DECRETO LEGISLATIVO

Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Numero 193 Anno 2003 GU 28.07.2003 Codice 003G0201

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.


Art. 2

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Comma 1

Sistema dei parametri stipendiali

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.


A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.





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| TABELLA 2 |
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| (ART. 2, COMMA 1-bis) |
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| PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE |
| DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 |
| MAGGIO 1995, N. 195 |
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| FORZE ARMATE | |
+------------------------------------------------------------| |
| ESERCITO | MARINA | AERONAUTICA |PARA- |
+------------------------------------------------------------|METRI |
| UFFICIALI | UFFICIALI | UFFICIALI | |
+-------------------------------------------------------------------+
| | TENENTE DI | | |
| CAPITANO | VASCELLO | CAPITANO |150,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | SOTTOTENENTE DI | | |
| TENENTE | VASCELLO | TENENTE |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| SOTTOTENENTE | GUARDIAMARINA | SOTTOTENENTE |136,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI |RUOLO MARESCIALLI | |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| PRIMO LUOGOTENENTE |PRIMO LUOGOTENENTE|PRIMO LUOGOTENENTE |148,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE | LUOGOTENENTE |143,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO | |
|PRIMO MARESCIALLO CON| CON 8 ANNI NEL | CON 8 ANNI NEL | |
| 8 ANNI NEL GRADO | GRADO | GRADO |140,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |PRIMO MARESCIALLO |137,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 1^ | |
| MARESCIALLO CAPO | CAPO 1^ CLASSE | CLASSE |133,50|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 2^ | |
|MARESCIALLO ORDINARIO| CAPO 2^ CLASSE | CLASSE |131,00|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | MARESCIALLO 3^ | |
| MARESCIALLO | CAPO 3^ CLASSE | CLASSE |124,75|
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | RUOLO SERGENTI | |
+---------------------+------------------+-------------------+------+
| | | SERGENTE MAGG. | |
| SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO | CAPO QUALIFICA | |
| QUALIFICA SPECIALE |QUALIFICA SPECIALE| SPECIALE |131,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| | |SERGENTE MAGG. CAPO| |
|SERGENTE MAGG. CAPO |2^ CAPO SCELTO CON | CON 4 ANNI NEL | |
|CON 4 ANNI NEL GRADO| 4 ANNI NEL GRADO | GRADO |125,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|SERGENTE MAGG. CAPO | 2^ CAPO SCELTO |SERGENTE MAGG. CAPO|124,25|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| SERGENTE MAGGIORE | 2^ CAPO | SERGENTE MAGGIORE |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| SERGENTE | SERGENTE | SERGENTE |116,75|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN |RUOLO VOLONTARI IN | |
| SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | SERVIZIO PERMA- | |
| NENTE | NENTE | NENTE | |
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | SCELTO QUALIFICA | |
| SPECIALE | SPECIALE | SPECIALE |121,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | SCELTO CON 5 ANNI | |
| GRADO | GRADO | GRADO |117,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO | |
| SCELTO | SCELTO | SCELTO |116,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| CAPORAL MAGG. CAPO |SOTTOCAPO DI 1^ CL | 1^ AVIERE CAPO |112,00|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
|CAPORAL MAGG. SCELTO|SOTTOCAPO DI 2^ CL | 1^ AVIERE SCELTO |108,50|
+--------------------+-------------------+-------------------+------+
| 1 CAPORAL MAGG. |SOTTOCAPO DI 3^ CL | AVIERE CAPO |105,25|
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Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.


A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00.


I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.


A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.


In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. (1) (2) (3) (4) (8) (9) (10) (11) ((12))
((13))


Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi."
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 nel modificare l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi."
- (con l'art. 2, comma 2) che "Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi."
- (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi."


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 nel modificare l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 2 del presente articolo e' fissato in euro 155,39 annui lordi."
- (con l'art. 2, comma 2) che "Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 2 del presente articolo e' fissato in euro 155,82 annui lordi."
- (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 2 del presente articolo e' fissato in euro 164,70 annui lordi."


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui lordi".
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi".
- (con l'art. 2, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, e' fissato in euro 178,05 annui lordi".
- (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui lordi".
- (con l'art. 18, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi".
- (con l'art. 18, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 178,05 annui lordi".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' fissato in euro 174,62 annui lordi".
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi".
- (con l'art. 2, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 3 del presente articolo, e' fissato in euro 178,05 annui lordi".


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi".


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi".
- (con l'art. 32, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi";
- (con l'art. 32, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi";
- (con l'art. 32, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi".


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi";
- (con l'art. 2, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi";
- (con l'art. 26, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi";
- (con l'art. 26, comma 2) che "A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi";
- (con l'art. 26, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi".


Art. 3

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Comma 1

Effetti del sistema dei parametri stipendiali

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.


Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.


Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.


Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.


A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di acces-so a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.


La corresponsione degli stipendi, nonche' delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.


Art. 4

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Comma 1

Effetti sulla retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianita', confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione.


A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianita', compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non e' soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.


Comma 3

Capo II - Disposizioni transitorie e finali

Art. 5

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Comma 1

Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali

Comma 2

Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, e' corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.


Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, e' corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.


Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n 177, e successive modificazioni, e dell'indennita' di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004.


Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti.


Art. 6

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Comma 1

Effetti sui trattamenti economici

Comma 2

I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.


In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.


Art. 7

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Comma 1

Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianita' nella qualifica o grado, e' attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianita' nella medesima qualifica o grado.


Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni per il personale della Polizia di Stato

Comma 2

Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.


Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.


Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione al parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianita' e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.


Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di "sostituto commissario", di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.


Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e' rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.


Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni per il personale dell'Arma dei carabinieri

Comma 2

Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.


Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.


Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 198, e successive modificazioni.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza

Comma 2

Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.


Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.


Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

Comma 2

Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.


Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.


Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianita' nella medesima qualifica e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.


Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto.


Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.


A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.".


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato

Comma 2

Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.


Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.


Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica, utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianita' e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.


Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di "scelto", di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.


Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di "scelto" di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e', rispettivamente, di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni.
Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.


Al comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, le parole: "di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "relative alle condizioni soggettive di cui ai com-mi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis.".


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni per il personale delle Forze armate

Comma 2

Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro previsto per tale grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.


Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, cosi' come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto del passaggio al parametro successivo.


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))


Art. 16

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Comma 1

Clausola finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


La spesa derivante dal presente decreto e' soggetta a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento e' recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato.