DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazio

Numero 360 Anno 1996 GU 10.07.1996 Codice 096G0360

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;360

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.


Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.


Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995.


Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V .................................... L. 187.000
Livello VI ................................... L. 200.000
Livello VI-bis ............................... L. 210.000
Livello VII .................................. L. 220.000
Livello VII-bis .............................. L. 229.500
Livello VIII .................................. L. 239.000
Livello IX .................................... L. 262.000


Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.


Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V .................................... L. 65.000
Livello VI ................................... L. 70.000
Livello VI-bis ............................... L. 74.000

Livello VII .................................. L. 78.000
Livello VII-bis .............................. L. 80.500
Livello VIII ................................. L. 83.000
Livello IX ................................... L. 91.000


Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V .................................... L. 140.000
Livello VI ................................... L. 150.000
Livello VI-bis ............................... L. 157.000
Livello VII .................................. L. 165.000
Livello VII-bis ............................... L. 172.000
Livello VIII .................................. L. 179.000
Livello IX .................................... L. 196.000


Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.


I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V .................................... L. 13.921.000
Livello VI ................................... L. 15.447.000
Livello VI-bis ............................... L. 16.663.000
Livello VII .................................. L. 17.879.000
Livello VII-bis .............................. L. 19.225.000
Livello VIII .................................. L. 20.571.000
Livello IX .................................... L. 23.639.000


Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. (1) (2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 2) che "Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:


Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali lordi:

Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono:

Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo "sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire
-
livello V ..................................90.000
livello VI .................................96.000
livello VI-bis ........................... 100.500
livello VII ...............................105.000
livello VII-bis ...........................110.000
livello VIII ..............................115.000
livello IX ................................126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza l gennaio 2001.
3. Dal l luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Lire
-
livello V ..................................34.000

livello VI ................................ 36.000

livello VI-bis .............................37.500

livello VII ................................39.000

livello VII-bis ............................41.000

livello VIII ...............................43.000

livello IX .................................47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a
regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
-
livello V ................................15.853.000

livello VI ...............................17.523.000

livello VI-bis ...........................18.829.500

livello VII ..............................20.135.000

livello VII-bis ..........................21.583.000

livello VIII .............................23.031.000

livello IX ..............................26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255".


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AGGIORNAMENTO (3)


L' Avviso di Rettifica in G.U. n. 119 del 24/5/2001 nel modificare il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 che a sua volta modifica l'art. 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, ha conseguentemente disposto che "1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire
-
livello V ..................................90.000
livello VI .................................96.000
livello VI-bis ............................100.500
livello VII ...............................105.000
livello VII-bis ...........................110.000
livello VIII ..............................115.000
livello IX ................................126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.
3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire
-
livello V .................................34.000
livello VI ................................36.000
livello VI-bis ............................37.500
livello VII ...............................39.000
livello VII-bis ...........................41.000
livello VIII ..............................43.000
livello IX ................................47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
-
livello V ................................15.853.000
livello VI ...............................17.523.000
livello VI-bis ...........................18.829.000
livello VII ..............................20.135.000
livello VII-bis ..........................21.583.000
livello VIII .............................23.031.000
livello IX ...............................26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255".


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 1, comma 6.


La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996.


Art. 4

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1996, la misura dell'indennita' di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1 gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di "caporal maggiore scelto" di cui alla XI fascia della predetta tabella e' sostituito col grado di "caporal maggiore capo", e quello di "caporal maggiore capo" di cui alla XIII fascia col grado di "caporal maggiore scelto".


Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. ((Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.))


La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti.


A decorrere dal 1 gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, ele- vate a 135 e 115.


A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' rideterminato in L. 200.000 giornaliere.


Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennita' "una tantum" pari a L. 85.000 lorde.


COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255.


A decorrere dal 1 gennaio 1997 compete un'importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:

Livello V .................................... L. 24.000
Livello VI ................................... L. 26.000
Livello VI-bis ............................... L. 28.000
Livello VII .................................. L. 30.000
Livello VII-bis .............................. L. 33.000
Livello VIII ................................. L. 35.000
Livello IX ................................... L. 40.000 (1)
(2) (3a)


Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa e' corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e' incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 25.000
Livello VI lire 24.000
Livello VI-bis lire 23.000
Livello VII lire 22.000
Livello VII-bis lire 21.000
Livello VIII lire 20.000
Livello IX lire 18.000

2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile e' ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 8.000
Livello VI lire 7.500
Livello VI-bis lire 7.000
Livello VII lire 7.000
Livello VII-bis lire 6.000
Livello VIII lire 6.000
Livello IX lire 5.000

3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:

Livello V lire 57.000
Livello VI lire 57.500
Livello VI-bis lire 58.000
Livello VII lire 59.000
Livello VII-bis lire 60.000
Livello VIII lire 61.000
Livello IX lire 63.000".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha disposto (con l'art. 4) che "A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso.
L'importo aggiuntivo pensionabile e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

Lire
-
livello V ...................................186.000
livello VI ..................................193.500
livello VI-bis ..............................201.000
livello VII ................................ 208.000
livello VII-bis ............................ 216.000
livello VIII ...............................224.000
livello IX .................................241.000

2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:
Lire
-
livello V ....................................78.000
livello VI ...................................81.500
livello VI-bis ...............................84.000
livello VII ..................................87.000
livello VII-bis ..............................89.000
livello VIII .................................94.000
livello IX ...................................94.000

3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:
Lire
-
livello V ...................................264.000
livello VI ................................. 275.000
livello VI-bis ..............................285.000
livello VII .................................295.000
livello VII-bis .............................305.000
livello VIII ................................318.000
livello IX ..................................335.000

4. L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare".


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AGGIORNAMENTO (3A)


Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 nel modificare l'art. 4 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10) che "1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo 4, compete nelle seguenti misure mensili lorde:


Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ... 173,01

Maggiore ... 173,01

Capitano ... 164,23

Tenente ... 164,23

Sottotenente ... 157,52

1° Maresciallo ... 157,52

Maresciallo Capo ... 152,36

Maresciallo Ordinario ... 147,19

Maresciallo ... 142,03

Sergente Maggiore Capo ... 147,19

Sergente Maggiore ... 142,03

Sergente ... 142,03

Caporal Maggiore Capo Scelto . 136,35

Caporal Maggiore Capo ... 136,35

Caporal Maggiore Scelto ... 136,35

1° Caporal Maggiore ... 136,35

Sottotenente CPL ... 142,03

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1
sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ... 20,99

Maggiore ... 20,99

Capitano ... 27,77

Tenente ... 25,77

Sottotenente ... 24,48

1° Maresciallo ... 29,48

Maresciallo Capo ... 30,64

Maresciallo Ordinario ... 31,81

Maresciallo ... 32,97

Sergente Maggiore Capo ... 29,81

Sergente Maggiore ... 31,97

Sergente ... 28,97

Caporal Maggiore Capo Scelto . 32,65

Caporal Maggiore Capo ... 31,65

Caporal Maggiore Scelto ... 30,65

1° Caporal Maggiore ... 29,65

Sottotenente CPL ... 32,97

3. A decorrere dal 1 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli
importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

Grado Euro
- -

Tenente Colonnello ... 19,00

Maggiore ... 19,00

Capitano ... 22,00

Tenente ... 22,00

Sottotenente ... 22,00

1° Maresciallo ... 23,00

Maresciallo Capo ... 23,00

Maresciallo Ordinario ... 23,00

Maresciallo ... 23,00

Sergente Maggiore Capo ... 25,00

Sergente Maggiore ... 25,00

Sergente ... 25,00

Caporal Maggiore Capo Scelto . 25,00

Caporal Maggiore Capo ... 25,00

Caporal Maggiore Scelto ... 25,00

1° Caporal Maggiore ... 25,00

Sottotenente CPL ... 23,00

4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:


Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ............... 194,00
Maggiore .......................... 194,00
Capitano ......................... 192,00
Tenente .......................... 190,00
Sottotenente ...................... 182,00
1° Maresciallo ................... 187,00
Maresciallo Capo ................ 183,00
Maresciallo Ordinario ............ 179,00
Maresciallo ....................... 175,00
Sergente Maggiore Capo............ 177,00
Sergente Maggiore ................. 174,00
Sergente .......................... 171,00
Caporal Maggiore Capo Scelto..... 169,00
Caporal Maggiore Capo............ 168,00
Caporal Maggiore Scelto.......... 167,00
1° Caporal Maggiore................ 166,00
Sottotenente CPL................. 175,00".


Art. 5

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Comma 1

Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione

Comma 2

Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Ruolo lire lire
----- ---- ----
Ruolo dei volontari ............... 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sergenti ................ 1.785.000 2.625.000
Ruolo dei marescialli ............. 1.820.000 2.675.000




Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Grado lire lire
----- ---- ----
Tenente - Capitano ................ 2.205.000 2.835.000
Maggiore .......................... 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello ................ 3.360.000 4.725.000





L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Grado lire lire
----- ---- ----
Capitano .......................... 2.205.000 4.725.000
Maggiore .......................... 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello ................ 3.360.000 4.725.000



Art. 6

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Comma 1

Trattamento di missione

Art. 7

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Comma 1

Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena

Comma 2

Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennita' pensionabile prevista nella predetta norma, va rapportata alle misure dell'indennita' pensionabile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, nelle nuove misure e decorrenze successivamente rideterminate.


Art. 8

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 225 miliardi per il 1996, in lire 516 miliardi per 1997 ed in lire 624 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.