DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Numero 163 Anno 2002 GU 31.07.2002 Codice 002G0176

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate.


Il presente decreto concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze armate e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sulle procedure.


Art. 3

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'art. 2 del biennio economico Forze armate 2000-2001, sono incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:





livello V




Euro ...




30,20






livello VI




Euro ...




32,10






livello VI-bis




Euro ...




33,60






livello VII




Euro ...




35,10






livello VII-bis




Euro ...




36,70






livello VIII




Euro ...




38,40






livello IX




Euro ...




42,20






Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:





livello V




Euro ...




18,90






livello VI




Euro ...




20,00






livello VI-bis




Euro ...




21,00






livello VII




Euro ...




21,90






livello VII-bis




Euro ...




22,90






livello VIII




Euro ...




24,00






livello IX




Euro ...




26,30






I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:





livello V




Euro ...




8.776,59






livello VI




Euro ...




9.675,07






livello VI-bis




Euro ...




10.379,57






livello VII




Euro ...




11.082,86






livello VII-bis




Euro ...




11.861,89






livello VIII




Euro ...




12.643,32






livello IX




Euro ...




14.437,35






Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Forze armate 2000-2001.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:






Livelli




Incrementi mensili lordi (Euro)




Stipendi tabellari annui lordi (Euro)






IX




33,90




14.844,14






VIII




30,86




13.013,64






VII-bis




29,53




12.216,25






VII




28,19




11.421,14






VI-bis




27,00




10.703,57






VI




25,81




9.984,79






V




24,28




9.067,95"





Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163".


Art. 4

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso come previsto dall'articolo 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:





Livello







Feriale




Festiva o notturna




Notturna festiva






livello V




Euro ...




9,65




10,91




12,59






livello VI




Euro ...




10,26




11,60




13,39






livello VI-bis




Euro ...




10,74




12,14




14,00






livello VII




Euro ...




11,21




12,67




14,62






livello VII-bis




Euro ...




11,71




13,24




15,27






livello VIII




Euro ...




12,27




13,87




16,01






livello IX




Euro ...




13,48




15,24




17,58






Art. 5

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Comma 1

Indennita' operative ed altre indennita'

Comma 2

Le maggiorazioni percentuali delle indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unita' anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennita' operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennita' operative, con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto.


Le maggiorazioni percentuali dell'indennita' supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unita' navali, dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita' supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.


L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' disapplicato.


Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennita' operative e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'articolo 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.


Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.


A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro.


A decorrere dal 1 luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennita' mensile di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle indennita' operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4. (4)(5) (9)


A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera ( ((COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT)) ), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. ((10))


I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennita' operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennita' di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennita' percepita e quella di cui alla tabella del comma 1. (1)


Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attivita' aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di servizio in qualita' di paracadutista.


A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennita' operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali delle indennita' previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


La misura dell'indennita' pensionabile prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30 per cento. (8)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che a decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' mensile di impiego operativo di cui al comma 7 del presente articolo e' elevata al 120 per cento.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, nel modificare l'art. 6, comma 4 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento".


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 9, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, che a sua volta modifica l'art. 6, comma 4 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per cento".


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto".


Art. 6

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Comma 1

Indennita' integrativa speciale

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.


Art. 7

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.


Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di I classe, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.


Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.


Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.


La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.


Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.


L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.


La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.


L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.
A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 85% della somma forfettaria.


Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.


I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.


Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 8

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Comma 1

Trattamento economico di trasferimento

Comma 2

L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.


Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.


Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.


A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.


Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.


Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.


In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.


Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 9

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Comma 1

Compensi forfettari di guardia e di impiego

Comma 2

Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.


Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione puo' essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.


A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.


Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.


Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonche' tutte quelle attivita' che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale e comunque e' assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.


A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.


Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione.


Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.


Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.


Dal 1 gennaio 2003 e' abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed e' disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. (2) (3) (5) ((7))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le risorse di cui al presente articolo, sono incrementate per l'anno 2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le risorse di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate per l'anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero".


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nel modificare la Tabella n. 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 14) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, e' fissato in euro 46,00".


Art. 10

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Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4 del biennio economico Forze armate 2000-2001 compete nelle seguenti misure mensili lorde:






Grado




Euro






Tenente Colonnello ...




173,01






Maggiore ...




173,01






Capitano ...




164,23






Tenente ...




164,23






Sottotenente ...




157,52






1° Maresciallo ...




157,52






Maresciallo Capo ...




152,36






Maresciallo Ordinario ...




147,19






Maresciallo ...




142,03






Sergente Maggiore Capo ...




