DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009). (10G0206)

Numero 185 Anno 2010 GU 10.11.2010 Codice 010G0206

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-01;185

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - FORZE ARMATE

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.


Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:








Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Gradi







euro




euro






Tenente Colonnello/ Maggiore




150,00




11,88




24.847,50






Capitano




144,50




11,44




23.936,43






Tenente




139,00




11,00




23.025,35






Sottotenente




133,25




10,55




22.072,86






1° Maresciallo Luogotenente




139,00




11,00




23.025,35






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




10,73




22.445,58






1° Maresciallo




133,00




10,53




22.031,45






Maresciallo Capo




128,00




10,13




21.203,20






Maresciallo Ordinario




124,00




9,82




20.540,60






Maresciallo




120,75




9,56




20.002,24






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




122,50




9,70




20.292,13






Sergente Maggiore Capo




120,25




9,52




19.919,41






Sergente Maggiore




116,25




9,20




19.256,81






Sergente




112,25




8,89




18.594,21






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




8,99




18.801,28






Caporal Maggiore Capo scelto




111,50




8,83




18.469,98






Caporal Maggiore Capo




108,00




8,55




17.890,20






Caporal Maggiore scelto




104,50




8,27




17.310,43






A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:








Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Gradi







euro




euro






Tenente Colonnello/ Maggiore




150,00




100,00




25.905,00






Capitano




144,50




96,33




24.955,15






Tenente




139,00




92,67




24.005,30






Sottotenente




133,25




88,83




23.012,28






1° Maresciallo Luogotenente




139,00




92,67




24.005,30






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




90,33




23.400,85






1° Maresciallo




133,00




88,67




22.969,10






Maresciallo Capo




128,00




85,33




22.105,60






Maresciallo Ordinario




124,00




82,67




21.414,80






Maresciallo




120,75




80,50




20.853,53






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




122,50




81,67




21.155,75






Sergente Maggiore Capo




120,25




80,17




20.767,18






Sergente Maggiore




116,25




77,50




20.076,38






Sergente




112,25




74,83




19.385,58






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




75,67




19.601,45






Caporal Maggiore Capo scelto




111,50




74,33




19.256,05






Caporal Maggiore Capo




108,00




72,00




18.651,60






Caporal Maggiore scelto




104,50




69,67




18.047,15






Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4

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Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Comma 2

A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Gradi




Euro




Euro






Tenente Colonnello




13,21




272,29






Maggiore




13,21




272,29






Capitano




13,10




270,03






Tenente




12,99




267,67






Sottotenente




12,55




258,54






1° Maresciallo Luogotenente




12,82




264,23






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




12,82




264,23






1° Maresciallo




12,82




264,23






Maresciallo Capo




12,51




257,90






Maresciallo Ordinario




12,29




253,28






Maresciallo




12,08




248,92






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




12,25




252,35






Sergente Maggiore Capo




12,25




252,35






Sergente Maggiore




11,98




246,93






Sergente




11,80




243,18






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




11,86




244,46






Caporal Maggiore Capo scelto




11,86




244,46






Caporal Maggiore Capo




11,80




243,18






Caporal Maggiore scelto




11,76




242,38






1° Caporal Maggiore




17,41




241,24





(1)


Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonche' gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennita' operativa di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella.

(2) (3) (4) ((5))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;
b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado;
c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, comma 2, sono incrementate e rideterminate secondo gli importi mensili lordi indicati nella tabella allegata al presente provvedimento.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.


Art. 5

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Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Art. 6

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:






=====================================================================
Misure orarie del lavoro | | |
straordinario a decorrere | | |
dal 31 dicembre 2009 ed | | Notturno o |
a valere dal 2010 |Feriale| festivo |Notturno festivo
---------------------------------------------------------------------
Gradi |Parametri| Euro | Euro | Euro
=====================================================================
Tenente | | | |
Colonnello | 150,00 | 15,52 | 17,54 | 20,24
---------------------------------------------------------------------
Maggiore | 150,00 | 15,52 | 17,54 | 20,24
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 14,95 | 16,89 | 19,49
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 14,38 | 16,25 | 18,76
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 13,78 | 15,58 | 17,98
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
luogotenente | 139,00 | 14,38 | 16,25 | 18,76
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 135,50 | 14,01 | 15,84 | 18,28
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 133,00 | 13,76 | 15,55 | 17,95
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo| 128,00 | 13,24 | 14,97 | 17,27
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | | |
Ordinario | 124,00 | 12,83 | 14,50 | 16,73
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 12,49 | 14,12 | 16,29
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | | | |
(con 8 anni nel | | | |
grado) | 122,50 | 12,67 | 14,33 | 16,52
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore Capo | 120,25 | 12,44 | 14,06 | 16,23
---------------------------------------------------------------------
Sergente | | | |
Maggiore | 116,25 | 12,02 | 13,59 | 15,69
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 112,25 | 11,61 | 13,12 | 15,15
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto (con| | | |
8 anni nel | | | |
grado) | 113,50 | 11,74 | 13,28 | 15,32
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo scelto | 111,50 | 11,54 | 13,04 | 15,05
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
Capo | 108,00 | 11,17 | 12,63 | 14,57
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore| | | |
scelto | 104,50 | 10,81 | 12,22 | 14,10
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal | | | |
Maggiore | 101,25 | 10,48 | 11,84 | 13,66




(2) (4) ((5))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, come integrate dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:






=====================================================================
| Misure orarie del lavoro | | | |
| straordinario a decorrere dal 1°| |Notturno o | Notturno |
| gennaio 2018 | Feriale | festivo | festivo |
+===================+=============+=========+===========+===========+
|Gradi ed equiparati| Parametri | Euro | Euro | Euro |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Capitano | 150,50 | 15,67 | 17,72 | 20,45 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Tenente | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sottotenente | 136,75 | 14,24 | 16,11 | 18,59 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Primo Luogotenente | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Luogotenente | 143,50 | 14,94 | 16,90 | 19,50 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Primo maresciallo | | | | |
|(con 8 anni) | 140,00 | 14,58 | 16,49 | 19,02 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Primo maresciallo | 137,50 | 14,32 | 16,20 | 18,69 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Maresciallo capo | 133,50 | 13,90 | 15,72 | 18,14 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Maresciallo | | | | |
|ordinario | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Maresciallo | 124,75 | 12,98 | 14,68 | 16,94 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | | | | |
|capo «qualifica | | | | |
|speciale» | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | | | | |
|capo (con 4 anni | | | | |
|nel grado) | 125,75 | 13,09 | 14,81 | 17,09 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | | | | |
|capo | 124,25 | 12,93 | 14,63 | 16,88 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente maggiore | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Sergente | 116,75 | 12,16 | 13,76 | 15,87 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo scelto | | | | |
|«qualifica | | | | |
|speciale» | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo scelto (con 5 | | | | |
|anni nel grado) | 117,00 | 12,19 | 13,78 | 15,90 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo scelto | 116,50 | 12,12 | 13,71 | 15,81 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|capo | 112,00 | 11,66 | 13,19 | 15,21 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|Caporal maggiore | | | | |
|scelto | 108,50 | 11,30 | 12,78 | 14,75 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+
|1° Caporal maggiore| 105,25 | 10,95 | 12,39 | 14,30 |
+-------------------+-------------+---------+-----------+-----------+"





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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 6 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, che a sua volta modifica l'art. 6, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dal comma 1 del presente articolo sono rideterminate negli importi indicati nella tabella di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.


Comma 3

Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.


Art. 8

#

Comma 1

Decorrenza del provvedimento

Comma 2

Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.


Art. 9

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 435.901.000 per l'anno 2010 ed euro 220.600.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
per l'anno 2010, quanto ad euro 215.301.000, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'»; quanto ad euro 32.597.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 160.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n.203; quanto ad euro 28.003.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 32.597.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 160.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n.203 e quanto ad euro 28.003.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.