DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2004-2005.

Numero 221 Anno 2006 GU 28.06.2006 Codice 006G0240

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-28;221

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.


Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.


Art. 2

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Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Comma 2

Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:



| |Ulteriore incremento
|Incremento dal 1° |dal 1° novembre 2005
Gradi |gennaio 2005 (euro) |(euro)





Tenente colonnello




12,30




4,70






Maggiore




12,30




4,70






Capitano




12,20




4,70






Tenente




12,10




4,60






Sottotenente s.p.e.




11,70




4,50






1° Maresciallo




11,90




4,60






Maresciallo capo




11,60




4,50






Maresciallo ordinario




11,40




4,40






Maresciallo




11,20




4,40






Sergente maggiore capo




11,30




4,40






Sergente maggiore




11,10




4,30






Sergente




11,00




4,20






Caporal maggiore capo scelto




11,00




4,20






Caporal maggiore capo




10,90




5,30






Caporal maggiore scelto




10,90




5,60






1° Caporal maggiore




10,60




4,10






Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:


|Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1°
Gradi |gennaio 2005 (euro) |novembre 2005 (euro)





Tenente colonnello




248,80




253,50






Maggiore




248,80




253,50






Capitano




246,70




251,40






Tenente




244,60




249,20






Sottotenente s.p.e.




236,20




240,70






1° Maresciallo




241,40




246,00






Maresciallo capo




235,60




240,10






Maresciallo ordinario




231,40




235,80






Maresciallo




227,20




231,60






Sergente maggiore capo




229,30




233,70






Sergente maggiore




225,10




229,40






Sergente




222,00




226,20






Caporal maggiore capo scelto




222,00




226,20






Caporal maggiore capo




220,90




226,20






Caporal maggiore scelto




219,90




225,50






1° caporal maggiore




214,60




218,70





(1) ((2))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:






Gradi




Incrementi mensili lordi (euro)




Valori mensili lordi (euro)






Tenente colonnello




5,58




259,08






Maggiore




5,58




259,08






Capitano




5,53




256,93






Tenente




5,48




254,68






Sottotenente




5,30




246,00






1° Maresciallo luogotenente




5,41




251,41






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




5,41




251,41






1° Maresciallo




5,41




251,41






Maresciallo capo




5,28




245,38






Maresciallo ordinario




5,19




240,99






Maresciallo




5,25




236,85






Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado)




6,40




240,10






Sergente maggiore capo




6,40




240,10






Sergente maggiore




5,55




234,95






Sergente




5,18




231,38






Caporal maggiore capo scelto (con 8 anni nel grado)




6,40




232,60






Caporal maggiore capo scelto




6,40




232,60






Caporal maggiore capo




5,18




231,38






Caporal maggiore scelto




5,12




230,62






1° Caporal maggiore




5,12




223,82"





AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".


Art. 3

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Grado




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Sergente e gradi corrispondenti




1.800,20




3.018,20






Sergente maggiore e gradi corrispondenti




1.800,20




3.018,20






Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti




1.800,20




3.018,20






Maresciallo e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50






Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50






Maresciallo capo e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50





(2) (3) (4) ((5))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, nel modificare l'art. 8, commi 1 e 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00".


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs 27 dicembre 2019, n. 173, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 2009, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30".


Art. 4

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Comma 1

Compensi forfetari di guardia e di impiego

Comma 2

Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, cosi' come incrementate dall'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono ulteriormente incrementate per l'anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.


Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Art. 5

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Comma 1

Tutela assicurativa

Comma 2

Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, e' stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


Art. 6

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.


Art. 7

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 28,890 milioni di euro per l'anno 2005 e a 75,859 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 28,890 milioni di euro, per l'anno 2005, e 38,359 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 37,500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.