147,19






Sergente Maggiore ...




142,03






Sergente ...




142,03






Caporal Maggiore Capo Scelto ...




136,35






Caporal Maggiore Capo ...




136,35






Caporal Maggiore Scelto ...




136,35






1° Caporal Maggiore ...




136,35






Sottotenente CPL ...




142,03






A decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:






Grado




Euro






Tenente Colonnello ...




20,99






Maggiore ...




20,99






Capitano ...




27,77






Tenente ...




25,77






Sottotenente ...




24,48






1° Maresciallo ...




29,48






Maresciallo Capo ...




30,64






Maresciallo Ordinario ...




31,81






Maresciallo ...




32,97






Sergente Maggiore Capo ...




29,81






Sergente Maggiore ...




31,97






Sergente ...




28,97






Caporal Maggiore Capo Scelto ...




32,65






Caporal Maggiore Capo ...




31,65






Caporal Maggiore Scelto ...




30,65






1° Caporal Maggiore ...




29,65






Sottotenente CPL ...




32,97






A decorrere dal 1 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:






Grado




Euro






Tenente Colonnello ...




19,00






Maggiore ...




19,00






Capitano ...




22,00






Tenente ...




22,00






Sottotenente ...




22,00






1° Maresciallo ...




23,00






Maresciallo Capo ...




23,00






Maresciallo Ordinario ...




23,00






Maresciallo ...




23,00






Sergente Maggiore Capo ...




25,00






Sergente Maggiore ...




25,00






Sergente ...




25,00






Caporal Maggiore Capo Scelto ...




25,00






Caporal Maggiore Capo ...




25,00






Caporal Maggiore Scelto ...




25,00






1° Caporal Maggiore ...




25,00






Sottotenente CPL ...




23,00






I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:






Grado




Euro






Tenente Colonnello ...




194,00






Maggiore ...




194,00






Capitano ...




192,00






Tenente ...




190,00






Sottotenente ...




182,00






1° Maresciallo ...




187,00






Maresciallo Capo ...




183,00






Maresciallo Ordinario ...




179,00






Maresciallo ...




175,00






Sergente Maggiore Capo ...




177,00






Sergente Maggiore ...




174,00






Sergente ...




171,00






Caporal Maggiore Capo Scelto ...




169,00






Caporal Maggiore Capo ...




168,00






Caporal Maggiore Scelto ...




167,00






1° Caporal Maggiore ...




166,00






Sottotenente CPL ...




175,00





(1) (2) ((3))


L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:





Grado




Euro






Caporal maggiore capo scelto




171






Caporal maggiore capo




171






Caporal maggiore scelto




170"






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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto che (con l'art. 4, comma 1) che le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del presente decreto, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:



"





Gradi




Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro




Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro






Tenente Colonnello




32,50




10,00






Maggiore




32,50




10,00






Capitano




32,50




10,00






Tenente




32,50




10,00






Sottotenente




32,50




10,00






1° Maresciallo




32,50




10,00






Maresciallo Capo




31,00




10,00






Maresciallo Ordinario




31,00




10,00






Maresciallo




31,00




10,00






Sergente Maggiore Capo




31,00




10,00






Sergente Maggiore




30,00




10,00






Sergente




30,00




10,00






Caporal Maggiore Capo Scelto




30,00




10,00






Caporal Maggiore Capo




29,00




10,00






Caporal Maggiore Scelto




29,00




10,00






1° Caporal Maggiore




28,00




10,00






Sottotenente CPL




31,00




10,00"





Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Dal 1 gennaio 2004 Euro




Dal 1 gennaio 2005 Euro






Tenente Colonnello




226,50




236,50






Maggiore




226,50




236,50






Capitano




224,50




234,50






Tenente




222,50




232,50






Sottotenente




214,50




224,50






1° Maresciallo




219,50




229,50






Maresciallo Capo




214,00




224,00






Maresciallo Ordinario




210,00




220,00






Maresciallo




206,00




216,00






Sergente Maggiore Capo




208,00




218,00






Sergente Maggiore




204,00




214,00






Sergente




201,00




211,00






Caporal Maggiore Capo Scelto




201,00




211,00






Caporal Maggiore Capo




200,00




210,00






Caporal Maggiore Scelto




199,00




209,00






1° Caporal Maggiore




194,00




204,00






Sottotenente CPL




206,00




216,00"






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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221, nel modificare l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Ulteriore incremento Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)




dal 1° novembre 2005 (euro)






Tenente colonnello




12,30




4,70






Maggiore




12,30




4,70






Capitano




12,20




4,70






Tenente




12,10




4,60






Sottotenente s.p.e.




