DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.

Numero 349 Anno 2003 GU 24.12.2003 Codice 003G0377

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-20;349

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.


Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.


Art. 2

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Grado




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti




1.448,40




2.168,80






Sergente e gradi corrispondenti




1.800,20




3.018,20






Sergente maggiore e gradi corrispondenti




1.800,20




3.018,20






Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti




1.800,20




3.018,20






Maresciallo e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50






Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50






Maresciallo capo e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50






1° Maresciallo e gradi corrispondenti




1.829,40




3.070,50





(1) (2) ((3))


Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:





Grado




17 anni di servizio (euro)




29 anni di servizio (euro)






Sottotenente e Tenente e gradi corrispondenti




2.153,50




3.231,70






Capitano e gradi corrispondenti




2.770,90




5.144,10






Maggiore e gradi corrispondenti




3.122,70




5.144,10






Tenente colonnello e gradi corrispondenti




3.122,70




5.144,10





(1) (2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che la seguente modifica ha effetto "a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, nel modificare l'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3";
- (con l'art. 8, comma 2) che "Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:"





Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008




17 anni di servizio




27 anni di servizio




32 anni di servizio






Gradi




euro




euro




euro






1° Caporal Maggiore




1.448,40




2.949,83




3.392,30






Caporal Maggiore scelto




1.448,40




2.949,83




3.392,30






Caporal Maggiore Capo




1.448,40




2.949,83




3.392,30






Caporal Maggiore Capo scelto




1.448,40




2.949,83




3.392,30






Sergente




1.800,20




3.018,20




3.470,98






Sergente Maggiore




1.800,20




3.018,20




3.470,98






Sergente Maggiore Capo




1.800,20




3.018,20




3.470,98






Maresciallo




1.829,40




3.070,50




3.531,03






Maresciallo Ordinario




1.829,40




3.070,50




3.531,03






Maresciallo Capo




1.829,40




3.070,50




3.531,03






1° Maresciallo




1.829,40




3.070,50




3.531,03





" --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nel modificare l'art. 8, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, che a sua volta modifica l'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 10) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissato nelle seguenti misure annue lorde: a) euro 1.829, 40 con diciassette anni di servizio; b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio; c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio".


Art. 3

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Comma 1

Indennita' operativa

Comma 2

Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennita' fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennita' supplementari previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennita' supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennita' supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennita' e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.


Il predetto trattamento si cumula con le indennita' operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonche' dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.


Art. 4

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Comma 1

Buoni pasto

Comma 2

Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, e' assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto.


I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.


Art. 5

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Comma 1

Tutela legale

Comma 2

Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.


Art. 6

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Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Art. 7

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione.


Art. 8

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.