo e gradi corrispondenti




1.429,20




2.398,80






1° Maresciallo e gradi corrispondenti




1.429,20




2.398,80.





"


- (con l'art. 2, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Grado




17 anni di servizio euro




29 anni di servizio euro






Tenente e gradi corrispondenti




1.682,40




2.524,80






Capitano e gradi corrispondenti




2.164,80




4.018,80






Maggiore e gradi corrispondenti




2.439,60




4.018,80






Tenente colonnello e gradi corrispondenti




2.439,60




4.018,80.





-------------------------------------------------------------------"

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, come modificato dal Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:








Grado




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Sergente e gradi corrispondenti




1.800,20




3.018,20






Sergente maggiore e gradi corrispondenti




1.800,20




3.018,20






Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti




1.800,20




3.018,20






Maresciallo e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50






Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50






Maresciallo capo e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50






1° Maresciallo e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50





"

-(con l'art. 2, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Grado




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Sottotenente e Tenente e gradi corrispondenti




2.153,50




3.231,70






Capitano e gradi corrispondenti




2.770,90




5.144,10






Maggiore e gradi corrispondenti




3.122,70




5.144,10






Tenente colonnello e gradi corrispondenti




3.122,70




5.144,10





"

- (con l'art. 2) che la seguente modifica ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.

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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 nel modificare l'art. 3 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 che a sua volta ha modificato l'art. 2, commi 1 e 2 del D.P.R. D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, ha disposto(con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3."


Art. 6

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.


Art. 7

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Comma 1

Indennita' di presenza festiva

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno. (6) ((9))


A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000. (4) ((9))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00".


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare:
a) che presta attivita' lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00;
b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00".


Art. 8

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Comma 1

Indennita' di bilinguismo

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua:


Lire
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Attestato A.... 408.000

Attestato B.... 340.000

Attestato C.... 272.000

Attestato D.... 245.000.


A decorrere dal l gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:



Lire
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Prima fascia..............................408.000

Seconda fascia............................340.000

Terza fascia..............................272.000

Quarta fascia.............................245.000.


Art. 9

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Comma 1

Alta valenza operativa

Comma 2

L'alta valenza operativa di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, compete, nelle nuove misure giornaliere riportate nell'allegata tabella B, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attivita' operative e addestrative, specificamente programmate dai rispettivi stati maggiori, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno.


Il compenso di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di missione all'estero.


Art. 10

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Art. 11

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Comma 1

Copertura finanziaria