DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

Numero 301 Anno 2004 GU 21.12.2004 Codice 004G0336

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-11-05;301

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.


Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Livelli




Incrementi mensili lordi (Euro)




Stipendi tabellari annui lordi (Euro)






IX




33,90




14.844,14






VIII




30,86




13.013,64






VII-bis




29,53




12.216,25






VII




28,19




11.421,14






VI-bis




27,00




10.703,57






VI




25,81




9.984,79






V




24,28




9.067,95






Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:





Qualifiche




Parametro




Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




150,00




23.175,00






Commissario capo e qualifiche equiparate




144,50




22.325,25






Commissario e qualifiche equiparate




139,00




21.475,50






Vice commissario e qualifiche equiparate




133,25




20.587,13






Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate




139,00




21.475,50






Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




135,50




20.934,75






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate




133,00




20.548,50






Ispettore capo e qualifiche equiparate




128,00




19.776,00






Ispettore e qualifiche equiparate




124,00




19.158,00






Vice Ispettore e qualifiche equiparate




120,75




18.655,88






Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




122,50




18.926,25






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




120,25




18.578,63






Sovrintendente e qualifiche equiparate




116,25




17.960,63






Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate




112,25




17.342,63






Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




113,50




17.535,75






Assistente capo e qualifiche equiparate




111,50




17.226,75






Assistente e qualifiche equiparate




108,00




16.686,00






Agente scelto e qualifiche equiparate




104,50




16.145,25






Agente e qualifiche equiparate




101,25




15.643,13





(2)


I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1. ((4))


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.(3)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) le seguenti modifiche al comma 2 del presente articolo:
"1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Qualifiche




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




150,00




11,13




23.308,50






Commissario capo e qualifiche equiparate




144,50




10,72




22.453,86






Commissario e qualifiche equiparate




139,00




10,31




21.599,21






Vice commissario e qualifiche equiparate




133,25




9,88




20.705,72






Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate




139,00




10,31




21.599,21






Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




135,50




10,05




21.055,35






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate




133,00




9,86




20.666,87






Ispettore capo e qualifiche equiparate




128,00




9,49




19.889,92






Ispettore e qualifiche equiparate




124,00




9,20




19.268,36






Vice Ispettore e qualifiche equiparate




120,75




8,96




18.763,34






Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




122,50




9,09




19.035,28






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




120,25




8,92




18.685,65






Sovrintendente e qualifiche equiparate




116,25




8,62




18.064,09






Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate




112,25




8,33




17.442,53






Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




113,50




8,42




17.636,77






Assistente capo e qualifiche equiparate




111,50




8,27




17.325,99






Assistente e qualifiche equiparate




108,00




8,01




16.782,12






Agente scelto e qualifiche equiparate




104,50




7,75




16.238,26






Agente e qualifiche equiparate




101,25




7,51




15.733,24





2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Qualifiche




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




150,00




16,50




23.373,00






Commissario capo e qualifiche equiparate




144,50




15,90




22.515,99






Commissario e qualifiche equiparate




139,00




15,29




21.658,98






Vice commissario e qualifiche equiparate




133,25




14,66




20.763,02






Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate




139,00




15,29




1.658,98






Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




135,50




14,91




21.113,61






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate




133,00




14,63




20.724,06






Ispettore capo e qualifiche equiparate




128,00




14,08




19.944,96






Ispettore e qualifiche equiparate




124,00




13,64




19.321,68






Vice Ispettore e qualifiche equiparate




120,75




13,28




18.815,27






Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




122,50




13,48




19.087,95






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




120,25




13,23




18.737,36






Sovrintendente e qualifiche equiparate




116,25




12,79




18.114,08






Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate




112,25




12,35




17.490,80






Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




113,50




12,49




17.685,57






Assistente capo e qualifiche equiparate




111,50




12,27




17.373,93






Assistente e qualifiche equiparate




108,00




11,88




16.828,56






Agente scelto e qualifiche equiparate




104,50




11,50




16.283,19






Agente e qualifiche equiparate




101,25




11,14




15.776,78





3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Qualifiche




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




150,00




127,50




24.705,00






Commissario capo e qualifiche equiparate




144,50




122,83




23.799,15






Commissario e qualifiche equiparate




139,00




118,15




22.893,30






Vice commissario e qualifiche equiparate




133,25




113,26




21.946,28






Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate




139,00




118,15




22.893,30






Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




135,50




115,18




22.316,85






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate




133,00




113,05




21.905,10






Ispettore capo e qualifiche equiparate




128,00




108,80




21.081,60






Ispettore e qualifiche equiparate




124,00




105,40




20.422,80






Vice Ispettore e qualifiche equiparate




120,75




102,64




19.887,53






Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




122,50




104,13




20.175,75






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




120,25




102,21




19.805,18






Sovrintendente e qualifiche equiparate




116,25




98,81




19.146,38






Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate




112,25




95,41




18.487,58






Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate




113,50




96,48




18.693,45






Assistente capo e qualifiche equiparate




111,50




94,77




18.364,05






Assistente e qualifiche equiparate




108,00




91,80




17.787,60






Agente scelto e qualifiche equiparate




104,50




88,83




17.211,15






Agente e qualifiche equiparate




101,25




86,06




16.675,88"






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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l'art. 2, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, che a sua volta modifica l'art. 2, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 3, e' fissato in euro 165,65 annui lordi e a decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, e' fissato in euro 172,70 annui lordi.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonche' alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianita':





Qualifiche e posizioni economiche (*)




Livello




Euro






Vice questore aggiunto




IX




32,98






Commissario capo




VIII




33,56






Commissario




VIII




31,11






Vice commissario




VII-bis




29,88






Ispettore superiore sostituto commissario




VII-bis




32,44






Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001




VII-bis




30,88






Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001




VII-bis




30,88






Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001




VII-bis




30,88






Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001




VII-bis




29,77






Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica




VII




28,88






Ispettore




VI-bis




28,28






Vice ispettore




VI




28,02






Sovrintendente capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica




VI-bis




27,61






Sovrintendente capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica




VI-bis




27,61






Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica




VI-bis




27,61






Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica




VI-bis




26,61






Sovrintendente




VI




26,02






Vice sovrintendente




VI




24,23






Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica




V




26,32






Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica




V




25,43






Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica




V




25,43






Assistente




V




23,87






Agente scelto




V




22,31






Agente




V




21,44





(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonche' le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato


Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.


La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:










====================================================================
| Anno 2004 | Anno 2005 |Feriale |Festivo o|Notturno
-----------------------------------|(euro) |notturno |festivo
| | | |(euro) | (euro)
Livelli |Qualifiche/|Parametri | | |
| posizioni | | | |
| economiche| | | |
====================================================================
IX |Vice | | | |
| questore | | | |
|aggiunto e | | | |
| qualifiche| | | |
| equiparate|150,00 | 13,48 | 15,24 | 17,58
--------------------------------------------------------------------
VIII |Commissario| | | |
|capo e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 144,50 | 12,27 | 13,87 | 16,01
--------------------------------------------------------------------
VIII |Commissario| | | |
| e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 139,00 | 12,27 | 13,87 | 16,01
--------------------------------------------------------------------
VII-bis |Vice | | | |
|commissario| | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 133,25 | 11,71| 13,24 | 15,27
--------------------------------------------------------------------
VII-bis |Ispettore | | | |
|superiore | | | |
|SUPS | | | |
|sostituto | | | |
|commissario| | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 139,00 | 11,71| 13,24 | 15,27
---------------------------------------------------------------------
VII-bis |Ispettore | | | |
|superiore | | | |
|SUPS (con 8| | | |
|anni nella | | | |
|qualifica) | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 135,50 | 11,71| 13,24 | 15,27
---------------------------------------------------------------------
VII-bis |Ispettore | | | |
|superiore | | | |
|SUPS e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 133,00 | 11,71 | 13,24| 15,27
---------------------------------------------------------------------
VII |Ispettore | | | |
|capo e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 128,00 | 11,21 | 12,67| 14,62
---------------------------------------------------------------------
VI-bis |Ispettore | | | |
| e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 124,00 | 10,74| 12,14| 14,00
---------------------------------------------------------------------
VI |Vice | | | |
|Ispettore e| | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 120,75| 10,26| 11,60| 13,39
---------------------------------------------------------------------
VI-bis |Sovrinten- | | | |
|dente capo | | | |
|(con 8 anni| | | |
|nella | | | |
|qualifica) | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 122,50| 10,74| 12,14| 14,00
---------------------------------------------------------------------
VI-bis |Sovrinten- | | | |
|dente capo | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 120,25| 10,74| 12,14| 14,00
--------------------------------------------------------------------
VI |Sovrinten- | | | |
|dente e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 116,25| 10,26| 11,60| 13,39
---------------------------------------------------------------------
VI |Vice | | | |
|Sovrinten- | | | |
|dente e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 112,25| 10,26| 11,60| 13,39
---------------------------------------------------------------------
V |Assistente | | | |
|capo (con 8| | | |
|anni nella | | | |
|qualifica) | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 113,50| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
V |Assistente | | | |
|capo e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 111,50| 9,65| 10,91 | 12,59
---------------------------------------------------------------------
V |Assistente | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 108,00| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
V |Agente | | | |
|scelto e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 104,50| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
V |Agente e | | | |
|qualifiche | | | |
|equiparate | 101,25| 9,65| 10,91| 12,59 (3)
---------------------------------------------------------------------




((4))


-------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
Misure orarie del lavoro | | |
straordinario a decorrere | | Notturno o |
dal 1° dicembre 2008 |Feriale| festivo |Notturno festivo
---------------------------------------------------------------------
Qualifiche ed | | | |
equiparate |Parametri| euro | euro | euro
=====================================================================
Vice Questore | | | |
aggiunto | 150,00 | 15,18 | 17,17 | 19,81
---------------------------------------------------------------------
Commissario Capo| 144,50 | 14,63 | 16,53 | 19,08
---------------------------------------------------------------------
Commissario | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
Vice Commissario| 133,25 | 13,49 | 15,25 | 17,59
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | | | |
superiore s.UPS | | | |
Sostituto | | | |
Commissario | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | | | |
superiore s.UPS | | | |
(con 8 anni | | | |
nella qualifica)| 135,50 | 13,71 | 15,51 | 17,89
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | | | |
superiore s.UPS | 133,00 | 13,46 | 15,22 | 17,56
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo | 128,00 | 12,96 | 14,65 | 16,90
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | 124,00 | 12,55 | 14,18 | 16,37
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore | 120,75 | 12,23 | 13,82 | 15,94
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | | | |
Capo (con 8 anni| | | |
nella qualifica)| 122,50 | 12,40 | 14,02 | 16,17
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | | | |
Capo | 120,25 | 12,17 | 13,76 | 15,87
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | 116,25 | 11,77 | 13,30 | 15,35
---------------------------------------------------------------------
Vice | | | |
Sovrintendente | 112,25 | 11,36 | 12,85 | 14,82
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | | | |
(con 8 anni | | | |
nella qualifica)| 113,50 | 11,49 | 12,98 | 14,99
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | 111,50 | 11,29 | 12,76 | 14,72
---------------------------------------------------------------------
Assistente | 108,00 | 10,93 | 12,36 | 14,26
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto | 104,50 | 10,57 | 11,96 | 13,80
---------------------------------------------------------------------
Agente | 101,25 | 10,25 | 11,59 | 13,37"





-------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, come modificato dal D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
Misure orarie del lavoro | | |
straordinario a decorrere | | Notturno o |
dal 31 dicembre 2009 ed a |Feriale| festivo |Notturno festivo
valere dal 2010 | | |
---------------------------------------------------------------------
Qualifiche ed | | | |
equiparate |Parametri| Euro | Euro | Euro
=====================================================================
Vice Questore | | | |
Aggiunto | 150,00 | 15,52 | 17,54 | 20,24
---------------------------------------------------------------------
Commissario Capo| 144,50 | 14,95 | 16,89 | 19,49
---------------------------------------------------------------------
Commissario | 139,00 | 14,38 | 16,25 | 18,76
---------------------------------------------------------------------
Vice Commissario| 133,25 | 13,78 | 15,58 | 17,98
---------------------------------------------------------------------
Ispettore s.UPS | | | |
sostituto | | | |
commissario | 139,00 | 14,38 | 16,25 | 18,76
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | | | |
superiore s.UPS | | | |
(8 anni nella | | | |
qualifica) | 135,50 | 14,01 | 15,84 | 18,28
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | | | |
Superiore s.UPS | 133,00 | 13,76 | 15,55 | 17,95
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo | 128,00 | 13,24 | 14,97 | 17,27
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | 124,00 | 12,83 | 14,50 | 16,73
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore | 120,75 | 12,49 | 14,12 | 16,29
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | | | |
capo (con 8 anni| | | |
nella qualifica)| 122,50 | 12,67 | 14,33 | 16,52
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | | | |
capo | 120,25 | 12,44 | 14,06 | 16,23
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | 116,25 | 12,02 | 13,59 | 15,69
---------------------------------------------------------------------
Vice | | | |
Sovrintendente | 112,25 | 11,61 | 13,12 | 15,15
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | | | |
(con 8 anni | | | |
nella qualifica)| 113,50 | 11,74 | 13,28 | 15,32
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | 111,50 | 11,54 | 13,04 | 15,05
---------------------------------------------------------------------
Assistente | 108,00 | 11,17 | 12,63 | 14,57
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto | 104,50 | 10,81 | 12,22 | 14,10
---------------------------------------------------------------------
Agente | 101,25 | 10,48 | 11,84 | 13,66"





Art. 4

#

Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:






Qualifiche




Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro




Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




45,30




15,90






Commissario capo e qualifiche equiparate




44,50




15,60






Commissario e qualifiche equiparate




44,10




15,40






Vice commissario e qualifiche equiparate




42,30




14,80






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate




43,10




15,10






Ispettore capo e qualifiche equiparate




41,10




14,40






Ispettore e qualifiche equiparate




39,80




14,00






Vice Ispettore e qualifiche equiparate




38,60




13,50






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




39,70




13,90






Sovrintendente e qualifiche equiparate




37,30




13,10






Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate




37,10




13,10






Assistente capo e qualifiche equiparate




33,40




11,70






Assistente e qualifiche equiparate




30,40




10,70






Agente scelto e qualifiche equiparate




29,00




10,00






Agente e qualifiche equiparate




28,00




10,00






Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Qualifiche




Incrementi dal Dal 1° gennaio 2004 Euro




Incrementi dal Dal 1° gennaio 2005 Euro






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




761,30




777,20






Commissario capo e qualifiche equiparate




747,20




762,80






Commissario e qualifiche equiparate




740,40




755,80






Vice commissario e qualifiche equiparate




710,40




725,20






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate




723,30




738,40






Ispettore capo e qualifiche equiparate




690,70




705,10






Ispettore e qualifiche equiparate




669,20




683,20






Vice Ispettore e qualifiche equiparate




648,30




661,80






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




666,20




680,10






Sovrintendente e qualifiche equiparate




626,80




639,90






Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate




623,70




636,80






Assistente capo e qualifiche equiparate




561,10




572,80






Assistente e qualifiche equiparate




510,80




521,50






Agente scelto e qualifiche equiparate




468,40




478,40






Agente e qualifiche equiparate




432,20




442,20





(1)((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 2) le seguenti modifiche al comma 2 del presente articolo:
"1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:






Qualifica




Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)




Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005(euro)






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....




14,80




7,70






Commissario capo e qualifiche equiparate....




14,50




7,60






Commissario e qualifiche equiparate....




14,40




7,50






Vice commissario e qualifiche equiparate....




13,80




7,20






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate....




14,00




7,40






Ispettore capo e qualifiche equiparate....




13,40




7,00






Ispettore e qualifiche equiparate....




13,00




6,80






Vice ispettore e qualifiche equiparate....




12,60




6,60






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....




12,90




6,80






Sovrintendente e qualifiche equiparate....




12,20




6,40






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....




12,10




6,40






Assistente capo e qualifiche equiparate....




10,90




5,70






Assistente e qualifiche equiparate....




9,90




5,20






Agente scelto e qualifiche equiparate....




9,10




4,80






Agente e qualifiche equiparate....




8,40




4,40





2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:






Qualifica




Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro)




Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro)






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....




792,00




799,70






Commissario capo e qualifiche equiparate....




777,30




784,90






Commissario e qualifiche equiparate....




770,20




777,70






Vice commissario e qualifiche equiparate....




739,00




746,20






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate....




752,40




759,80






Ispettore capo e qualifiche equiparate....




718,50




725,50






Ispettore e qualifiche equiparate....




696,20




703,00






Vice ispettore e qualifiche equiparate....




674,40




681,00






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....




693,00




699,80






Sovrintendente e qualifiche equiparate....




652,10




658,50






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....




648,90




655,30






Assistente capo e qualifiche equiparate....




583,70




589,40






Assistente e qualifiche equiparate....




531,40




536,60






Agente scelto e qualifiche equiparate....




487,50




492,30






Agente e qualifiche equiparate




450,60




455,00"






---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 come modificato dal D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che:
"2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:






Qualifiche




Incrementi mensili lordi (euro)




Valori mensili lordi (euro)






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




13,00




812,70






Commissario capo e qualifiche equiparate




12,70




797,60






Commissario e qualifiche equiparate




12,60




790,30






Vice commissario e qualifiche equiparate




12,10




758,30






Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate




12,30




772,10






Ispettore capo e qualifiche equiparate




11,80




737,30






Ispettore e qualifiche equiparate




11,40




714,40






Vice ispettore e qualifiche equiparate




11,00




692,00






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




11,30




711,10






Sovrintendente e qualifiche equiparate




10,70




669,20






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate




10,60




665,90






Assistente capo e qualifiche equiparate




9,50




598,90






Assistente e qualifiche equiparate




8,70




545,30






Agente scelto e qualifiche equiparate




8,00




500,30






Agente e qualifiche equiparate




12,90




467,90"





Le misure dell'indennita' mensile pensionabile, sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.


Art. 5

#

Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

Comma 2

Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.


Art. 6

#

Comma 1

Indennita' di presenza festiva

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00. ((5))


---------------


AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria: [...]
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".


Art. 7

#

Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Comma 3

Titolo II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 8

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.


Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti.
Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


Art. 9

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Livelli




Incrementi mensili lordi (Euro)




Stipendi tabellari annui lordi (Euro)






IX




33,90




14.844,14






VIII




30,86




13.013,64






VII-bis




29,53




12.216,25






VII




28,19




11.421,14






VI-bis




27,00




10.703,57






VI




25,81




9.984,79






V




24,28




9.067,95






Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:







Gradi




Parametro




Stipendi annui lordi dal 1 gennaio 2005 (Euro)






Tenente Colonnello/Maggiore




150,00




23.175,00






Capitano




144,50




22.325,25






Tenente




139,00




21.475,50






Sottotenente




133,25




20.587,13






Maresciallo Aiutante SUPS {Luogoteente}/Mare sciallo Aiutante {Luogotente}




139,00




21.475,50






Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)




135,50




20.934,75






Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo Aiutante




133,00




20.548,50






Maresciallo Capo




128,00




19.776,00






Maresciallo Ordinario




124,00




19.158,00






Maresciallo




120,75




18.655,88






Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)




122,50




18.926,25






Brigadiere Capo




120,25




18.578,63






Brigadiere




116,25




17.960,63






Vice Brigadiere




112,25




17.342,63






Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




17.535,75






Appuntato Scelto




111,50




17.226,75






Appuntato




108,00




16.686,00






Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto




104,50




16.145,25






Carabiniere /Finanziere




101,25




15.643,13





(2) (3a)


I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1. ((4))


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 20) le seguenti modifiche al comma 2 del presente articolo:
"1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Tenente colonnello /maggiore




150,00




11,13




23.308,50






Capitano




144,50




10,72




22.453,86






Tenente




139,00




10,31




21.599,21






Sottotenente




133,25




9,88




20.705,72






Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente} /maresciallo aiutante {luogotenente}




139,00




10,31




21.599,21






Maresciallo aiutante SUPS/maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado




135,50




10,05




21.055,35






Maresciallo aiutante SUPS/maresciallo aiutante




133,00




9,86




20.666,87






Maresciallo capo




128,00




9,49




19.889,92






Maresciallo ordinario




124,00




9,20




19.268,36






Maresciallo




120,75




8,96




18.763,34






Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)




122,50




9,09




19.035,28






Brigadiere capo




120,25




8,92




18.685,65






Brigadiere




116,25




8,62




18.064,09






Vice Brigadiere




112,25




8,33




17.442,53






Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




8,42




17.636,77






Appuntato scelto




111,50




8,27




17.325,99






Appuntato




108,00




8,01




16.782,12






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




104,50




7,75




16.238,26






Carabiniere /Finanziere




101,25




7,51




15.733,24





2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Tenente Colonnello /Maggiore




150,00




16,50




23.373,00






Capitano




144,50




15,90




22.515,99






Tenente




139,00




15,29




21.658,98






Sottotenente




133,25




14,66




20.763,02






Maresciallo Aiutante SUPS {luogotenente} /Maresciallo aiutante {luogotenente}




139,00




15,29




21.658,98






Maresciallo aiutante SUPS/Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)




135,50




14,91




21.113,61






Maresciallo aiutante SUPS/Maresciallo aiutante




133,00




14,63




20.724,06






Maresciallo capo




128,00




14,08




19.944,96






Maresciallo ordinario




124,00




13,64




19.321,68






Maresciallo




120,75




13,28




18.815,27






Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)




122,50




13,48




19.087,95






Brigadiere capo




120,25




13,23




18.737,36






Brigadiere




116,25




12,79




18.114,08






Vice Brigadiere




112,25




12,35




17.490,80






Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




12,49




17.685,57






Appuntato scelto




111,50




12,27




17.373,93






Appuntato




108,00




11,88




16.828,56






Carabiniere selto/Finanziere scelto




104,50




11,50




16.283,19






Carabiniere /Finanziere




101,25




11,14




15.776,78





3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Tenente Colonnello /Maggiore




150,00




127,50




24.705,00






Capitano




144,50




122,83




23.799,15






Tenente




139,00




118,15




22.893,30






Sottotenente




133,25




113,26




21.946,28






Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente} /Maresciallo aiutante {luogotenente}




139,00




118,15




22.893,30






Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)




135,50




115,18




22.316,85






Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo aiutante




133,00




113,05




21.905,10






Maresciallo capo




128,00




108,80




21.081,60






Maresciallo ordinario




124,00




105,40




20.422,80






Maresciallo




120,75




102,64




19.887,53






Brigadiere mpo (con 8 anni nel grado)




122,50




104,13




20.175,75






Brigadiere mapo




120,25




102,21




19.805,18






Brigadiere




116,25




98,81




19.146,38






Vice Brigadiere




112,25




95,41




18.487,58






Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




96,48




18.693,45






Appuntato scelto




111,50




94,77




18.364,05






Appuntato




108,00




91,80




17.787,60






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




104,50




88,83




17.211,15






Carabiniere /Finanziere




101,25




86,06




16.675,88"





------------- AGGIORNAMENTO (3a) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l'art. 20, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha conseguentemente disposto (con l'art. 25, comma 1) che la decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007. ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 nel modificare l'art. 25, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, che a sua volta modifica l'art. 20, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale di cui al comma 3, e' fissato in euro 165,65 annui lordi e a decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi.


Art. 10

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonche' alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianita':





Gradi e posizioni economiche




Livello




Euro






Tenente colonnello Maggiore




IX




32,98






Capitano




VIII




33,56






Tenente




VIII




31,11






Sottotenente




VII-bis




29,88






Maresciallo aiutante SUPS {luogote- nente}\ Maresciallo aiutante {luogote- nente}




VII-bis




32,44






Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001




VII-bis




30,88






Maresciallo aiutante SUPS\ Mare- sciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001




VII-bis




30,88






Maresciallo aiutante SUPS\ Mare- sciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001




VII-bis




30,88






Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001




VII-bis




29,77






Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado




VII




28,88






Maresciallo ordinario con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado




VI-bis




28,28






Maresciallo con piu' 1 anno nel grado




VI




28,02






Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado




VI-bis




27,61






Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado




VI-bis




27,61






Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado




VI-bis




27,61






Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado




VI-bis




26,61






Brigadiere




VI




26,0






Vicebrigadiere con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado




VI




24,23






Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado




V




26,32






Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado




V




25,43






Appuntato scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado




V




25,43






Appuntato




V




23,87






Carabiniere scelto/ Finanziere scelto




V




22,31






Carabiniere /Finanziere




V




21,44






Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.


La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:





=====================================================================
Anno 2004| Anno 2005 |Feriale|Festivo o|Notturno
| | (euro)|notturno | festivo
| | | (euro) | (euro)
=====================================================================
Livelli |Gradi/posizioni|Parametri | | |
| economiche | | | |
--------------------------------------------------------------------
IX | Tenente | | | |
|Colonnello/ | | | |
|Maggiore | 150,00 | 13,48 | 15,24 | 17,58
--------------------------------------------------------------------
VIII |Capitano | 144,50 | 12,27 | 13,87 | 16,01
--------------------------------------------------------------------
VIII |Tenente | 139,00 | 12,27 | 13,87 | 16,01
--------------------------------------------------------------------
VII-bis |Sottote- | | | |
|nente | 133,25 | 11,71 | 13,24 | 15,27
--------------------------------------------------------------------
VII-bis |Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|SUPS | | | |
|{Luogote- | | | |
|nente}/ | | | |
|Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|{Luogote- | | | |
|nente} | 139,00 | 11,71 | 13,24 | 15,27
--------------------------------------------------------------------
VII-bis |Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|SUPS/ Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|(con 8 anni | | | |
|nel grado) | 135,50 | 11,71 | 13,24 | 15,27
--------------------------------------------------------------------
VII-bis |Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|SUPS/ Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | 133,00 | 11,71 | 13,24 | 15,27
--------------------------------------------------------------------
VII |Mare- | | | |
|sciallo | | | |
| Capo | 128,00 | 11,21 | 12,67 | 14,62
--------------------------------------------------------------------
VI-bis |Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Ordinario | 124,00 | 10,74 | 12,14 | 14,00
--------------------------------------------------------------------
VI |Mare- | | | |
|sciallo | 120,75 | 10,26 | 11,60 | 13,39
--------------------------------------------------------------------
VI-bis |Briga- | | | |
|diere Capo | | | |
|(con 8 anni | | | |
|nel grado) | 122,50 | 10,74 | 12,14 | 14,00
--------------------------------------------------------------------
VI-bis |Briga- | | | |
|diere Capo | 120,25 | 10,74 | 12,14 | 14,00
--------------------------------------------------------------------
VI |Briga- | | | |
|diere | 116,25 | 10,26 | 11,60 | 13,39
---------------------------------------------------------------------
VI |Vice Briga- | | | |
|diere | 112,25 | 10,26 | 11,60 | 13,39
---------------------------------------------------------------------
V |Appuntato | | | |
|Scelto (con | | | |
|8 anni nel | | | |
|grado) | 113,50 | 9,65 | 10,91 | 12,59
---------------------------------------------------------------------
V |Appuntato | | | |
|Scelto | 111,50 | 9,65 | 10,91 | 12,59
---------------------------------------------------------------------
V |Appuntato | 108,00 | 9,65 | 10,91 | 12,59
---------------------------------------------------------------------
V |Carabiniere | | | |
|Scelto/ | | | |
|Finanziere | | | |
|Scelto | 104,50 | 9,65 | 10,91 | 12,59
---------------------------------------------------------------------




(3) ((4))


-------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
Misure orarie del lavoro | | |
straordinario a decorrere | | Notturno o |
dal 1° dicembre 2008 |Feriale| festivo |Notturno festivo
---------------------------------------------------------------------
Gradi |Parametri| euro | euro | euro
=====================================================================
Tenente | | | |
Colonnello/ | | | |
Maggiore | 150,00 | 15,18 | 17,17 | 19,81
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 14,63 | 16,53 | 19,08
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 13,49 | 15,25 | 17,59
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
aiutante s.UPS | | | |
"Luogotenente"/ | | | |
Maresciallo | | | |
aiutante | | | |
"Luogotenente" | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
aiutante s.UPS/ | | | |
Maresciallo | | | |
aiutante (con 8 | | | |
anni nel grado) | 135,50 | 13,71 | 15,51 | 17,89
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
aiutante s.UPS/ | | | |
Maresciallo | | | |
aiutante | 133,00 | 13,46 | 15,22 | 17,56
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo| 128,00 | 12,96 | 14,65 | 16,90
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
ordinario | 124,00 | 12,55 | 14,18 | 16,37
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 12,23 | 13,82 | 15,94
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 122,50 | 12,40 | 14,02 | 16,17
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo | 120,25 | 12,17 | 13,76 | 15,87
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere | 116,25 | 11,77 | 13,30 | 15,35
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere | 112,25 | 11,36 | 12,85 | 14,82
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto| | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 113,50 | 11,49 | 12,98 | 14,99
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto| 111,50 | 11,29 | 12,76 | 14,72
---------------------------------------------------------------------
Appuntato | 108,00 | 10,93 | 12,36 | 14,26
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere | | | |
scelto/ | | | |
Finanziere | | | |
scelto | 104,50 | 10,57 | 11,96 | 13,80
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere/ | | | |
Finanziere | 101,25 | 10,25 | 11,59 | 13,37"
---------------------------------------------------------------------





-------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, nel modificare l'art. 29, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:






=====================================================================
Misure orarie del lavoro | | |
straordinario a decorrere | | Notturno o |
dal 31 dicembre 2009 ed a |Feriale| festivo |Notturno festivo
valere dal 2010 | | |
---------------------------------------------------------------------
Gradi |Parametri| Euro | Euro | Euro
=====================================================================
Tenente | | | |
Colonnello/ | | | |
Maggiore | 150,00 | 15,52 | 17,54 | 20,24
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 14,95 | 16,89 | 19,49
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 14,38 | 16,25 | 18,76
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 13,78 | 15,58 | 17,98
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
Aiutante s.UPS | | | |
"Luogotenente"/ | | | |
Maresciallo | | | |
Aiutante | | | |
Luogotenente | 139,00 | 14,38 | 16,25 | 18,76
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
Aiutante s.UPS/ | | | |
Maresciallo | | | |
Aiutante (con 8 | | | |
anni nel grado) | 135,50 | 14,01 | 15,84 | 18,28
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
Aiutante s.UPS/ | | | |
Maresciallo | | | |
Aiutante | 133,00 | 13,76 | 15,55 | 17,95
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo| 128,00 | 13,24 | 14,97 | 17,27
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
ordinario | 124,00 | 12,83 | 14,50 | 16,73
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,00 | 12,49 | 14,12 | 16,29
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 122,50 | 12,67 | 14,33 | 16,52
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo | 120,25 | 12,44 | 14,06 | 16,23
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere | 116,25 | 12,02 | 13,59 | 15,69
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere | 112,25 | 11,61 | 13,12 | 15,15
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto| | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 113,50 | 11,74 | 13,28 | 15,32
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto| 111,50 | 11,54 | 13,04 | 15,05
---------------------------------------------------------------------
Appuntato | 108,00 | 11,17 | 12,63 | 14,57
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere | | | |
scelto/ | | | |
Finanziere | | | |
scelto | 104,50 | 10,81 | 12,22 | 14,10
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere/ | | | |
Finanziere | 101,25 | 10,48 | 11,84 | 13,66
---------------------------------------------------------------------





Art. 11

#

Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro




Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro






Tenente Colonnello e Maggiore




45,30




15,90






Capitano




44,50




15,60






Tenente




44,10




15,40






Sottotenente




42,30




14,80






Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante




43,10




15,10






Maresciallo Capo




41,10




14,40






Maresciallo Ordinario




39,80




14,00






Maresciallo




38,60




13,50






Brigadiere Capo




39,70




13,90






Brigadiere




37,30




13,10






Vice Brigadiere




37,10




13,10






Appuntato Scelto




33,40




11,70






Appuntato




30,40




10,70






Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto




29,00




10,00






Carabiniere/ Finanziere




28,00




10,00






Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Dal 1° gennaio 2004 Euro




Dal 1° gennaio 2005 Euro






Tenente Colonnello e Maggiore




761,30




777,20






Capitano




747,20




762,80






Tenente




740,40




755,80






Sottotenente




710,40




725,20






Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante




723,30




738,40






Maresciallo Capo




690,70




705,10






Maresciallo Ordinario




669,20




683,20






Maresciallo




648,30




661,80






Brigadiere Capo




666,20




680,10






Brigadiere




626,80




639,90






Vice Brigadiere




623,70




636,80






Appuntato Scelto




561,10




572,80






Appuntato




510,80




521,50






Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto




468,40




478,40






Agente e qualifiche equiparate




432,20




442,20 (1)((2))





---------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 6) le
seguenti modifiche al comma 2 del presente articolo:

"1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:







Qualifica




Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)




Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)






Tenente colonnello e maggiore....




14,80




7,70






Capitano....




14,50




7,60






Tenente....




14,40




7,50






Sottotenente....




13,80




7,20






Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....




14,00




7,40






Maresciallo capo....




13,40




7,00






Maresciallo ordinario....




13,00




6,80






Maresciallo....




12,60




6,60






Brigadiere capo....




12,90




6,80






Brigadiere....




12,20




6,40






Vice brigadiere....




12,10




6,40






Appuntato scelto....




10,90




5,70






Appuntato....




9,90




5,20






Carabiniere scelto/finanziere scelto....




9,10




4,80






Carabiniere/finanziere....




8,40




4,40





2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:






Gradi




Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro)




Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro)






Tenente colonnello e maggiore....




792,00




799,70






Capitano....




777,30




784,90






Tenente....




770,20




777,70






Sottotenente....




739,00




746,20






Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....




752,40




759,80






Maresciallo capo....




718,50




725,50






Maresciallo ordinario....




696,20




703,00






Maresciallo....




674,40




681,00






Brigadiere capo....




693,00




699,80






Brigadiere....




652,10




658,50






Vice brigadiere....




648,90




655,30






Appuntato scelto....




583,70




589,40






Appuntato....




531,40




536,60






Carabiniere scelto/finanziere scelto....




487,50




492,30






Carabiniere/finanziere




450,60




455,00"






---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R.28 aprile 2006, n. 220 come modificato dal D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (conl'art. 6, comma 2) che:
"2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Incrementi mensili lordi (euro)




Valori mensili lordi (euro)






Tenente Colonnello/Maggiore




13,00




812,70






Capitano




12,70




797,60






Tenente




12,60




790,30






Sottotenente




12,10




758,30






Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante




12,30




772,10






Maresciallo capo




11,80




737,30






Maresciallo ordinario




11,40




714,40






Maresciallo




11,00




692,00






Brigadiere Capo




11,30




711,10






Brigadiere




10,70




669,20






Vice Brigadiere




10,60




665,90






Appuntato Scelto




9,50




598,90






Appuntato




8,70




545,30






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




8,00




500,30






Carabiniere/Finanziere




12,90




467,90"





Le misure dell'indennita' mensile pensionabile sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.


Art. 12

#

Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

Comma 2

Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.


Art. 13

#

Comma 1

Indennita' di presenza festiva

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...]
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".


Art. 14

#

Comma 1

Efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

#

Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.


Art. 16

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4. "Fondi da ripartire per oneri di personale", al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.