DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.

Numero 302 Anno 2004 GU 21.12.2004 Codice 004G0337

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-11-05;302

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:41:24

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.


Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Livelli




Incrementi mensili lordi (Euro)




Stipendi tabellari annui lordi (Euro)






IX




33,90




14.844,14






VIII




30,86




13.013,64






VII-bis




29,53




12.216,25






VII




28,19




11.421,14






VI-bis




27,00




10.703,57






VI




25,81




9.984,79






V




24,28




9.067,95






Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nella tabella 5 allegata al medesimo decreto legislativo, e' rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:





Gradi




Parametro




Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)






Tenente Colonnello/Maggiore




150,00




23.175,00






Capitano




144,50




22.325,25






Tenente




139,00




21.475,50






Sottotenente




133,25




20.587,13






1° Maresciallo Luogote- nente




139,00




21.475,50






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




20.934,75






1° Maresciallo




133,00




20.548,50






Maresciallo Capo




128,00




19.776,00






Maresciallo Ordinario




124,00




19.158,00






Maresciallo




120,75




18.655,88






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




122,50




18.926,25






Sergente Maggiore Capo




120,25




18.578,63






Sergente Maggiore




116,25




17.960,63






Sergente




112,25




17.342,63






Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




17.535,75






Caporal Maggiore Capo Scelto




111,50




17.226,75






Caporal Maggiore Capo




108,00




16.686,00






Caporal Maggiore Scelto




104,50




16.145,25






1° Caporal Maggiore




101,25




15.643,13





(2)((3))


I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

-----------------

AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 2 del presente articolo e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nel comma 2 del presente articolo e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Tenente colonnello/maggiore




150,00




11,13




23.308,50






Capitano




144,50




10,72




22.453,86






Tenente




139,00




10,31




21.599,21






Sottotenente




133,25




9,88




20.705,72






1° Maresciallo luogotenente




139,00




10,31




21.599,21






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




10,05




21.055,35






1° Maresciallo




133,00




9,86




20.666,87






Maresciallo capo




128,00




9,49




19.889,92






Maresciallo ordinario




124,00




9,20




19.268,36






Maresciallo




120,75




8,96




18.763,34






Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado)




122,50




9,09




19.035,28






Sergente maggiore capo




120,25




8,92




18.685,65






Sergente maggiore




116,25




8,62




18.064,09






Sergente




112,25




8,33




17.442,53






Caporal maggiore capo scelto (con 8 atti nel grado)




113,50




8,42




17.636,77






Caporal maggiore capo scelto




111,50




8,27




17.325,99






Caporal maggiore capo




108,00




8,01




16.782,12






Caporal maggiore scelto




104,50




7,75




16.238,26






1° Caporal maggiore




101,25




7,51




15.733,24";





Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 2 del presente articolo e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nel comma 2 del presente articolo e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:






Gradi




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Tenente Colonnello/Maggiore




150,00




16,50




23.373,00






Capitano




144,50




15,90




22.515,99






Tenente




139,00




15,29




21.658,98






Sottotenente




133,25




14,66




20.763,02






1° Maresciallo luogotenente




139,00




15,29




21.658,98






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




14,91




21.113,61






1° Maresciallo




133,00




14,63




20.724,06






Maresciallo capo




128,00




14,08




19.944,96






Maresciallo ordinario




124,00




13,64




19.321,68






Maresciallo




120,75




13,28




18.815,27






Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado)




122,50




13,48




19.087,95






Sergente maggiore capo




120,25




13,23




18.737,36






Sergente maggiore




116,25




12,79




18.114,08






Sergente




112,25




12,35




17.490,80






Caporal maggiore capo (con 8 anni nel grado)




113,50




12,49




17.685,57






Caporal maggiore capo scelto




111,50




12,27




17.373,93






Caporal maggiore capo




108,00




11,88




16.828,56






Caporal maggiore selto




104,50




11,49




16.283,19






1° Caporal maggiore




101,25




11,14




15.776,78";





Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dal comma 2 del presente articolo e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nel comma 2 del presente articolo e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:






Gradi




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Tenente Colonnello/Maggiore




150,00




127,50




24.705,00






Capitano




144,50




122,83




23.799,15






Tenente




139,00




118,15




22.893,30






Sottotenente




133,25




113,26




21.946,28






1° Maresciallo luogotenente




139,00




118,15




22.893,30






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




115,18




22.316,85






1° Maresciallo




133,00




113,05




21.905,10






Maresciallo capo




128,00




108,80




21.081,60






Maresciallo ordinario




124,00




105,40




20.422,80






Maresciallo




120,75




102,64




19.887,53






Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado




122,50




104,13




20.175,75






Sergente maggiore capo




120,25




102,21




19.805,18






Sergente maggiore




116,25




98,81




19.146,38






Sergente




112,25




95,41




18.487,58






Caporal maggiore capo scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




96,47




18.693,45






Caporal maggiore capo scelto




111,50




94,77




18.364,05






Caporal maggiore capo




108,00




91,80




17.787,60






Caporal maggiore scelto




104,50




88,82




17.211,15






1° Caporal maggiore




101,25




86,06




16.675,88"





------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 nel modificare l'art. 2, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in applicazione dell'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".


Art. 3

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonche' alla posizione economica di cui alla tabella B3 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianita':





Gradi e posizioni economiche




Livello




Euro






Tenente colonnello/ Maggiore




IX




32,98






Capitano




VIII




33,56






Tenente




VIII




31,11






Sottotenente




VII-bis




29,88






1° Maresciallo luogotenente




VII-bis




32,44






1° Maresciallo con piu' 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d. l.vo 82/2001




VII-bis




30,88






1° Maresciallo con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d. l.vo 82/2001




VII-bis




30,88






1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d. l.vo 82/2001




VII-bis




30,88






1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d. l.vo 82/2001




VII-bis




29,77






Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado




VII




28,88






Maresciallo ordinario




VI-bis




28,28






Maresciallo




VI




28,02






Sergente maggiore capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado




VI-bis




27,61






Sergente maggiore capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado




VI-bis




27,61






Sergente maggiore capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado




VI-bis




27,61






Sergente maggiore capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado




VI-bis




26,61






Sergente maggiore




VI




26,02






Sergente




VI




24,23






Caporal maggiore capo scelto con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado




V




26,32






Caporal maggiore capo scelto con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado




V




25,43






Caporal maggiore capo scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado




V




25,43






Caporal maggiore capo




V




23,87






Caporal maggiore scelto




V




22,31






1° Caporal maggiore




V




21,44






Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.


La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, riportate nella seguente tabella:





=====================================================================
| Anno 2004 | Anno 2005 | | Festivo o | Notturno
| | Feriale | notturno | festivo
| (euro) | (euro) | (euro)
------------------------- | | | |
Livelli | Gradi |Parametri| | |
====================================================================
IX |Tenente | 150,00 | | |
|Colonnello | | 13,48 | 15,24 | 17,58
|/Maggiore | |
---------------------------------------------------------------------
VIII |Capitano | 144,50 | 12,27 | 13,87 | 16,01
---------------------------------------------------------------------
VIII |Tenente | 139,00 | 12,27 | 13,87 | 16,01
---------------------------------------------------------------------
|Sottote- | | | |
VII-bis |nente | 133,25| 11,71 | 13,24 | 15,27
---------------------------------------------------------------------
|1° Mare- | | | |
VII-bis |sciallo | | | |
|Luogote- | | | |
|nente | 139,00| 11,71 | 13,24 | 15,27
---------------------------------------------------------------------
|1° Mare- | | | |
VII-bis |sciallo | | | |
|(con 8 anni| | | |
|nel grado) | 135,50| 11,71 | 13,24 | 15,27
---------------------------------------------------------------------
|1° Mare- | | | |
VII-bis |sciallo | 133,00| 11,71| 13,24 | 15,27
---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
|sciallo | | | |
VII |Capo | 128,00| 11,21| 12,67| 14,62
---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
|sciallo | | | |
VI-bis |Ordinario | 124,00| 10,74| 12,14| 14,00
---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
VI |sciallo | 120,75| 10,26| 11,60| 13,39
---------------------------------------------------------------------
|Sergente | | | |
|Maggiore | | | |
VI-bis |Capo (con 8| | | |
|anni nel | | | |
|grado) | 122,50| 10,74| 12,14| 14,00
---------------------------------------------------------------------
|Sergente | | | |
|Maggiore | | | |
VI-bis |Capo | 120,25| 10,74| 12,14| 14,00
---------------------------------------------------------------------
|Sergente | | | |
VI |Maggiore | 116,25| 10,26| 11,60| 13,39
---------------------------------------------------------------------
VI |Sergente | 112,25| 10,26| 11,60| 13,39
---------------------------------------------------------------------
|Caporal | | | |
|Maggiore | | | |
|Capo Scelto| | | |
|(con 8 anni| | | |
V |nel grado) | 113,50| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
|Caporal | | | |
|Maggiore | | | |
V |Capo Scelto| 111,50| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
|Caporal | | | |
|Maggiore | | | |
V |Capo | 108,00| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
|Caporal | | | |
|Maggiore | | | |
V |Scelto | 104,50| 9,65| 10,91| 12,59
---------------------------------------------------------------------
|1° Caporal | | | |
V |Maggiore | 101,25| 9,65| 10,91| 12,59




(3)((4))


-------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
Misure orarie del lavoro | | |
straordinario a decorrere | | Notturno o |
dal 1° dicembre 2008 |Feriale| festivo |Notturno festivo
---------------------------------------------------------------------
Gradi |Parametri| euro | euro | euro
=====================================================================
Tenente | | | |
colonnello | 150,00 | 15,18 | 17,17 | 19,81
---------------------------------------------------------------------
Maggiore | 150,00 | 15,18 | 17,17 | 19,81
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 14,63 | 16,53 | 19,08
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 13,49 | 15,25 | 17,59
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
luogotenente | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 135,50 | 13,71 | 15,51 | 17,89
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 133,00 | 13,46 | 15,22 | 17,56
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo| 128,00 | 12,96 | 14,65 | 16,90
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
Ordinario | 124,00 | 12,55 | 14,18 | 16,37
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 12,23 | 13,82 | 15,94
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 122,50 | 12,40 | 14,02 | 16,17
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | 120,25 | 12,17 | 13,76 | 15,87
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore | 116,25 | 11,77 | 13,30 | 15,35
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 112,25 | 11,36 | 12,85 | 14,82
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto (con| | | |
8 anni nel | | | |
grado) | 113,50 | 11,49 | 12,98 | 14,99
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto | 111,50 | 11,29 | 12,76 | 14,72
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo | 108,00 | 10,93 | 12,36 | 14,26
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
scelto | 104,50 | 10,57 | 11,96 | 13,80
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal | | | |
Maggiore | 101,25 | 10,25 | 11,59 | 13,37





---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, nel modificare l'art. 6, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
Misure orarie del lavoro | | |
straordinario a decorrere | | Notturno o |
dal 1° dicembre 2008 |Feriale| festivo |Notturno festivo
---------------------------------------------------------------------
Gradi |Parametri| euro | euro | euro
=====================================================================
Tenente | | | |
colonnello | 150,00 | 15,18 | 17,17 | 19,81
---------------------------------------------------------------------
Maggiore | 150,00 | 15,18 | 17,17 | 19,81
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 14,63 | 16,53 | 19,08
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 13,49 | 15,25 | 17,59
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
luogotenente | 139,00 | 14,07 | 15,90 | 18,35
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 135,50 | 13,71 | 15,51 | 17,89
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 133,00 | 13,46 | 15,22 | 17,56
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo| 128,00 | 12,96 | 14,65 | 16,90
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
Ordinario | 124,00 | 12,55 | 14,18 | 16,37
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 12,23 | 13,82 | 15,94
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 122,50 | 12,40 | 14,02 | 16,17
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | 120,25 | 12,17 | 13,76 | 15,87
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore | 116,25 | 11,77 | 13,30 | 15,35
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 112,25 | 11,36 | 12,85 | 14,82
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto (con| | | |
8 anni nel | | | |
grado) | 113,50 | 11,49 | 12,98 | 14,99
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto | 111,50 | 11,29 | 12,76 | 14,72
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo | 108,00 | 10,93 | 12,36 | 14,26
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
scelto | 104,50 | 10,57 | 11,96 | 13,80
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal | | | |
Maggiore | 101,25 | 10,25 | 11,59 | 13,37





