A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. (1) (2)
A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. (2) (3) ((4))
A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che " A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.
Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda
di lire 63.000."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l'art. 51 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha conseguentemente disposto (con l'art.
20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che " A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare l'art. 20, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 13 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, che a sua volta modifica l'art. 20, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, ha conseguentemente disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".