DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

Numero 255 Anno 1999 GU 03.08.1999 Codice 099G0323

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Area di applicazione e durata)

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.


Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.


Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000


Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.


Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali lordi:

Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000


Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.


I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono:

Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000


Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. (1)(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 come rettificato dall'errata-corrige in G.U. 4/5/2001, n. 102 ha disposto (con l'art.
2) che:
"1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire
-
livello V ..................................90.000

livello VI .................................96.000

livello VI-bis ........................... 100.500

livello VII ...............................105.000

livello VII-bis ...........................110.000

livello VIII ..............................115.000

livello IX ................................126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza l gennaio 2001.
3. Dal l luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire
-
livello V ..................................34.000

livello VI ................................ 36.000

livello VI-bis .............................37.500

livello VII ................................39.000

livello VII-bis ............................41.000

livello VIII ...............................43.000

livello IX .................................47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
-
livello V ................................15.853.000

livello VI ...............................17.523.000

livello VI-bis ...........................18.829.500

livello VII ..............................20.135.000

livello VII-bis ..........................21.583.000

livello VIII .............................23.031.000

livello IX .............................. 26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 come rettificato dall'errata-corrige in G.U. 24/05/2001, n. 119 ha disposto (con l'art. 2) che:
"1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire
-
livello V ..................................90.000
livello VI .................................96.000
livello VI-bis ............................100.500
livello VII ...............................105.000
livello VII-bis ...........................110.000
livello VIII ..............................115.000
livello IX ................................126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.
3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire
-
livello V .................................34.000
livello VI ................................36.000
livello VI-bis ............................37.500
livello VII ...............................39.000
livello VII-bis ...........................41.000
livello VIII ..............................43.000
livello IX ................................47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
-
livello V ................................15.853.000
livello VI ...............................17.523.000
livello VI-bis ...........................18.829.000
livello VII ..............................20.135.000
livello VII-bis ..........................21.583.000
livello VIII .............................23.031.000
livello IX ...............................26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 2) che:
"1. gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dal presente art. 2, sono incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V Euro ............30,20
livello VI Euro ............32,10
livello VI-bis Euro ............33,60
livello VII Euro ............35,10
livello VII-bis Euro ............36,70
livello VIII Euro ............38,40
livello IX Euro ............42,20
2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro ............18,90
livello VI Euro ............20,00
livello VI-bis Euro ...........21,00
livello VII Euro ...........21,90
livello VII-bis Euro ...........22,90
livello VIII Euro ...........24,00
livello IX Euro ...........26,30
3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V Euro ................8.776,59
livello VI Euro ................9.675,07
livello VI-bis Euro ...............10.379,57
livello VII Euro ...............11.082,86
livello VII-bis Euro ...............11.861,89
livello VIII Euro ...............12.643,32
livello IX Euro ...............14.437,35"
Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.


Art. 3

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Comma 1

(Effetti dei nuovi stipendi)

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici, risultanti dall'applicazione del presente decreto riguardanti il biennio 1998-1999 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.


Art. 4

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Comma 1

(Indennita' operative ed altre indennita')

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 sono sostituite dalle seguenti: articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 e le parole: articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 sono sostituite dalle seguenti: articoli 11, 15 e 16 .
Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonche' il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.


Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1o, 2o e 3o, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.


A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennita' giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonche' al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, e' incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000. (3) ((7))


Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.


A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita' un compenso nella misura lorda di lire 63.000.


A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennita' supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180 % dell'indennita' operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro".


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 15) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10".


Art. 5

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Comma 1

(Assegno funzionale)

Comma 2

Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





GRADI




19 ANNI DI SERVIZIO LIRE




29 ANNI DI SERVIZIO LIRE






1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti




1.365.000




1.785.000






Caporal maggiore scelto




1.365.000




1.785.000






Caporal maggiore capo




1.365.000




1.785.000






Caporal maggiore capo scelto




1.365.000




1.785.000






Sergente




1.785.000




2.625.000






Sergente maggiore




1.785.000




2.625.000






Sergente maggiore capo




1.785.000




2.625.000






Maresciallo




1.820.000




2.675.000






Maresciallo ordinario




1.820.000




2.675.000






Maresciallo capo




1.820.000




2.675.000






Aiutante




1.820.000




2.675.000






Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:







GRADI




19 ANNI DI SERVIZIO LIRE




29 ANNI DI SERVI LIRE






Tenente




2.205.000




2.835.000






Capitano




2.205.000




2.835.000






Maggiore




2.940.000




4.725.000






Tenente colonnello




3.360.000




4.725.000






L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n.231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:





GRADO




15 anni di servizio lire




25 anni di servizio lire






Capitano




2.205.000




4.725.000






Maggiore




2.940.000




4.725.000






Tenente colonnello




3.360.000




4.725.000






Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media .(1) ((4))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che:
"1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Grado




19 anni di servizio lire




29 anni di servizio lire






1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti ....




1.725.000




2.145.000






Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti ....




1.725.000




2.145.000






Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ....




1.725.000




2.145.000






Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti ....




1.725.000




2.145.000






Sergente e gradi corrispondenti ....




2.145.000




2.985.000






Sergente maggiore e gradi corrispondenti ....




2.145.000




2.985.000






Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti ....




2.145.000




2.985.000






Maresciallo e gradi corrispondenti ....




2.180.000




3.035.000






Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ....




2.180.000




3.035.000






Maresciallo capo e gradi corrispondenti ....




2.180.000




3.035.000






Aiutante e gradi corrispondenti ....




2.180.000




3.035.000





2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Grado




19 anni di servizio lire




29 anni di servizio lire






Tenente




2.565.000




3.195.000






Capitano




2.565.000




3.195.000






Maggiore




3.300.000




5.085.000






Tenente colonnello




3.720.000




5.085.000".






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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 come modificato dal D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che: "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Grado




17 anni di servizio euro




29 anni di servizio euro






1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti




1.131,60




1.694,40






Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti




1.131,60




1.694,40






Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti




1.131,60




1.694,40






Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti




1.131,60




1.694,40






Sergente e gradi corrispondenti




1.406,40




2.358,00






Sergente maggiore e gradi corrispondenti




1.406,40




2.358,00






Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti




1.406,40




2.358,00






Maresciallo e gradi corrispondenti




1.429,20




2.398,80






Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti




1.429,20




2.398,80






Maresciallo capo e gradi corrispondenti




1.429,20




2.398,80






1° Maresciallo e gradi corrispondenti




1.429,20




2.398,80.





"


Art. 6

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.


Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.


Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero.
Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. (1)((3))


In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.


Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa.


Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto al sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.


Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto.


La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione.


L'Amministrazione, in caso di mancata disponibilita' alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a 30 giorni, puo' disporre l'assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermanento.


Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 21 del 1991, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi del presente articolo, comma 3 e' incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che "La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora".


Art. 7

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Comma 1

(Trattamento economico di trasferimento)

Comma 2

L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8o della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.


A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.


Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.


L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.


A decorrere dal 1° gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di lire 1.500.000.


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N. 163))


Art. 9

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Comma 1

(Importo aggiuntivo pensionabile)

Comma 2

A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e' incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 25.000
Livello VI lire 24.000
Livello VI-bis lire 23.000
Livello VII lire 22.000
Livello VII-bis lire 21.000
Livello VIII lire 20.000
Livello IX lire 18.000


A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile e' ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 8.000
Livello VI lire 7.500
Livello VI-bis lire 7.000
Livello VII lire 7.000
Livello VII-bis lire 6.000
Livello VIII lire 6.000
Livello IX lire 5.000


I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:

Livello V lire 57.000
Livello VI lire 57.500
Livello VI-bis lire 58.000
Livello VII lire 59.000
Livello VII-bis lire 60.000
Livello VIII lire 61.000
Livello IX lire 63.000


Art. 10

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Comma 1

(Orario di lavoro)

Comma 2

La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.


In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato.


Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.


I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.


Le ore eccedenti l'orario di lavoro che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.


Il personale inviato in servizio fuori sede, che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.


Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilita', esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali e consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.


Art. 11

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Comma 1

(Licenza ordinaria)

Comma 2

La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'.


La licenza ordinaria potra' essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.


La licenza ordinaria e' frazionabile per piu' periodi, anche di durata inferiore a due giorni.


Art. 12

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Comma 1

(Licenze straordinarie e aspettative)

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale di cui all'articolo 1, comma 1.


La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.


A parita' di fattispecie e di situazioni legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.


Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.


Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, e' emanato dal comandante di corpo.


Art. 13

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Comma 1

(Diritto allo studio)

Comma 2

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime


Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.


Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro sede non puo' essere computato nelle 150 ore.


Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.


Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.


Art. 14

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Comma 1

(Elevazione ed aggiornamento culturale)

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' sostituito dal seguente:
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. .


Art. 15

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Comma 1

Informazione

Comma 2

I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.


Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza.


Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione assume autonome determinazioni definitive.


Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' inserito il seguente comma:
4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Annata a convocare, per una o piu' volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.

((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dal D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che "Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni".


Art. 16

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Comma 1

(Procedure di raffreddamento dei conflitti)

Comma 2

Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano, sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali siano affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.


Art. 17

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Comma 1

(Buono - pasto)

Comma 2

Qualora presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto nel proprio domicilio, l'Amministrazione puo' concedere un buono-pasto dell'importo giornaliero non superiore a lire 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture di ristoro, che sostituiscono l'attuale sistema di somministrazione del vitto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.


L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.


Art. 18

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Comma 1

(Asili nido)

Comma 2

Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.


Art. 19

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Comma 1

(Proroga concessione alloggi)

Comma 2

Il Personale militare concessionario di alloggio ASI o AST in possesso di titolo valido, trasferito d'autorita' a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la titolarita' della concessione fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato.


Art. 20

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Comma 1

(Assicurazione)

Comma 2

l. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' delle Forze Armate sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui e' stato autorizzato il trasporto nei limiti dei massimali previsti per i corrispondenti danni dalla assicurazione obbligatoria.
2. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze di cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.


Art. 21

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Comma 1

(Tutela legale)

Art. 22

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Comma 1

(Emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 85/1997)

Comma 2

Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze Armate, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.


L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.


Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.


I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.


Art. 23

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Comma 1

(Norme transitorie e finali)

Comma 2

Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all'articolo 10, comma 2, per cio' che puo' attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di incontri con l'Amministrazione, dei quali viene redatto verbale.


Art. 24

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Comma 1

(Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)

Comma 2

Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.


Art. 25

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Comma 1

(Proroga di efficacia di norme)

Art. 26

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Comma 1

(Copertura finanziaria)

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 44 miliardi per il 1998, in lire 209,7 miliardi per il 1999 ed in lire 319,5 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, per gli anni 1998- 2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle universita', riportato nell'ambito dell'unita' previsionale di base Fondi da ripartire per oneri di personale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.