Disposizioni comuni a piu' categorie
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare
Comma 2
Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30.
Art. 11
#Comma 1
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Comma 2
Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 175.297,00 per l'anno 2020, euro 77.137,00 per l'anno 2021, euro 7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00 per l'anno 2023, euro 1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro 12.630.367,26 per l'anno 2026, euro 2.333.502,26 per l'anno 2027, euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere dall'anno 2029.
Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1826-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono incrementate di euro 550.905,00 a decorrere dall'anno 2025.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4), del presente decreto.
Art. 12
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in euro 10.806.676 per l'anno 2019, a euro 51.178.957 per l'anno 2020, a euro 66.730.488 per l'anno 2021, a euro 67.138.422 per l'anno 2022, a euro 66.886.675 per l'anno 2023, a euro 62.890.363 per l'anno 2024, a euro 57.658.882 per l'anno 2025, a euro 61.650.883 per l'anno 2026, a euro 58.675.371 per l'anno 2027, a euro 56.013.508 per l'anno 2028 e a euro 54.912.770 a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 916.042 a decorrere dall'anno 2020.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.