L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE
9 ANNI DI SERVIZIO LIRE
29 ANNI DI SERVIZIO LIRE
Agente e qualifiche equiparate
1.365.000
1.785.900
Agente scelto e qualifiche equiparate
1.365.000
1.785.000
Assistente e qualifiche equiparate
1.365.000
1.785.000
Assistente capo e qualifiche equiparate
1.365.000
1.785.000
Vice-sovrintendente e qualifiche equiparate
1.785.000
2.625.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate
1.785.000
2.625.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate
1.785.000
2.625.000
Vice-ispettore e qualifiche equiparate
1.820.000
2.675.000
Ispettore e qualifiche equiparate
1.820.000
2.675.000
Ispettore-capo e qualifiche equiparate
1.820.000
2.675.000
Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate
1.820.000
2.675.000
Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE
9 ANNI DI SERVIZIO LIRE
29 ANNI DI SERVIZIO LIRE
Vice commissario e qualifiche equiparate
2.205.000
2.835.000
Commissario e qualifiche equiparate
2.205.000
2.835.000
Commissario capo e qualifiche equiparate
2.940.000
4.725.000
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate
3.360.000
4.725.000
Per l'attribuzione dell'asegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono. (2) ((3B))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che: "1. Le misure dell'assegno di cui al presente articolo 5, a decorrere dal 1 gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche
19 anni di servizio lire
29 anni di servizio lire
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate
2.180.000
3.035.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate
2.180.000
3.035.000
Ispettore e qualifiche equiparate
2.180.000
3.035.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate
2.180.000
3.035.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate
2.145.000
2.985.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate
2.145.000
2.985.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate
2.145.000
2.985.000
Assistente capo e qualifiche equiparate
1.725.000
2.145.000
Assistente e qualifiche equiparate
1.725.000
2.145.000
Agente scelto e qualifiche equiparate
1.725.000
2.145.000
Agente e qualifiche equiparate
1.725.000
2.145.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche
19 anni di servizio lire
29 anni di servizio lire
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate
3.720.000
5.085.000
Commissario capo e qualifiche equiparate
3.300.000
5.085.000
Commissario e qualifiche equiparate
2.565.000
3.195.000
Vice commissario e qualifiche equiparate
2.565.000
3.195.000
".
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AGGIORNAMENTO (3B)
Il D.P.R 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con
l'art. 2) che
"1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifica
17 anni di servizio euro
29 anni di servizio euro
Agente e qualifiche equiparate
1.131,60
1.694,40
Agente scelto e qualifiche equiparate
1.131,60
1.694,40
Assistente e qualifiche equiparate
1.131,60
1.694,40
Assistente capo e qualifiche equiparate
1.131,60
1.694,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate
1.406,40
2.358,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate
1.406,40
2.358,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate
1.429,20
2.398,80
Ispettore e qualifiche equiparate
1.429,20
2.398,80
Ispettore capo e qualifiche equiparate
1.429,20
2.398,80
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate
1.429,20
2.398,80
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifica
17 anni di servizio euro
29 anni di servizio euro
Vice commissario e qualifiche equiparate
1.682,40
2.524,80
Commissario e qualifiche equiparate
1.682,40
2.524,80
Commissario capo e qualifiche equiparate
2.164,80
4.018,80
Vice questore agg.to e qualifiche equiparate
2.439,60
4.018,80
". Ha disposto: -(con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 1, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.
- (con l'art. 7, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 2, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.