DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

Numero 171 Anno 2007 GU 18.10.2007 Codice 007G0187

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;171

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:41:24

Preambolo

Titolo I - FORZE ARMATE

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.


Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Tenente colonnello/maggiore




150,00




11,13




23.308,50






Capitano




144,50




10,72




22.453,86






Tenente




139,00




10,31




21.599,21






Sottotenente




133,25




9,88




20.705,72






1° Maresciallo luogotenente




139,00




10,31




21.599,21






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




10,05




21.055,35






1° Maresciallo




133,00




9,86




20.666,87






Maresciallo capo




128,00




9,49




19.889,92






Maresciallo ordinario




124,00




9,20




19.268,36






Maresciallo




120,75




8,96




18.763,34






Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado)




122,50




9,09




19.035,28






Sergente maggiore capo




120,25




8,92




18.685,65






Sergente maggiore




116,25




8,62




18.064,09






Sergente




112,25




8,33




17.442,53






Caporal maggiore capo scelto (con 8 atti nel grado)




113,50




8,42




17.636,77






Caporal maggiore capo scelto




111,50




8,27




17.325,99






Caporal maggiore capo




108,00




8,01




16.782,12






Caporal maggiore scelto




104,50




7,75




16.238,26






1° Caporal maggiore




101,25




7,51




15.733,24






Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Tenente Colonnello/Maggiore




150,00




16,50




23.373,00






Capitano




144,50




15,90




22.515,99






Tenente




139,00




15,29




21.658,98






Sottotenente




133,25




14,66




20.763,02






1° Maresciallo luogotenente




139,00




15,29




21.658,98






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




14,91




21.113,61






1° Maresciallo




133,00




14,63




20.724,06






Maresciallo capo




128,00




14,08




19.944,96






Maresciallo ordinario




124,00




13,64




19.321,68






Maresciallo




120,75




13,28




18.815,27






Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado)




122,50




13,48




19.087,95






Sergente maggiore capo




120,25




13,23




18.737,36






Sergente maggiore




116,25




12,79




18.114,08






Sergente




112,25




12,35




17.490,80






Caporal maggiore capo (con 8 anni nel grado)




113,50




12,49




17.685,57






Caporal maggiore capo scelto




111,50




12,27




17.373,93






Caporal maggiore capo




108,00




11,88




16.828,56






Caporal maggiore scelto




104,50




11,49




16.283,19






1° Caporal maggiore




101,25




11,14




15.776,78






Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi




Parametro




Incrementi mensili lordi (euro)




Stipendi annui lordi (euro)






Tenente Colonnello/Maggiore




150,00




127,50




24.705,00






Capitano




144,50




122,83




23.799,15






Tenente




139,00




118,15




22.893,30






Sottotenente




133,25




113,26




21.946,28






1° Maresciallo luogotenente




139,00




118,15




22.893,30






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




135,50




115,18




22.316,85






1° Maresciallo




133,00




113,05




21.905,10






Maresciallo capo




128,00




108,80




21.081,60






Maresciallo ordinario




124,00




105,40




20.422,80






Maresciallo




120,75




102,64




19.887,53






Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado




122,50




104,13




20.175,75






Sergente maggiore capo




120,25




102,21




19.805,18






Sergente maggiore




116,25




98,81




19.146,38






Sergente




112,25




95,41




18.487,58






Caporal maggiore capo scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




96,47




18.693,45






Caporal maggiore capo scelto




111,50




94,77




18.364,05






Caporal maggiore capo




108,00




91,80




17.787,60






Caporal maggiore scelto




104,50




88,82




17.211,15






1° Caporal maggiore




101,25




86,06




16.675,88





(1) ((2))


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.


-------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in applicazione dell'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".


-------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 165,65 annui lordi".


Art. 3

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.


Art. 4

#

Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Comma 2

A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi




Incrementi mensili lordi (euro)




Valori mensili lordi (euro)






Tenente colonnello




5,58




259,08






Maggiore




5,58




259,08






Capitano




5,53




256,93






Tenente




5,48




254,68






Sottotenente




5,30




246,00






1° Maresciallo luogotenente




5,41




251,41






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




5,41




251,41






1° Maresciallo




5,41




251,41






Maresciallo capo




5,28




245,38






Maresciallo ordinario




5,19




240,99






Maresciallo




5,25




236,85






Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado)




6,40




240,10






Sergente maggiore capo




6,40




240,10






Sergente maggiore




5,55




234,95






Sergente




5,18




231,38






Caporal maggiore capo scelto (con 8 anni nel grado)




6,40




232,60






Caporal maggiore capo scelto




6,40




232,60






Caporal maggiore capo




5,18




231,38






Caporal maggiore scelto




5,12




230,62






1° Caporal maggiore




5,12




223,82





(1) (2) ((3))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:





Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Gradi




euro




euro






Tenente Colonnello




5,58




259,08






Maggiore




5,58




259,08






Capitano




5,53




256,93






Tenente




5,48




254,68






Sottotenente




5,30




246,00






1° Maresciallo Luogotenente




5,41




251,41






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




5,41




251,41






1° Maresciallo




5,41




251,41






Maresciallo Capo




5,28




245,38






Maresciallo Ordinario




5,19




240,99






Maresciallo




5,25




236,85






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




6,40




240,10






Sergente Maggiore capo




6,40




240,10






Sergente Maggiore




5,55




234,95






Sergente




5,18




231,38






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




6,40




232,60






Caporal Maggiore Capo scelto




6,40




232,60






Caporal Maggiore Capo




5,18




231,38






Caporal Maggiore scelto




5,12




230,62






1° Caporal Maggiore




5,12




223,82"






---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, nel modificare l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Gradi




Euro




Euro






Tenente Colonnello




13,21




272,29






Maggiore




13,21




272,29






Capitano




13,10




270,03






Tenente




12,99




267,67






Sottotenente




12,55




258,54






1° Maresciallo Luogotenente




12,82




264,23






1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)




12,82




264,23






1° Maresciallo




12,82




264,23






Maresciallo Capo




12,51




257,90






Maresciallo Ordinario




12,29




253,28






Maresciallo




12,08




248,92






Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)




12,25




252,35






Sergente Maggiore Capo




12,25




252,35






Sergente Maggiore




11,98




246,93






Sergente




11,80




243,18






Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)




11,86




244,46






Caporal Maggiore Capo scelto




11,86




244,46






Caporal Maggiore Capo




11,80




243,18






Caporal Maggiore scelto




11,76




242,38






1° Caporal Maggiore




17,41




241,24"






---------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;
b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado;
c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado".


Art. 5

#

Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


((Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. Il decreto e' unico per tutte le Forze armate e non si da' luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate.))


((Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse.))


((L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.))


((Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.))


((Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.))


((In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.))


Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.


Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni.
(5) (6)((7))


-------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n, 52 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007, euro 15.073.000;
b) per l'anno 2008, euro 53.413.000;
c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000."


-------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008, euro 740.000,00;
b) per l'anno 2009, euro 535.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010, euro 3.660.000,00.


-------------


AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 175.297,00 per l'anno 2020, euro 77.137,00 per l'anno 2021, euro 7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00 per l'anno 2023, euro 1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro 12.630.367,26 per l'anno 2026, euro 2.333.502,26 per l'anno 2027, euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere dall'anno 2029".


--------------


AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 4.223.055".


--------------


AGGIORNAMENTO (7)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443".


Art. 6

#

Comma 1

Indennita' operative

Comma 2

Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187.


L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e' sostituito dal seguente:
"2. Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.".


A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento. (1) ((6))


Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00.


Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se impiegato, per finalita' delle Forze Speciali ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni.


L'indennita' di cui al comma 5 e' cumulabile con le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento".


---------------


AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 9, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per cento".


Art. 7

#

Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.


Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.


L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfettaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfettaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.


Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale.


Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.


Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilita' dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale e' corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.


Art. 8

#

Comma 1

Trattamento economico di trasferimento

Comma 2

L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.


Art. 9

#

Comma 1

Compenso forfettario di impiego e di guardia

Comma 2

Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 1 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.


Il compenso di cui al precedente comma 1 e' corrisposto, in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al recupero delle festivita' o della giornata non lavorativa, qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.


Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno.


A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con le stesse modalita' previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.


Le esercitazioni, le operazioni e le attivita' di cui al precedente comma 3 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.


Le risorse destinate ai compensi di cui al presente articolo sono ripartite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.


Art. 10

#

Comma 1

Premio di disattivazione per artificieri

Comma 2

Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.


Art. 11

#

Comma 1

Licenza ordinaria

Comma 2

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.


Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.


Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.


Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.


Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.


Art. 12

#

Comma 1

Licenza straordinaria e aspettativa

Comma 2

La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.


Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.


Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.


Art. 13

#

Comma 1

Terapie salvavita

Comma 2

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.


Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.


Art. 14

#

Comma 1

Tutela delle lavoratrici madri

Comma 2

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 15

#

Comma 1

Licenza straordinaria per congedo parentale

Comma 2

In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.


In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.


In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.


In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.


Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.


Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.


I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.


Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 16

#

Comma 1

Diritto allo studio

Comma 2

Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.


Art. 17

#

Comma 1

Tutela legale

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.


Art. 18

#

Comma 1

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

Comma 2

Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.


Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


Comma 3

Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

#

Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui al Titolo I continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.


Art. 20

#

Comma 1

Decorrenza del provvedimento

Comma 2

Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.


Art. 21

#

Comma 1

Norma programmatica

Comma 2

Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.


Art. 22

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.