DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005.

Numero 220 Anno 2006 GU 28.06.2006 Codice 006G0239

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-28;220

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.


Art. 2

#

Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:






Qualifica




Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)




Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005(euro)






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....




14,80




7,70






Commissario capo e qualifiche equiparate....




14,50




7,60






Commissario e qualifiche equiparate....




14,40




7,50






Vice commissario e qualifiche equiparate....




13,80




7,20






Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate....




14,00




7,40






Ispettore capo e qualifiche equiparate....




13,40




7,00






Ispettore e qualifiche equiparate....




13,00




6,80






Vice ispettore e qualifiche equiparate....




12,60




6,60






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....




12,90




6,80






Sovrintendente e qualifiche equiparate....




12,20




6,40






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....




12,10




6,40






Assistente capo e qualifiche equiparate....




10,90




5,70






Assistente e qualifiche equiparate....




9,90




5,20






Agente scelto e qualifiche equiparate....




9,10




4,80






Agente e qualifiche equiparate....




8,40




4,40






Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:







Qualifiche




Incrementi mensili lordi (euro)




Valori mensili lordi (euro)






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




13,00




812,70






Commissario capo e qualifiche equiparate




12,70




797,60






Commissario e qualifiche equiparate




12,60




790,30






Vice commissario e qualifiche equiparate




12,10




758,30






Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate




12,30




772,10






Ispettore capo e qualifiche equiparate




11,80




737,30






Ispettore e qualifiche equiparate




11,40




714,40






Vice ispettore e qualifiche equiparate




11,00




692,00






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




11,30




711,10






Sovrintendente e qualifiche equiparate




10,70




669,20






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate




10,60




665,90






Assistente capo e qualifiche equiparate




9,50




598,90






Assistente e qualifiche equiparate




8,70




545,30






Agente scelto e qualifiche equiparate




8,00




500,30






Agente e qualifiche equiparate




12,90




467,90





(1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo, sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al presente articolo viene retrodata al 1° febbraio 2007.


Art. 3

#

Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Agente e qualifiche equiparate....




1.448,40




2.168,80






Agente scelto e qualifiche equiparate....




1.448,40




2.168,80






Assistente e qualifiche equiparate....




1.448,40




2.168,80






Assistente capo e qualifiche equiparate....




1.448,40




2.168,80






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....




1.800,20




3.018,20






Sovrintendente e qualifiche equiparate....




1.800,20




3.018,20






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....




1.800,20




3.018,20






Vice ispettore e qualifiche equiparate....




1.829,40




3.070,50






Ispettore e qualifiche equiparate....




1.829,40




3.070,50






Ispettore capo e qualifiche equiparate....




1.829,40




3.070,50






Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate....




1.829,40




3.070,50






Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Vice commissario e qualifiche equiparate....




2.153,50




3.231,70






Commissario e qualifiche equiparate....




2.153,50




3.231,70






Commissario capo e qualifiche equiparate....




2.770,90




5.144,10






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....




3.122,70




5.144,10





(2)((3))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha conseguentemente ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00."


Art. 4

#

Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Comma 3

Titolo II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 5

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal l° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.


Art. 6

#

Comma 1

Indennita' pensionabile

Comma 2

Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:






Qualifica




Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)




Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)






Tenente colonnello e maggiore....




14,80




7,70






Capitano....




14,50




7,60






Tenente....




14,40




7,50






Sottotenente....




13,80




7,20






Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....




14,00




7,40






Maresciallo capo....




13,40




7,00






Maresciallo ordinario....




13,00




6,80






Maresciallo....




12,60




6,60






Brigadiere capo....




12,90




6,80






Brigadiere....




12,20




6,40






Vice brigadiere....




12,10




6,40






Appuntato scelto....




10,90




5,70






Appuntato....




9,90




5,20






Carabiniere scelto/finanziere scelto....




9,10




4,80






Carabiniere/finanziere....




8,40




4,40






Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Incrementi mensili lordi (euro)




Valori mensili lordi (euro)






Tenente Colonnello/Maggiore




13,00




812,70






Capitano




12,70




797,60






Tenente




12,60




790,30






Sottotenente




12,10




758,30






Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante




12,30




772,10






Maresciallo capo




11,80




737,30






Maresciallo ordinario




11,40




714,40






Maresciallo




11,00




692,00






Brigadiere Capo




11,30




711,10






Brigadiere




10,70




669,20






Vice Brigadiere




10,60




665,90






Appuntato Scelto




9,50




598,90






Appuntato




8,70




545,30






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




8,00




500,30






Carabiniere/Finanziere




12,90




467,90





(1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo, sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, come modificato dall'art. 27, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al presente articolo, viene retrodata al 1° febbraio 2007.


Art. 7

#

Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Carabiniere e finanziere....




1.448,40




2.168,80






Carabiniere scelto e finanziere scelto....




1.448,40




2.168,80






Appuntato....




1.448,40




2.168,80






Appuntato scelto....




1.448,40




2.168,80






Vice brigadiere....




1.800,20




3.018,20






Brigadiere....




1.800,20




3.018,20






Brigadiere capo....




1.800,20




3.018,20






Maresciallo....




1.829,40




3.070,50






Maresciallo ordinario....




1.829,40




3.070,50






Maresciallo capo....




1.829,40




3.070,50






Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....




1.829,40




3.070,50






Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Sottotenente s.p.e.....




2.153,50




3.231,70






Tenente....




2.153,50




3.231,70






Capitano....




2.770,90




5.144,10






Maggiore....




3.122,70




5.144,10






Tenente colonnello....




3.122,70




5.144,10





(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel modificare l'art. 31, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha conseguentemente disposto (con l'art. 33, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00".


Art. 8

#

Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento.


Art. 10

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 72,801 milioni di euro per l'anno 2005 e a 194,961 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 72,801 milioni di euro, per l'anno 2005, e quanto a 97,650 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto a 97,311 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.