11,70




4,50






1° Maresciallo




11,90




4,60






Maresciallo capo




11,60




4,50






Maresciallo ordinario




11,40




4,40






Maresciallo




11,20




4,40






Sergente maggiore capo




11,30




4,40






Sergente maggiore




11,10




4,30






Sergente




11,00




4,20






Caporal maggiore capo scelto




11,00




4,20






Caporal maggiore capo




10,90




5,30






Caporal maggiore scelto




10,90




5,60






1° Caporal maggiore




10,60




4,10






Sottotenente CPL




11,20




4,40"





Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro)




Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro)






Tenente colonnello




248,80




253,50






Maggiore




248,80




253,50






Capitano




246,70




251,40






Tenente




244,60




249,20






Sottotenente s.p.e.




236,20




240,70






1° Maresciallo




241,40




246,00






Maresciallo capo




235,60




240,10






Maresciallo ordinario




231,40




235,80






Maresciallo




227,20




231,60






Sergente maggiore capo




229,30




233,70






Sergente maggiore




225,10




229,40






Sergente




222,00




226,20






Caporal maggiore capo scelto




222,00




226,20






Caporal maggiore capo




220,90




226,20






Caporal maggiore scelto




219,90




225,50






1° caporal maggiore




214,60




218,70






Sottotenente CPL




227,20




231,60"






Art. 11

#

Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.


I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.


Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.


Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.


I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.


Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della reperibilita' per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale puo' essere comandato di reperibilita' per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.


Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.


Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero. (5) (6) (8) ((9))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00".


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 476) che "l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, nel modificare l'art. 14, comma 9 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 4) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 13, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, che a sua volta modifica l'art. 14, comma 9 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00".


Art. 12

#

Comma 1

Licenza ordinaria

Comma 2

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.


Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.


Art. 13

#

Comma 1

Licenze straordinarie e aspettativa

Comma 2

La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.


Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.


Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e' autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.


Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.


Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e' utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.


Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3% della forza effettiva complessiva.


Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.


Il congedo per la formazione puo' essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non puo' essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.


Art. 14

#

Comma 1

Applicazione del testo unico a tutela della maternita'

Comma 2

Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilita' e sono computate per intero nell'anzianita' di servizio, salvo diversa indicazione.


La richiesta della licenza di cui al comma 1, lettera c), va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilita', almeno quindici giorni prima della data di decorrenze delle stesse. In caso di fruizione frazionata, tra un periodo e l'altro, deve aver luogo, anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.


Nei periodi di licenza di maternita' o di licenza di paternita', previsti dall'articolo 16 e seguenti e dall'articolo 28 e seguenti del testo unico a tutela della maternita', spetta l'intera retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa mensile.


In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternita' non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facolta' di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternita' post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.


Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'articolo 32 e seguenti del testo unico sulla maternita', al personale militare femminile o, in alternativa, a quello maschile spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle indennita' legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel triennio.


Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'articolo 47 e seguenti del testo unico a tutela della maternita', al personale militare femminile e, in alternativa, a quello maschile, sono riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del figlio retribuita con l'intera retribuzione fissa e continuativa, con esclusione delle indennita' legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario.
Per i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione.


Ai fini della corresponsione della retribuzione intera, i periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il personale interessato ha comunque facolta' di esprimere nell'istanza di concessione del beneficio la volonta' di avvalersi del trattamento economico previsto per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della maternita'.


I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.


Nei casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della maternita', e' giustificata con la concessione, da parte del Comandante di corpo, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'articolo 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il predetto periodo di licenza, che non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima annualmente spettanti, e' computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti massimi di assenza previsti dalla normativa vigente.


Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del testo unico a tutela della maternita', qualora compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative delle Forze armate.


Art. 15

#

Comma 1

Indennita' di presenza festiva

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.


Art. 16

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Comma 1

Diritto allo studio

Comma 2

Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.


Art. 17

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Comma 1

Buono-pasto

Comma 2

L'Amministrazione puo' concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di euro 4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi.


L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato in euro 7,00".


Art. 18

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Comma 1

Asili nido

Comma 2

Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.


A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 euro 0,8 milioni annui. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, di euro 53.515,00 annui".


Art. 19

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Comma 1

Proroga concessione alloggi

Comma 2

Il personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito d'autorita' a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della difesa, mantiene la titolarita' della concessione fino al 31 dicembre 2005, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato. Sono fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.


Art. 20

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.


Art. 21

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 180,59 per il 2002 ed in milioni di euro 326,68 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.