DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997 per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo

Numero 359 Anno 1996 GU 10.07.1996 Codice 096G0359

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).

Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Il presente decreto - a seguito dell'accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995.


Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello IV ..... L. 179.000

Livello V ..... L. 187.000

Livello VI ..... L. 200.000

Livello VI-bis ..... L. 210.000

Livello VII ..... L. 220.000

Livello VII-bis ..... L. 229.500

Livello VIII ..... L. 239.000

Livello IX ..... L. 262.000


Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.


Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV ..... L. 62.000

Livello V ..... L. 65.000

Livello VI ..... L. 70.000

Livello VI-bis ..... L. 74.000

Livello VII ..... L. 78.000

Livello VII-bis ..... L. 80.500

Livello VIII ..... L. 83.000

Livello IX ..... L. 91.000


Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV ..... L. 134.000

Livello V ..... L. 140.000

Livello VI ..... L. 150.000

Livello VI-bis ..... L. 157.000

Livello VII ..... L. 165.000

Livello VII-bis ..... L. 172.000

Livello VIII ..... L. 179.000

Livello IX ..... L. 196.000


Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.


I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello IV ..... L. 12.703.000

Livello V ..... L. 13.921.000

Livello VI ..... L. 15.447.000

Livello VI-bis ..... L. 16.663.000

Livello VII ..... L. 17.879.000

Livello VII-bis ..... L. 19.225.000

Livello VIII ..... L. 20.571.000

Livello IX ..... L. 23.639.000


Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. (1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 2) che " Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:


===================================================================
Livello IV lire 68.000

Livello V lire 71.000

Livello VI lire 77.000

Livello VI-bis lire 80.000

Livello VII lire 83.000

Livello VII-bis lire 86.500

Livello VIII lire 90.000

Livello IX lire 101.000

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2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


===================================================================
Livello IV lire 37.000

Livello V lire 39.000

Livello VI lire 42.000

Livello VI-bis lire 43.500

Livello VII lire 45.000

Livello VII-bis lire 47.000

Livello VIII lire 49.000

Livello IX lire 55.000

-------------------------------------------------------------------
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono:


Livello IV lire 13.519.000

Livello V lire 14.773.000

Livello VI lire 16.371.000

Livello VI-bis lire 17.623.000

Livello VII lire 18.875.000

Livello VII-bis lire 20.263.000

Livello VIII lire 21.651.000

Livello IX lire 24.851.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 2) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire

Livello IV 86.000

Livello V 90.000

Livello VI 96.000

Livello VI-bis 100.500

Livello VII 105.000

Livello VII-bis 110.000

Livello VIII 115.000

Livello IX 126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.
3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Lire
-
Livello IV.... |32.000

Livello V.... |34.000

Livello VI.... |36.000

Livello VI-bis.... |37.500

Livello VII.... |39.000

Livello VII-bis.... |41.000

Livello VIII.... |43.000

Livello IX.... |47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:


Lire
-
Livello IV |14.551.000

Livello V |15.853.000

Livello VI |17.523.000

Livello VI-bis |18.829.000

Livello VII |20.135.000

Livello VII-bis |21.583.000

Livello VIII |23.031.000

Livello IX |26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 2, comma 6.


La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per l'anno 1996.


Art. 4

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Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata a decorrere dal 1 luglio 1996 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche Lire
-- --
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ..... 912.000
Commissario capo e qualifiche equiparate ..... 896.000
Commissario e qualifiche equiparate ..... 879.000
Vice commissario e qualifiche equiparate ..... 848.000
Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate ..... 864.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate ..... 848.000
Ispettore e qualifiche equiparate ..... 816.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate ..... 784.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ..... 816.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate ..... 753.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ..... 753.000
Assistente capo e qualifiche equiparate ..... 657.000
Assistente e qualifiche equiparate ..... 579.000
Agente scelto e qualifiche equiparate ..... 516.000
Agente e qualifiche equiparate ..... 461.000


Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1 febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche Lire
--
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ..... 945.000
Commissario capo e qualifiche equiparate ..... 935.000
Commissario e qualifiche equiparate ..... 920.000
Vice commissario e qualifiche equiparate ..... 890.000
Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate ..... 910.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate ..... 867.000
Ispettore e qualifiche equiparate ..... 835.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate ..... 802.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ..... 835.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate ..... 770.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ..... 770.000
Assistente capo e qualifiche equiparate ..... 672.000
Assistente e qualifiche equiparate ..... 593.000
Agente scelto e qualifiche equiparate ..... 528.000
Agente e qualifiche equiparate ..... 472.000


Art. 5

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --

Ruolo degli agenti, assistenti ed
equiparati 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati 1.785.000 2.625.000
Ruolo degli ispettori ed equiparati 1.820.000 2.675.000


Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo fore- stale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --

Vice commissario e commissario 2.205.000 2.835.000
Commissario capo 2.940.000 4.725.000
Vice questore aggiunto 3.360.000 4.725.000


Art. 6

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Comma 1

Trattamento di missione

Art. 7

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Comma 1

Presenza qualificata

Art. 8

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Comma 1

Indennita' di presenza notturna e festiva

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. (1) (2)


A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. (2) (3) ((4))


A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000. (1)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che " A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella
misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora."
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda
di lire 63.000."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l'art. 12 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha conseguentemente disposto (con l'art.
8, comma 1)che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare l'art. 8, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 6, comma 1 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".