Art. 4

#

Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Comma 2

Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro




Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro






Tenente Colonnello




32,50




10,00






Maggiore




32,50




10,00






Capitano




32,50




10,00






Tenente




32,50




10,00






Sottotenente




32,50




10,00






1° Maresciallo




32,50




10,00






Maresciallo Capo




31,00




10,00






Maresciallo Ordinario




31,00




10,00






Maresciallo




31,00




10,00






Sergente Maggiore Capo




31,00




10,00






Sergente Maggiore




30,00




10,00






Sergente




30,00




10,00






Caporal Maggiore Capo Scelto




30,00




10,00






Caporal Maggiore Capo




29,00




10,00






Caporal Maggiore Scelto




29,00




10,00






1° Caporal Maggiore




28,00




10,00






Sottotenente CPL




31,00




10,00






Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Dal 1 gennaio 2004 Euro




Dal 1 gennaio 2005 Euro






Tenente Colonnello




226,50




236,50






Maggiore




226,50




236,50






Capitano




224,50




234,50






Tenente




222,50




232,50






Sottotenente




214,50




224,50






1° Maresciallo




219,50




229,50






Maresciallo Capo




214,00




224,00






Maresciallo Ordinario




210,00




220,00






Maresciallo




206,00




216,00






Sergente Maggiore Capo




208,00




218,00






Sergente Maggiore




204,00




214,00






Sergente




201,00




211,00






Caporal Maggiore Capo Scelto




201,00




211,00






Caporal Maggiore Capo




200,00




210,00






Caporal Maggiore Scelto




199,00




209,00






1° Caporal Maggiore




194,00




204,00






Sottotenente CPL




206,00




216,00





(1)((2))


-----------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)




Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro)






Tenente colonnello




12,30




4,70






Maggiore




12,30




4,70






Capitano




12,20




4,70






Tenente




12,10




4,60






Sottotenente s.p.e.




11,70




4,50






1° Maresciallo




11,90




4,60






Maresciallo capo




11,60




4,50






Maresciallo ordinario




11,40




4,40






Maresciallo




11,20




4,40






Sergente maggiore capo




11,30




4,40






Sergente maggiore




11,10




4,30






Sergente




11,00




4,20






Caporal maggiore capo scelto




11,00




4,20






Caporal maggiore capo




10,90




5,30






Caporal maggiore scelto




10,90




5,60






1° Caporal maggiore




10,60




4,10






Sottotenente CPL




11,20




4,40"





Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che"Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro)




Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro)






Tenente colonnello




248,80




253,50






Maggiore




248,80




253,50






Capitano




246,70




251,40






Tenente




244,60




249,20






Sottotenente s.p.e.




236,20




240,70






1° Maresciallo




241,40




246,00






Maresciallo capo




235,60




240,10






Maresciallo ordinario




231,40




235,80






Maresciallo




227,20




231,60






Sergente maggiore capo




229,30




233,70






Sergente maggiore




225,10




229,40






Sergente




222,00




226,20






Caporal maggiore capo scelto




222,00




226,20






Caporal maggiore capo




220,90




226,20






Caporal maggiore scelto




219,90




225,50






1° caporal maggiore




214,60




218,70






Sottotenente CPL




227,20




231,60"






-----------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, nel modificare l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1), che "A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:






Gradi




Incrementi mensili lordi (euro)




Valori mensili lordi (euro)






Tenente colonnello




5,58




259,08






Maggiore




5,58




259,08






Capitano




5,53




256,93






Tenente




5,48




254,68






Sottotenente




5,30




246,00






1° Maresciallo luogotenente




5,41




251,41






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




5,41




251,41






1° Maresciallo




5,41




251,41






Maresciallo capo




5,28




245,38






Maresciallo ordinario




5,19




240,99






Maresciallo




5,25




236,85






Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado)




6,40




240,10






Sergente maggiore capo




6,40




240,10






Sergente maggiore




5,55




234,95






Sergente




5,18




231,38






Caporal maggiore capo scelto (con 8 anni nel grado)




6,40




232,60






Caporal maggiore capo scelto




6,40




232,60






Caporal maggiore capo




5,18




231,38






Caporal maggiore scelto




5,12




230,62






1° Caporal maggiore




5,12




223,82"






Art. 5

#

Comma 1

Indennita' operative ed altre indennita'

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennita' di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata, rispettivamente, in Euro 160,00 mensili lordi, in Euro 180,76 mensili lordi e in Euro 237,57 mensili lordi.


In attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalita' e' autorizzata la maggiore spesa di Euro 945.000 annui, ferme restando le modalita' di attribuzione previste nel medesimo articolo 16.


A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Societa' per azioni Ferrovie dello Stato o di altre societa' ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attivita' ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette societa'.


In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ((sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010)), sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3.


Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.


Art. 6

#

Comma 1

Indennita' di presenza festiva

Art. 7

#

Comma 1

Compensi forfetari di guardia e di impiego

Comma 2

Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno 2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000.


Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono cosi' rideterminate: prima fascia: Euro 36,00; seconda fascia: Euro 39,00; terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro 47,00.


Art. 8

#

Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.


Art. 9

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in Euro 153.140.000 per il 2004 ed in Euro 243.950.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4. "Fondi da ripartire per oneri di personale", al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.