DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00064)

Numero 40 Anno 2018 GU 02.05.2018 Codice 18G00064

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;40

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, incluse le capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, con esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi equipollenti e del personale volontario non in servizio permanente. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.


Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte economica, con le eccezioni di cui al comma precedente.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi ed equiparati




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')












Euro




Euro






Tenente Colonnello




150,00




24,00




26.193,00






Maggiore




150,00




24,00




26.193,00






Capitano




144,50




23,12




25.232,59






Tenente




139,00




22,24




24.272,18






Sottotenente




133,25




21,32




23.268,12






Primo Maresciallo Luogotenente




139,00




22,24




24.272,18






Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




21,68




23.661,01






Primo Maresciallo




133,00




21,28




23.224,46






Maresciallo Capo




128,00




20,48




22.351,36






Maresciallo Ordinario




124,00




19,84




21.652,88






Maresciallo




120,75




19,32




21.085,37






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




122,50




19,60




21.390,95






Sergente Maggiore Capo




120,25




19,24




20.998,06






Sergente Maggiore




116,25




18,60




20.299,58






Sergente




112,25




17,96




19.601,10






Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




18,16




19.819,37






Caporal Maggiore Capo Scelto




111,50




17,84




19.470,13






Caporal Maggiore Capo




108,00




17,28




18.858,96






Caporal Maggiore Scelto




104,50




16,72




18.247,79






Primo Caporal Maggiore




101,25




16,20




17.680,28






A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi ed equiparati




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')












Euro




Euro






Tenente Colonnello




150,00




37,63




26.356,50






Maggiore




150,00




37,63




26.356,50






Capitano




144,50




36,25




25.390,10






Tenente




139,00




34,87




24.423,69






Sottotenente




133,25




33,42




23.413,36






Primo Maresciallo Luogotenente




139,00




34,87




24.423,69






Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




33,99




23.808,71






Primo Maresciallo




133,00




33,36




23.369,43






Maresciallo Capo




128,00




32,11




22.490,88






Maresciallo Ordinario




124,00




31,10




21.788,04






Maresciallo




120,75




30,29




21.216,98






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




122,50




30,73




21.524,48






Sergente Maggiore Capo




120,25




30,16




21.129,13






Sergente Maggiore




116,25




29,16




20.426,29






Sergente




112,25




28,16




19.723,45






Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




28,47




19.943,09






Caporal Maggiore Capo Scelto




111,50




27,97




19.591,67






Caporal Maggiore Capo




108,00




27,09




18.976,68






Caporal Maggiore Scelto




104,50




26,21




18.361,70






Primo Caporal Maggiore




101,25




25,40




17.790,64






A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi ed equiparati




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Tenente Colonnello




154,00




38,63




27.059,34






Maggiore




154,00




38,63




27.059,34






Capitano




150,50




37,75




26.444,36






Tenente




148,00




37,12




26.005,08






Sottotenente




136,75




34,30




24.028,34






Primo Luogotenente




148,00




37,12




26.005,08






Luogotenente




143,50




36,00




25.214,39






Primo Maresciallo con 8 anni nel grado




140,00




35,12




24.599,40






Primo Maresciallo




137,50




34,49




24.160,13






Maresciallo Capo




133,50




33,49




23.457,29






Maresciallo Ordinario




131,00




32,86




23.018,01






Maresciallo




124,75




31,29




21.919,82






Sergente Maggiore Capo qualifica speciale




131,00




32,86




23.018,01






Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado




125,75




31,54




22.095,53






Sergente Maggiore Capo




124,25




31,17




21.831,97






Sergente Maggiore




121,50




30,48




21.348,77






Sergente




116,75




29,28




20.514,14






Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale




121,50




30,48




21.348,77






Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado




117,00




29,35




20.558,07






Caporal Maggiore Capo Scelto




116,50




29,22




20.470,22






Caporal Maggiore Capo




112,00




28,09




19.679,52






Caporal Maggiore Scelto




108,50




27,22




19.064,54






Primo Caporal Maggiore




105,25




26,40




18.493,48






A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 3 del presente articolo, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi ed equiparati




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Capitano




150,50




67,10




26.796,53






Tenente




148,00




65,98




26.351,40






Sottotenente




136,75




60,97




24.348,34






Primo Luogotenente




148,00




65,98




26.351,40






Luogotenente




143,50




63,98




25.550,18






Primo Maresciallo con 8 anni nel grado




140,00




62,42




24.927,00






Primo Maresciallo




137,50




61,30




24.481,88






Maresciallo Capo




133,50




59,52




23.769,68






Maresciallo Ordinario




131,00




58,40




23.324,55






Maresciallo




124,75




55,62




22.211,74






Sergente Maggiore Capo qualifica speciale




131,00




58,40




23.324,55






Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado




125,75




56,06




22.389,79






Sergente Maggiore Capo




124,25




55,39




22.122,71






Sergente Maggiore




121,50




54,17




21.633,08






Sergente




116,75




52,05




20.787,34






Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale




121,50




54,17




21.633,08






Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado




117,00




52,16




20.831,85






Caporal Maggiore Capo Scelto




116,50




51,94




20.742,83






Caporal Maggiore Capo




112,00




49,93




19.941,60






Caporal Maggiore Scelto




108,50




48,37




19.318,43






Primo Caporal Maggiore




105,25




46,92




18.739,76






Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4

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Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi e corrispondenti