Art. 9

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.


A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.


La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate e' stabilita sulla base delle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1 aprile 1981, n. 121.


A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' elevato a L. 200.000 giornaliere.


Comma 3

Titolo II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Art. 10

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.


Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.


Art. 11

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:


Livello V..................... L. 187.000

Livello VI.................... L. 200.000

Livello VI-bis................ L. 210.000

Livello VII................... L. 220.000

Livello VII-bis............... L. 229.500

Livello VIII.................. L. 239.000

Livello IX.................... L. 262.000


Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.


Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Livello V..................... L. 65.000

Livello VI.................... L. 70.000

Livello VI-bis................ L. 74.000

Livello VII................... L. 78.000

Livello VII-bis............... L. 80.500

Livello VIII.................. L. 83.000

Livello IX.................... L. 91.000


Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Livello V..................... L. 140.000

Livello VI.................... L. 150.000

Livello VI-bis................ L. 157.000

Livello VII................... L. 165.000

Livello VII-bis............... L. 172.000

Livello VIII.................. L. 179.000

Livello IX.................... L. 196.000


Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.


I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:


Livello V..................... L. 13.921.000

Livello VI.................... L. 15.447.000

Livello VI-bis................ L. 16.663.000

Livello VII................... L. 17.879.000

Livello VII-bis............... L. 19.225.000

Livello VIII.................. L. 20.571.000

Livello IX.................... L. 23.639.000


Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. ((1))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 42) che " Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:

===================================================================
Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
-------------------------------------------------------------------
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

===================================================================
Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
-------------------------------------------------------------------

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono :

===================================================================
Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000
-------------------------------------------------------------------

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 "


Art. 12

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 11, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997, in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 11, comma 6.


La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996.


Art. 13

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Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

L'indennita' pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 luglio 1996, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Gradi Lire
-- --
Tenente colonnello................................ 912.000

Maggiore.......................................... 896.000

Capitano.......................................... 879.000

Tenente........................................... 848.000

Sottotenente...................................... 848.000

Maresciallo aiutante S.U.PS....................... 864.000

Maresciallo capo.................................. 848.000

Maresciallo ordinario............................. 816.000

Maresciallo....................................... 784.000

Brigadiere capo................................... 816.000

Brigadiere........................................ 753.000

Vice brigadiere................................... 753.000

Appuntato scelto.................................. 657.000

Appuntato......................................... 579.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto............ 516.000

Carabinere e finanziere........................... 461.000


Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1 febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Gradi Lire
-- --
Tenente colonnello................................ 945.000

Maggiore.......................................... 935.000

Capitano.......................................... 920.000

Tenente........................................... 890.000

Sottotenente...................................... 870.000

Maresciallo aiutante S.U.PS....................... 910.000

Maresciallo capo.................................. 867.000

Maresciallo ordinario............................. 835.000

Maresciallo....................................... 802.000

Brigadiere capo................................... 835.000

Brigadiere........................................ 770.000

Vice brigadiere................................... 770.000

Appuntato scelto.................................. 672.000

Appuntato......................................... 593.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto............ 528.000

Carabinere e finanziere........................... 472.000


Art. 14

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
, nelle misure derivanti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:




19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --

Ruolo appuntati e carabinieri e
appuntati finanzieri 1.365.000 1.785.000
Ruolo sovrintendenti 1.785.000 2.625.000
Ruolo degli ispettori 1.820.000 2.675.000


Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --

Sottotenente 2.205.000 2.835.000
Tenente 2.205.000 2.835.000
Capitano 2.205.000 2.835.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000


Art. 15

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Comma 1

Trattamento di missione

Art. 16

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Comma 1

Presenza qualificata

Art. 17

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Comma 1

Indennita' di presenza notturna e festiva

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. (1) (2)


A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. (2) (3) ((4))


A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000. (1)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che " A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.
Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda
di lire 63.000."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l'art. 51 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha conseguentemente disposto (con l'art.
20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che " A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare l'art. 20, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 13 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, che a sua volta modifica l'art. 20, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, ha conseguentemente disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".


Art. 18

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.


A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice brigadiere, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.


Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.


A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' elevato a L. 200.000 giornaliere.


Art. 19

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 543 miliardi per il 1996, in lire 1.247 miliardi per il 1997 ed in lire 1.508 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.