DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021». (22G00065)

Numero 56 Anno 2022 GU 31.05.2022 Codice 22G00065

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;56

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - FORZE ARMATE

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico


A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico


A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4

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Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Comma 2

A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi contenuti nella tabella di cui all' art. 4 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.


Art. 5

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e riferite al Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo, dopo 4 anni dall'attribuzione della qualifica speciale, e Caporal Maggiore Capo Scelto, dopo quattro anni dall'attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui.


Art. 6

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Comma 1

Importi una tantum

Comma 2

E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:





2019




2020




2021






euro 17,39




euro 278,45




euro 54,76






L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue su dodici mensilita'. La frazione di mese superiore a quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.


Art. 7

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Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 4.223.055.


Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


La determinazione dei criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le modalita' previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, contempla la totalita' delle singole voci di cui al comma 4 ovvero parte di esse.


Art. 8

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dal presente articolo sono rideterminate negli importi contenuti nella tabella di cui all' art. 6 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.


Art. 9

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Comma 1

Compenso forfetario di impiego e di guardia

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 10

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Comma 1

Trattamento di missione

Art. 11

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, e' tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilita' per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, e' corrisposta un'indennita' di prontezza operativa giornaliera nella misura di euro 8,00. Il personale comandato in prontezza operativa e' assoggettato all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non e' cumulabile con l'indennita' di reperibilita' di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.


Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.


Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e' cosi' sostituito: «Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.»


Art. 12

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Comma 1

Indennita' di rischio


Art. 13

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per cento.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00.


Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennita' supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il ((41° Reggimento IMINT Cordenons)), i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. ((1))


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. ((1))


L'indennita' supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, e' altresi' corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unita' portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise ((Nonche' presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa)), e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. ((1))


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' d'impiego operativo di base.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.


L'indennita' supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unita' Navale in posizione di fuori sede.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attivita' operative legate alla specifica qualifica, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' elevata al 50 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto".


Art. 14

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Comma 1

Indennita' di presenza festiva


Art. 15

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Comma 1

Indennita' per servizio aviolancistico


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.


L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialita'.


Art. 16

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Comma 1

Indennita' di servizio aereo


La presenza di cui al comma 1 e' maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.


L'indennita' di servizio traffico aereo non e' cumulabile con l'indennita' di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennita' per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del presente decreto.


Ai fini della corretta corresponsione dell'indennita' di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonche' gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.


Art. 17

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Comma 1

Indennita' mensile artificieri


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale e' richiesta una di dette qualifiche, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.


L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualita' di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.


L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.


Art. 18

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Comma 1

Indennita' per soccorritori alpini


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.


Art. 19

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Comma 1

Licenza e riposo solidale

Comma 2

((Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:
i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937))
.


((Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.))


Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.


Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.


Art. 20

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Comma 1

Trattamento economico di trasferimento

Comma 2

Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.


Art. 21

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Comma 1

Tutela della genitorialita'


Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.


Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.


Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 22

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Comma 1

Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

Comma 2

La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.


Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.


Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilita'.


L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.


Art. 24

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 25

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a 612.741.311 euro per l'anno 2022 e a 294.899.870 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a. quanto a 317.841.441 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
b. quanto a euro 294.899.870 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.