Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche
Parametro
Incrementi mensili lordi (euro)
Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate
150,00
11,13
23.308,50
Commissario capo e qualifiche equiparate
144,50
10,72
22.453,86
Commissario e qualifiche equiparate
139,00
10,31
21.599,21
Vice commissario e qualifiche equiparate
133,25
9,88
20.705,72
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate
139,00
10,31
21.599,21
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
135,50
10,05
21.055,35
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate
133,00
9,86
20.666,87
Ispettore capo e qualifiche equiparate
128,00
9,49
19.889,92
Ispettore e qualifiche equiparate
124,00
9,20
19.268,36
Vice Ispettore e qualifiche equiparate
120,75
8,96
18.763,34
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
122,50
9,09
19.035,28
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate
120,25
8,92
18.685,65
Sovrintendente e qualifiche equiparate
116,25
8,62
18.064,09
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate
112,25
8,33
17.442,53
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
113,50
8,42
17.636,77
Assistente capo e qualifiche equiparate
111,50
8,27
17.325,99
Assistente e qualifiche equiparate
108,00
8,01
16.782,12
Agente scelto e qualifiche equiparate
104,50
7,75
16.238,26
Agente e qualifiche equiparate
101,25
7,51
15.733,24
Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche
Parametro
Incrementi mensili lordi (euro)
Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate
150,00
16,50
23.373,00
Commissario capo e qualifiche equiparate
144,50
15,90
22.515,99
Commissario e qualifiche equiparate
139,00
15,29
21.658,98
Vice commissario e qualifiche equiparate
133,25
14,66
20.763,02
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate
139,00
15,29
1.658,98
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
135,50
14,91
21.113,61
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate
133,00
14,63
20.724,06
Ispettore capo e qualifiche equiparate
128,00
14,08
19.944,96
Ispettore e qualifiche equiparate
124,00
13,64
19.321,68
Vice Ispettore e qualifiche equiparate
120,75
13,28
18.815,27
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
122,50
13,48
19.087,95
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate
120,25
13,23
18.737,36
Sovrintendente e qualifiche equiparate
116,25
12,79
18.114,08
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate
112,25
12,35
17.490,80
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
113,50
12,49
17.685,57
Assistente capo e qualifiche equiparate
111,50
12,27
17.373,93
Assistente e qualifiche equiparate
108,00
11,88
16.828,56
Agente scelto e qualifiche equiparate
104,50
11,50
16.283,19
Agente e qualifiche equiparate
101,25
11,14
15.776,78
Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche
Parametro
Incrementi mensili lordi (euro)
Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate
150,00
127,50
24.705,00
Commissario capo e qualifiche equiparate
144,50
122,83
23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate
139,00
118,15
22.893,30
Vice commissario e qualifiche equiparate
133,25
113,26
21.946,28
Ispettore superiore UPS sostituto commissario e qualifiche equiparate
139,00
118,15
22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
135,50
115,18
22.316,85
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate
133,00
113,05
21.905,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate
128,00
108,80
21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate
124,00
105,40
20.422,80
Vice Ispettore e qualifiche equiparate
120,75
102,64
19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
122,50
104,13
20.175,75
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate
120,25
102,21
19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate
116,25
98,81
19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate
112,25
95,41
18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate
113,50
96,48
18.693,45
Assistente capo e qualifiche equiparate
111,50
94,77
18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate
108,00
91,80
17.787,60
Agente scelto e qualifiche equiparate
104,50
88,83
17.211,15
Agente e qualifiche equiparate
101,25
86,06
16.675,88
(1) ((2))
Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi".