DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

Numero 254 Anno 1999 GU 03.08.1999 Codice 099G0322

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO)

Art. 1

#

Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti, e del personale ausiliario di leva.


Il presente decreto concerne il Periodo 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi. tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.


Art. 2

#

Comma 1

(Nuovi stipendi)

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: 1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:







Livello IV




lire 68.000






Livello V




lire 71.000






Livello VI




lire 77.000






Livello VI-bis




lire 80.000






Livello VII




lire 83.000






Livello VII-bis




lire 86.500






Livello VIII




lire 90.000






Livello IX




lire 101.000






Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:





Livello IV




lire 37.000






Livello V




lire 39.000






Livello VI




lire 42.000






Livello VI-bis




lire 43.500






Livello VII




lire 45.000






Livello VII-bis




lire 47.000






Livello VIII




lire 49.000






Livello IX




lire 55.000





4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono:





Livello IV




lire 13.519.000






Livello V




lire 14.773.000






Livello VI




lire 16.371.000






Livello VI-bis




lire 17.623.000






Livello VII




lire 18.875.000






Livello VII-bis




lire 20.263.000






Livello VIII




lire 21.651.000






Livello IX




lire 24.851.000





((3A))
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359. (2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 2) che "1.
Gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Lire





Livello IV




86.000






Livello V




90.000






Livello VI




96.000






Livello VI-bis




100.500






Livello VII




105.000






Livello VII-bis




110.000






Livello VIII




115.000






Livello IX




126.000





2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Lire





Livello IV....




32.000






Livello V....




34.000






Livello VI....




36.000






Livello VI-bis....




37.500






Livello VII....




39.000






Livello VII-bis....




41.000






Livello VIII....




43.000






Livello IX....




47.000





4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire





Livello IV




14.551.000






Livello V




15.853.000






Livello VI




17.523.000






Livello VI-bis




18.829.000






Livello VII




20.135.000






Livello VII-bis




21.583.000






Livello VIII




23.031.000






Livello IX




26.363.000





6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254".


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AGGIORNAMENTO (3A)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:





livello V




Euro 30,20






livello VI




Euro 32,10






livello VI-bis




Euro 33,60






livello VII




Euro 35,10






livello VII-bis




Euro 36,70






livello VIII




Euro 38,40






livello IX




Euro 42,20





2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:





livello V




Euro 18,90






livello VI




Euro 20,00






livello VI-bis




Euro 21,00






livello VII




Euro 21,90






livello VII-bis




Euro 22,90






livello VIII




Euro 24,00






livello IX




Euro 26,30





3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:





livello V Euro




8.776,59






livello VI Euro




9.675,07






livello VI-bis




Euro 10.379,57






livello VII




Euro 11.082,86






livello VII-bis




Euro 11.861,89






livello VIII




Euro 12.643,32






livello IX




Euro 14.437,35





4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001".


Art. 3

#

Comma 1

(Effetti dei nuovi stipendi)

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relative contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto, riguardante il biennio 1998-1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel Periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.


Art. 4

#

Comma 1

(Indennita' pensionabile)

Comma 2

Dal 1° settembre 1998, e' soppresso l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "1. Le misure dell'indennita' di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:






Qualifiche




Lire






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




1.240.000






Commissario capo e qualifiche equiparate




1.217.000






Commissario e qualifiche equiparate




1.206.000






Vice commissario e qualifiche equiparate




1.157.000






Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate




1.178.000






Ispettore capo e qualifiche equiparate




1.125.000






Ispettore e qualifiche equiparate




1.090.000






Vice ispettore e qualifiche equiparate




1.056.000






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




1.085.000






Sovrintendente e qualifiche equiparate




1.021.000






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate




1.016.000






Assistente capo e qualifiche equiparate




914.000






Assistente e qualifiche equiparate




832.000






Agente scelto e qualifiche equiparate




761.000






Agente e qualifiche equiparate




700.000





Ha inoltre disposto (con l'art. 14) che "Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:





Livello




Lire






Livello V




90.000






Livello VI




96.000






Livello VI-bis




100.500






Livello VII




105.000






Livello VII-bis




110.000






Livello VIII




115.000






Livello IX




126.000





2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:





Livello




Lire






Livello V




34.000






Livello VI




36.000






Livello VI-bis




37.500






Livello VII




39.000






Livello VII-bis




41.000






Livello VIII




43.000






Livello IX




47.000





4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:





Livello




Lire






Livello V




15.853.000






Livello VI




17.523.000






Livello VI-bis




18.829.000






Livello VII




20.135.000






Livello VII-bis




21.583.000






Livello VIII




23.031.000






Livello IX




26.363.000





6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254."
--------------- AGGIORNAMENTO (3A) Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi: a) dal 1 gennaio 2002:





Qualifiche




Euro






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




677,60






Commissario capo e qualifiche equiparate




665,00






Commissario e qualifiche equiparate




659,00






Vice commissario e qualifiche equiparate




632,20






Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate




643,70






Ispettore capo e qualifiche equiparate




614,70






Ispettore e qualifiche equiparate




595,60






Vice ispettore e qualifiche equiparate




577,00






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




592,90






Sovrintendente e qualifiche equiparate




557,90






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate




555,20






Assistente capo e qualifiche equiparate




499,40






Assistente e qualifiche equiparate




454,60






Agente scelto e qualifiche equiparate




415,80






Agente e qualifiche equiparate




382,50





b) dal 1 gennaio 2003:





Qualifiche




Euro






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




716,00






Commissario capo e qualifiche equiparate




702,70






Commissario e qualifiche equiparate




696,30






Vice commissario e qualifiche equiparate




668,10






Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate




680,20






Ispettore capo e qualifiche equiparate




649,60






Ispettore e qualifiche equiparate




629,40






Vice ispettore e qualifiche equiparate




609,70






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




626,50






Sovrintendente e qualifiche equiparate




589,50






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate




586,60






Assistente capo e qualifiche equiparate




527,70






Assistente e qualifiche equiparate




480,40






Agente scelto e qualifiche equiparate




439,40






Agente e qualifiche equiparate




404,20





Inoltre nel modificare l'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, ha conseguentemente disposto (con l'art. 42,comma 1) che

1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad
ordinamento militare, stabiliti dal presente articolo, sono
incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili
lorde:





Livello




Euro






Livello V




30,20






Livello VI




32,10






Livello VI-bis




33,60






Livello VII




35,10






Livello VII-bis




36,70






Livello VIII




38,40






Livello IX




42,20





2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:





Livello




Euro






Livello V




18,90






Livello VI




20,00






Livello VI-bis




21.00






Livello VII




21,90






Livello VII-bis




22,90






Livello VIII




24,00






Livello IX




26,30





3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:





Livello




Euro






Livello V




8.776,59






Livello VI




9.675,07






Livello VI-bis




10.379,57






Livello VII




11.082,86






Livello VII-bis




11.861,89






Livello VIII




12.643,32






Livello IX




14.437,35





Gli incrementi stipendiali sudetti non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti
importi lordi:






Livello




Feriale




Festiva o notturna




Notturna festiva






livello V




€ 9,65




€ 10,91




€ 12,59






livello VI




€ 10,26




€ 11,60




€ 13,39






livello VI-bis




€ 10,74




€ 12,14




€ 14,00






livello VII




€ 11,21




€ 12,67




€ 14,62






livello VII-bis




€ 11,71




€ 13,24




€ 15,27






livello VIII




€ 12,27




€ 13,87




€ 16,01






livello IX




€ 13,48




€ 15,24




€ 17,58






Art. 5

#

Comma 1

(Assegno funzionale)

Comma 2

L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:






QUALIFICHE




9 ANNI DI SERVIZIO LIRE




29 ANNI DI SERVIZIO LIRE






Agente e qualifiche equiparate




1.365.000




1.785.900






Agente scelto e qualifiche equiparate




1.365.000




1.785.000






Assistente e qualifiche equiparate




1.365.000




1.785.000






Assistente capo e qualifiche equiparate




1.365.000




1.785.000






Vice-sovrintendente e qualifiche equiparate




1.785.000




2.625.000






Sovrintendente e qualifiche equiparate




1.785.000




2.625.000






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




1.785.000




2.625.000






Vice-ispettore e qualifiche equiparate




1.820.000




2.675.000






Ispettore e qualifiche equiparate




1.820.000




2.675.000






Ispettore-capo e qualifiche equiparate




1.820.000




2.675.000






Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate




1.820.000




2.675.000






Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





QUALIFICHE




9 ANNI DI SERVIZIO LIRE




29 ANNI DI SERVIZIO LIRE






Vice commissario e qualifiche equiparate




2.205.000




2.835.000






Commissario e qualifiche equiparate




2.205.000




2.835.000






Commissario capo e qualifiche equiparate




2.940.000




4.725.000






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




3.360.000




4.725.000






Per l'attribuzione dell'asegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono. (2) ((3B))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che: "1. Le misure dell'assegno di cui al presente articolo 5, a decorrere dal 1 gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifiche




19 anni di servizio lire




29 anni di servizio lire






Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate




2.180.000




3.035.000






Ispettore capo e qualifiche equiparate




2.180.000




3.035.000






Ispettore e qualifiche equiparate




2.180.000




3.035.000






Vice ispettore e qualifiche equiparate




2.180.000




3.035.000






Sovrintendente capo e qualifiche equiparate




2.145.000




2.985.000






Sovrintendente e qualifiche equiparate




2.145.000




2.985.000






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate




2.145.000




2.985.000






Assistente capo e qualifiche equiparate




1.725.000




2.145.000






Assistente e qualifiche equiparate




1.725.000




2.145.000






Agente scelto e qualifiche equiparate




1.725.000




2.145.000






Agente e qualifiche equiparate




1.725.000




2.145.000





2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifiche




19 anni di servizio lire




29 anni di servizio lire






Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate




3.720.000




5.085.000






Commissario capo e qualifiche equiparate




3.300.000




5.085.000






Commissario e qualifiche equiparate




2.565.000




3.195.000






Vice commissario e qualifiche equiparate




2.565.000




3.195.000





".


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AGGIORNAMENTO (3B)


Il D.P.R 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con
l'art. 2) che

"1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254
, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio euro




29 anni di servizio euro






Agente e qualifiche equiparate




1.131,60




1.694,40






Agente scelto e qualifiche equiparate




1.131,60




1.694,40






Assistente e qualifiche equiparate




1.131,60




1.694,40






Assistente capo e qualifiche equiparate




1.131,60




1.694,40






Vice sovrintendente e qualifiche equiparate




1.406,40




2.358,00






Sovrintendente e qualifiche equiparate




1.406,40




2.358,00






Vice ispettore e qualifiche equiparate




1.429,20




2.398,80






Ispettore e qualifiche equiparate




1.429,20




2.398,80






Ispettore capo e qualifiche equiparate




1.429,20




2.398,80






Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate




1.429,20




2.398,80





2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifica




17 anni di servizio euro




29 anni di servizio euro






Vice commissario e qualifiche equiparate




1.682,40




2.524,80






Commissario e qualifiche equiparate




1.682,40




2.524,80






Commissario capo e qualifiche equiparate




2.164,80




4.018,80






Vice questore agg.to e qualifiche equiparate




2.439,60




4.018,80





". Ha disposto: -(con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 1, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.
- (con l'art. 7, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 2, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.


Art. 6

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Comma 1

(Trattamento di missione)

Comma 2

Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.


Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si continua ad applicare l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.


Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero.
Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole, Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. (2) (3)((4))


In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano piu' unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato, in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.


Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' non risulti economicamente piu' oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa.


Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.


Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto.


La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non piu' oneroso per l'Amministrazione.


Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che "La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora."


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l'art. 7, comma 5 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164
, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora."


Art. 7

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Comma 1

(Assegnazione temporanea)

Comma 2

L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale, adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.


L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennita' e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.


Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.


Art. 8

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Comma 1

(Trattamento economico di trasferimento)

Comma 2

L'Amministrazione ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con trasportatori privati anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.


A decorrere dal 1o gennaio 1999 il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove prevista, per ottenerlo, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.


Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.


L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.


A decorrere dal 1o luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di L. 1.500.000.


Art. 9

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Comma 1

(Specializzazioni)

Comma 2

L'istituzione di nuove specializzazioni puo' essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.


Art. 10

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Comma 1

(Presenza qualificata)

Art. 11

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Comma 1

(Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)


A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.


A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.(2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che" A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde."
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno."

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00."


Art. 12

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Comma 1

(Indennita' di presenza notturna e festiva)

Comma 2

A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.(2) ((3A))


A decorrere dal 1o gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1o maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."

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AGGIORNAMENTO (3A)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00."
Inoltre, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che " A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.


Art. 13

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Comma 1

(Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari)

Comma 2

Il personale destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.


Le indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni, competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nelle misure del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.


Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.


Art. 14

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Comma 1

(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)che "Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui al presente articolo 14, e' incrementato:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto.
Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo".


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AGGIORNAMENTO (2A)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto."


Art. 15

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Comma 1

(Utilizzazione del fondo)

Comma 2

Il Fondo di cui all'articolo 14 e' finalizzato da ogni singola Amministrazione al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.


Le risorse di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.


Art. 16

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Comma 1

(Orario di lavoro)

Comma 2

La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.


In aggiunta, all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di' lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione dell'accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimenentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato.


Dal 1o luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.


Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.


Art. 18

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Comma 1

(Congedo ordinano)

Comma 2

Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermita' o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermita'.


Il congedo ordinario potra' essere fruito entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia fruito di congedo nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.


Art. 19

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Comma 1

(Congedi straordinari)

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 1, comma 1.


Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.


A parita' di fattispecie e di situazioni legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.


Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.


Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.


Art. 20

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Comma 1

(Diritto allo studio)

Comma 2

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.


Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.


Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.


Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.


Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.


Art. 21

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Comma 1

(Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento)

Comma 2

All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni.
3-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entita' di tali risorse e' data informazione alla commissione di cui al comma 3.


Le giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.


Art. 22

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Comma 1

(Relazioni Sindacali)

Comma 2

Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilita' delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.


Art. 23

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Comma 1

(Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)

Comma 2

L'accordo nazionale quadro di Amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 22, lettera a1).


Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.


L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.


L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.


Art. 24

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Comma 1

(Informazione)

Comma 2

L'informazione si articola in preventiva e successiva.


Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione e' fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 l'informazione e' fornita a livello di Amministrazione centrale.


Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrzioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.


L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.


Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, a i sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.


Art. 25

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Comma 1

(Esame)

Comma 2

L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, puo' chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.


Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.


Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 24 e 26, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti Presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.


Art. 26

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Comma 1

(Consultazione)

Comma 2

Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalita' il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.


La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonche', nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.


Art. 27

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Comma 1

(Forme di partecipazione)

Comma 2

E' costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione.


Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.


All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e di pubblicazione del lavoro dei comitati.
2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali. .


Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, il comma 4 del predetto articolo e' sostituito dal seguente:
4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa e' garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di pariteticita', e' costituita rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. .


Art. 28

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Comma 1

(Norme di garanzia)

Comma 2

La corretta applicazione del titolo I del presente decreto e' assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 22 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' comunque data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.


Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.


Art. 29

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Comma 1

(Proroga di efficacia degli accordi)

Comma 2

Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.


Art. 30

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Comma 1

(Distacchi sindacali)

Comma 2

A decorrere dal 1o gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.


Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
Per l'anno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1996.


Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.


Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.


Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilita' dell'orario giornaliero.


I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.


Art. 31

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Comma 1

(Permessi sindacali)

Comma 2

Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai Sensi della normativa vigente, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 30, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.


A decorrere dal 1o gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente in n. 470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.


Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999, con riferimento all'anno 1998, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi Sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1o gennaio 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.


Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.


I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.


In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.


Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.


Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.


I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.


Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 32

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Comma 1

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

Comma 2

I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.


Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.


I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 31 possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 31 di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferiche delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2, e 3 del citato articolo 31.


Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.


Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 33

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Comma 1

(Adempimenti delle Amministrazioni- Responsabilita')

Comma 2

Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 30 ed al comma 3 dell'articolo 31, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.


Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.


In attuazione dell'art. 47-bis, commi 8, 9 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.


Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.


Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nel confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 4 e 5 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 30, comma 3, e dell'articolo 32, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.


I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.


I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.


Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 34

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Comma 1

(Tutela dei dirigenti sindacali)

Comma 2

Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.


Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale puo' a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attivita' sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.


Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente sindacale, ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.


I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.


Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995.


Art. 35

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Comma 1

(Buono - pasto)

Comma 2

Qualora ricorrano le condizioni previste dall articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono - pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.


L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. (3) ((4))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65."

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
rideterminato in euro 7,00."


Art. 36

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Comma 1

(Asili nido)

Comma 2

Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.


Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le finalita' di cui al comma 1, rispettivamente, lire 700.000.000 e lire 350.000.000.


Art. 37

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Comma 1

(Tutela legale)

Art. 38

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Comma 1

(Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85)

Comma 2

Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.


L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.


Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.


I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio. (1) ((1A))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 2001 l'emolumento di cui al presente articolo 38, fermo restando le condizioni previste dalla medesima norma, e' corrisposto agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.


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AGGIORNAMENTO (1A)


Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'emolumento previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo articolo, e' corrisposto agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore."


Art. 39

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Comma 1

(Norme transitorie e finali)

Comma 2

L'indennita' prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalita' previste per il personale imbarcato.


Art. 40

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Comma 1

(Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)

Comma 2

Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.


Comma 3

TITOLO II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Art. 41

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Comma 1

(Area di applicazione e durata)

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.


Il presente decreto concerne il periodo 1o gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.


Art. 42

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Comma 1

(Nuovi stipendi)

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359
, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:





Livello V




lire 71.000






Livello VI




lire 77.000






Livello VI-bis




lire 80.000






Livello VII




lire 83.000






Livello VII-bis




lire 86.500






Livello VIII




lire 90.000






Livello IX




lire 101.000






Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:





Livello V




lire 39.000






Livello VI




lire 42.000






Livello VI-bis




lire 43.500






Livello VII




lire 45.000






Livello VII-bis




lire 47.000






Livello VIII




lire 49.000






Livello IX




lire 55.000





4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono :





Livello V




lire 14.773.000






Livello VI




lire 16.371.000






Livello VI-bis




lire 17.623.000






Livello VII




lire 18.875.000






Livello VII-bis




lire 20.263.000






Livello VIII




lire 21.651.000






Livello IX




lire 24.851.000





6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.


Art. 43

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Comma 1

(Effetti dei nuovi stipendi)

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998-1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti ed i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.


Art. 44

#

Comma 1

(Indennita' pensionabile)

Comma 2

Dal 1° settembre 1998 e' soppresso il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "1. Le misure dell'indennita' pensionabile di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:





Gradi




Lire






Tenente colonnello




1.240.000






Maggiore




1.217.000






Capitano




1.206.000






Tenente




1.157.000






Sottotenente




1.123.000






Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante




1.178.000






Maresciallo capo




1.125.000






Maresciallo ordinario




1.090.000






Maresciallo




1.056.000






Brigadiere capo




1.085.000






Brigadiere




1.021.000






Vice brigadiere




1.016.000






Appuntato scelto




914.000






Appuntato




832.000






Carabiniere scelto e finanziere scelto




761.000






Carabiniere e finanziere




700.000





"


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AGGIORNAMENTO (3A)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, nel modificare l'art 16, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 44, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi
mensili lordi:


a) dal 1 gennaio 2002:







Gradi




Euro






Tenente colonnello e Maggiore ...




677,60






Capitano ...




665,00






Tenente ...




659,00






Sottotenente ...




632,20






Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante




643,70






Maresciallo capo ...




614,70






Maresciallo ordinario ...




595,60






Maresciallo ...




577,00






Brigadiere capo ...




592,90






Brigadiere ...




557,90






Vice Brigadiere ...




555,20






Appuntato scelto ...




499,40






Appuntato ...




454,60






Carabiniere scelto e finanziere scelto ...




415,80






Carabiniere e finanziere ...




382,50





b) dal 1 gennaio 2003:





Gradi




Euro






Tenente colonnello e Maggiore ...




716,00






Capitano ...




702,70






Tenente ...




696,30






Sottotenente ...




668,10






Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante




680,20






Maresciallo capo ...




649,60






Maresciallo ordinario ...




629,40






Maresciallo ...




609,70






Brigadiere capo ...




626,50






Brigadiere ...




589,50






Vice Brigadiere ...




586,60






Appuntato scelto ...




527,70






Appuntato ...




480,40






Carabiniere scelto e finanziere scelto ...




439,40






Carabiniere e finanziere ...




404,20





"


Art. 45

#

Comma 1

(Assegno funzionale)

Comma 2

Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 5. del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





QUALIFICHE




19 ANNI DI SERVIZIO LIRE




29 ANNI DI SERVIZIO LIRE






Carabiniere e finanziere




1.365.000




1.785.000






Carabiniere scelto e finanziere scelto




1.365.000




1.785.000






Appuntato




1.365.000




1.785.000






Appuntato scelto




1.365.000




1.785.000






Vice brigadiere




1.785.000




2.625.000






Brigadiere




1.785.000




2.625.000






Brigadiere capo




1.785.000




2.625.000






Maresciallo




1.820.000




2.675.000






Maresciallo ordinario




1.820.000




2.675.000






Maresciallo capo




1.820.000




2.675.000






Maresciallo aiutante SUPS e Maresciallo aiutante




1.820.000




2.675.000.






Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:






QUALIFICHE




19 ANNI DI SERVIZIO LIRE




29 ANNI DI SERVIZIO LIRE






Sottotenente




2.205.000




2.835.000






Tenente




2.205.000




2.835.000






Capitano




2.205.000




2.835.000






Maggiore




2.940.000




4.725.000






Tenente colonnello




3.360.000




4.725.000.






Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media. (2) ((3B))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che: "1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo 45, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:






Qualifiche




19 anni di servizio lire




29 anni di servizio lire






Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante




2.180.000




3.035.000






Maresciallo capo




2.180.000




3.035.000






Maresciallo ordinario




2.180.000




3.035.000






Maresciallo




2.180.000




3.035.000






Brigadiere capo




2.145.000




2.985.000






Brigadiere




2.145.000




2.985.000






Vice brigadiere




2.145.000




2.985.000






Appuntato scelto




1.725.000




2.145.000






Appuntato




1.725.000




2.145.000






Carabiniere scelto e finanziere scelto




1.725.000




2.145.000






Carabiniere e finanziere




1.725.000




2.145.000





2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Qualifiche




19 anni di servizio lire




29 anni di servizio lire






Tenente colonnello




3.720.000




5.085.000






Maggiore




3.300.000




5.085.000






Capitano




2.565.000




3.195.000






Tenente




2.565.000




3.195.000






Sottotenente




2.565.000




3.195.000"






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AGGIORNAMENTO (3B)


Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare l'art. 17 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7) che "1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:






Grado




17 anni di servizio euro




29 anni di servizio euro






Carabiniere e finanziere




1.131,60




1.694,40






Carabiniere scelto e finanziere scelto




1.131,60




1.694,40






Appuntato




1.131,60




1.694,40






Appuntato scelto




1.131,60




1.694,40






Vice brigadiere




1.406,40




2.358,00






Brigadiere




1.406,40




2.358,00






Brigadiere capo




1.406,40




2.358,00






Maresciallo




1.429,20




2.398,80






Maresciallo ordinario




1.429,20




2.398,80






Maresciallo capo




1.429,20




2.398,80






Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante




1.429,20




2.398,80





2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Grado




17 anni di servizio euro




29 anni di servizio euro






Sottotenente




1.682,40




2.524,80






Tenente




1.682,40




2.524,80






Capitano




2.164,80




4.018,80






Maggiore




2.439,60




4.018,80






Tenente colonnello




2.439,60




4.018,80





3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza
demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate."


Art. 46

#

Comma 1

(Trattamento di missione)

Comma 2

Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.


Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a Consigli o Commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.


Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria, di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero.
Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. (2) (3) ((4))


In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano piu' unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.


Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' non risulti economicamente piu' oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa.


Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.


Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto.


La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non piu' oneroso per l'Amministrazione.


L'Amministrazione, in caso di' frequenza di corsi puo' disporre l'assegnazione in sistemazioni alloggiative militari che comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermamento.


Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 ed all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi del comma 3 del presente articolo, e' incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora".

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora."


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l'art. 46, comma 3
del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 7 ) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora."


Art. 47

#

Comma 1

(Aggregazione)

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli articoli 71, lettera b), e 72, lettera b), del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che disciplinano l'istituto dell'aggregazione non si applicano nei confronti del personale in servizio permanente o coniugato.


Art. 48

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Comma 1

(Trattamento economico di trasferimento)

Comma 2

L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.


A decorrere dal 1o gennaio 1999 il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanza il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.


Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto, in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.


L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.


A decorrere dal 1o gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di lire 1.500.000.


Art. 49

#

Comma 1

(Presenza qualificata)

Art. 50

#

Comma 1

(Servizi esterni ed ordine-pubblico in sede)


A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 42, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.


La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.


A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.(2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 2)che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno."

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00."


Art. 51

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Comma 1

(Indennita' di presenza notturna e festiva)

Comma 2

A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. (2) ((4))


A decorrere dal 1 gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo, e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00".
Inoltre, nel modificare l'art. 51, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata
nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora."


Art. 52

#

Comma 1

(Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari)

Comma 2

Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.


Le indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 41, comma 1 che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.


Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.


Art. 53

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Comma 1

(Efficienza dei servizi istituzionali)

Comma 2

Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.


Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.(3)


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata di seguito riportata:


Tabella A
Artt. 14 e 53








Anno 2002 (in milioni di euro)




Anno 2003 (in milioni di euro)






Polizia di Stato




8,20




17,40






Corpo della Polizia penitenziaria




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Corpo forestale dello Stato




0,80




1,60






Arma dei carabinieri




6,40




13,70






Corpo della Guardia di finanza




6,80




14,50






Totali




22,20




47,20





N.B.
a)gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo;
b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.


Art. 54

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Comma 1

(Orario di lavoro)

Comma 2

La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.


In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 41, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del decreto per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato.


Dal 1o luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.


Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.


Art. 55

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Comma 1

(Licenza ordinaria)

Comma 2

La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica p. 395 del 1995 e' estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.


Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'.


La licenza ordinaria potra' essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora in servizio all'estero, di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.


La licenza ordinaria e' frazionabile per piu' periodi, anche di durata inferiore a due giorni.


Art. 56

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Comma 1

(Licenze straordinarie e aspettative)

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 41, comma 1.


La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.


A parita' di fattispecie e di legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.


Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.


Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.


Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, e' emanato dal comandante di corpo.


Art. 57

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Comma 1

(Diritto allo studio)

Comma 2

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.


Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede, di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.


Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.


Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.


Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.


Art. 58

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Comma 1

(Elevazione e aggiornamento culturale)

Comma 2

All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni.
2-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. .


Art. 59

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Comma 1

((Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni))

Comma 2

I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro ((30)) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.


Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza.


Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.


Dopo il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' inserito il seguente:
4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o piu' volte, delegazioni del COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.


Art. 60

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Comma 1

(Procedure di raffreddamento dei conflitti)

Comma 2

Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali sono affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.


Art. 61

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Comma 1

(Buono - pasto)

Comma 2

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato ove inferiore a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le Amministrazioni nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono -pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000. (3)((4))


L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con lart. 60, comma 1) che "Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65."

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che " Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
rideterminato in euro 7,00."


Art. 62

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Comma 1

(Asili nido)

Comma 2

Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso; anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.


Art. 63

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Comma 1

(Tutela legale)

Art. 64

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Comma 1

(Servizi interni di caserma)

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n.668, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 17 - 1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennita' per servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, ((previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale)), sono stabiliti l'entita' del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.".


Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.


Art. 65

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Comma 1

(Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85)

Comma 2

Ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.


L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.


Ai tenenti provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.


I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.


Art. 66

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Comma 1

(Norme transitorie e finali)

Comma 2

Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all'articolo 54, comma 2, per cio' che puo' attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di incontri con le Amministrazioni, dei quali viene redatto verbale.


L'Indennita' prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173- al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalita' previste per il personale imbarcato.


Art. 67

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Comma 1

(Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)

Comma 2

Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.


Art. 68

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Comma 1

(Proroga di efficacia di norme)

Art. 69

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Comma 1

(Copertura finanziaria)

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 89,4 miliardi per il 1998, in lire 541,6 miliardi per il 1999 ed in lire 841,2 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, per gli anni 1998- 2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle universita', importato nell'ambito dell'unita' previsionale di base Fondi da ripartire per oneri di personale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le neccessarie variazioni di bilancio.