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Capitano




45,91




315,94






Tenente




45,50




313,17






Sottotenente




43,95




302,49






Primo Luogotenente




46,50




320,03






Luogotenente




46,50




320,03






Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)




44,92




309,15






Primo Maresciallo




44,92




309,15






Maresciallo Capo




43,84




301,74






Maresciallo Ordinario




43,06




296,34






Maresciallo




42,32




291,24






Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale




42,90




295,25






Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)




42,90




295,25






Sergente Maggiore Capo




42,90




295,25






Sergente maggiore




41,98




288,91






Sergente




41,34




284,52






Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale




41,56




286,02






Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)




41,56




286,02






Caporal Maggiore Capo Scelto




41,56




286,02






Caporal Maggiore Capo




41,34




284,52






Caporal Maggiore Scelto




41,20




283,58






Primo Caporal Maggiore




41,01




282,25





(1) (2) ((3))


A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico"


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.


Art. 5

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Comma 1

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

Comma 2

Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue rispettivamente di euro 48,40 ed euro 166,04.


Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.


Art. 6

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, come integrate dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
| Misure orarie del lavoro | | | |
| straordinario a decorrere dal 1°| |Notturno o | Notturno |
| gennaio 2018 | Feriale | festivo | festivo |
+===================+=============+=========+===========+===========+
|Gradi ed equiparati| Parametri | Euro | Euro | Euro |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Capitano | 150,50 | 15,67 | 17,72 | 20,45 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Tenente | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sottotenente | 136,75 | 14,24 | 16,11 | 18,59 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Primo Luogotenente | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Luogotenente | 143,50 | 14,94 | 16,90 | 19,50 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Primo maresciallo | | | | |
|(con 8 anni) | 140,00 | 14,58 | 16,49 | 19,02 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Primo maresciallo | 137,50 | 14,32 | 16,20 | 18,69 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Maresciallo capo | 133,50 | 13,90 | 15,72 | 18,14 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Maresciallo | | | | |
|ordinario | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Maresciallo | 124,75 | 12,98 | 14,68 | 16,94 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | | | | |
|capo «qualifica | | | | |
|speciale» | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | | | | |
|capo (con 4 anni | | | | |
|nel grado) | 125,75 | 13,09 | 14,81 | 17,09 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | | | | |
|capo | 124,25 | 12,93 | 14,63 | 16,88 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente | 116,75 | 12,16 | 13,76 | 15,87 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo scelto | | | | |
|«qualifica | | | | |
|speciale» | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo scelto (con 5 | | | | |
|anni nel grado) | 117,00 | 12,19 | 13,78 | 15,90 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo scelto | 116,50 | 12,12 | 13,71 | 15,81 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo | 112,00 | 11,66 | 13,19 | 15,21 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|scelto | 108,50 | 11,30 | 12,78 | 14,75 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|1° Caporal maggiore| 105,25 | 10,95 | 12,39 | 14,30 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+




(2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella":
Parte di provvedimento in formato grafico


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dal comma 1 del presente articolo sono rideterminate negli importi indicati nella tabella di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.


Art. 7

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Comma 1

Compenso forfetario di impiego

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





Grado




Fascia




Importo lun.-ven.




sab.,dom. e festivi






1° Capor. Magg. Capor. Magg. Capo Capor. Magg. Sc. Capor. Magg. Capo Sc.




I




64,00




128,00






Sergente Sergente Maggiore Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo




II




68,00




136,00






Primo Maresciallo Luogotenente S. Tenente Tenente Capitano




III




74,00




148,00






Art. 8

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Comma 1

Compenso forfetario di guardia

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





Grado




Fascia




Importo






1° Capor. Magg. Capor. Magg. Capo Capor. Magg. Sc. Capor. Magg. Capo Sc.




I




41,50






Sergente Sergente Maggiore Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo




II




44,50






Primo Maresciallo Luogotenente S. Tenente Tenente Capitano




III




47,50






Art. 9

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Comma 1

Operativa di base

Art. 10

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Comma 1

Permessi brevi

Comma 2

Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.


La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.


Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.


Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro programmato, il militare puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.


Art. 11

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Comma 1

Licenza straordinaria per congedo parentale

Comma 2

((Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.))


Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.


In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.


In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.


((I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.))


In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.


Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.


Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.


I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.


Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 12

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Comma 1

Licenza ordinaria

Comma 2

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.


Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.


Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.


Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.


Art. 13

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.


Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.


Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.


Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. (2)


Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.


I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.


((A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.))


Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00".


Art. 14

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».


Art. 15

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Comma 1

Tutela legale

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.


L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.


Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.


La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.


Art. 16

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Comma 1

Trattamento tavola per Graduati

Comma 2

L'articolo 487 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' cosi' modificato: «d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali tutto il personale partecipante. d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,25 per la mensa ammiraglio e di euro 0,20 per la mensa comandante, di euro 0,15 per la mensa ufficiali, di euro 0,08 per la mensa sottufficiali e di euro 0,08 per la mensa Graduati/Militari di truppa, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali.».


Art. 17

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Comma 1

Fondo efficienza servizi istituzionali

Comma 2

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e' cosi' modificato:
«1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al presente comma.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni.».


Art. 18

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Comma 1

Assegno funzionale

Art. 19

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Comma 1

Norma programmatica

Comma 2

Le risorse non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari a 6,69 milioni di euro, sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.


Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.


Art. 20

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.


Art. 21

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.