DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate. (25G00045)

Numero 52 Anno 2025 GU 18.04.2025 Codice 25G00045

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4

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Comma 1

Importo aggiuntivo pensionabile

Art. 5

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Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 8.627.289.


Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 242.826.


A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443.


Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalita', gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze armate.


Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
Il decreto e' unico per tutte le Forze armate e non si da' luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate.
La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate.»
b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse.
6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.
6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.».


Art. 6

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Comma 1

Lavoro straordinario

Art. 7

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.».


Art. 8

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Comma 1

Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, in possesso di qualifica cyber ai sensi dell'articolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e in servizio presso Enti, Reparti articolazioni di Forza armata e Interforze che svolgono attivita' di Cyber Sicurezza, l'indennita' supplementare mensile e' incrementata al 55 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


Il contingente di percettori dell'indennita' di cui al precedente comma 1 e' rideterminato.


Art. 9

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Comma 1

Incremento Indennita' operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo


A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di impiego operativo di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


Art. 10

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Comma 1

Indennita' di rischio per operatori subacquei


A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella «C» del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' rideterminata nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 11

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Comma 1

Indennita' notturna per attivita' addestrativa/operativa


A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unita' appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attivita' addestrativa o operativa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' corrisposta una indennita' di turno notturno pari a 12 euro per l'attivita' lavorativa svolta nell'arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio.
L'indennita' e' maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalita' non continuativa nell'arco notturno dalle 22.00 alle 06.00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L'indennita' e' corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed e' cumulabile con il compenso forfettario di impiego.


Art. 12

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Comma 1

Indennita' notturna servizi armati e non


A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 e' riconosciuta una indennita' di turno notturno pari a euro 18,00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio.
L'indennita' e' cumulabile con il compenso forfetario di guardia ma non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che remuneri il turno notturno ovvero con l'indennita' di cui al precedente articolo 11.


Art. 13

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Comma 1

Rivalutazione compenso forfettario di guardia

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
| NUOVI IMPORTI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA |
+===================================================================+
| Gradi ed equiparati | Fascia | Importo |
+=============================================+==========+==========+
|Capitano | | |
+---------------------------------------------| | |
|Tenente | | |
+---------------------------------------------| | |
|Sottotenente | | |
+---------------------------------------------| III | 52 |
|Primo Luogotenente | | |
+---------------------------------------------| | |
|Luogotenente | | |
+---------------------------------------------| | |
|1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) | | |
+---------------------------------------------| | |
|1° Maresciallo | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+
|Maresciallo Capo | | |
+---------------------------------------------| | |
|Maresciallo Ordinario | | |
+---------------------------------------------| | |
|Maresciallo | | |
+---------------------------------------------| | |
|Sergente Maggiore Aiutante | | |
+---------------------------------------------| II | 49 |
|Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)| | |
+---------------------------------------------| | |
|Sergente Maggiore Capo | | |
+---------------------------------------------| | |
|Sergente Maggiore | | |
+---------------------------------------------| | |
|Sergente | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+
|Graduato Aiutante | | |
+---------------------------------------------| | |
|Primo Graduato (con 5 anni nel grado) | | |
+---------------------------------------------| | |
|Primo Graduato | | |
+---------------------------------------------| I | 46 |
|Graduato Capo | | |
+---------------------------------------------| | |
|Graduato Scelto | | |
+---------------------------------------------| | |
|Graduato | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+





Art. 14

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Comma 1

Indennita' per il personale specializzato del settore cinofilo


A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.


Art. 15

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Comma 1

Incremento contingente IEDD CMD

Art. 16

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Comma 1

Indennita' artificieri di Reparto


A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale che ha superato con esito favorevole specifici corsi di specializzazione per artificieri presso i centri di eccellenza dell'Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e impiegato in posizione organica di «artificiere» e' corrisposta un'indennita' mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' con l'impiego di ordigni esplosivi:
disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno degli appositi poligoni/aree addestrative;
brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego di esplosivo).


L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.


Art. 17

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Comma 1

Indennita' operatore sensori APR


A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in servizio presso il 3° Reggimento Supporto Targeting Bondone, in possesso della qualifica di operatore sensori APR facente parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di peso superiore a 20 kg di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' corrisposta una indennita' di impiego operativo pari al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativa di base, come prevista all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.


Art. 18

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Art. 19

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Comma 1

Indennita' fighter controller/controllore tattico caccia intercettore


A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllori tattici caccia intercettori) imbarcato su unita' portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue e' corrisposta una indennita' supplementare mensile pari al 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.


Art. 20

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Comma 1

Indennita' manutentori aeromobili


A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale impiegato presso Enti che svolgono manutenzione ai velivoli e ai loro componenti, o presso le Maintenance Training Organization, che svolga effettivamente attivita' manutentiva e/o istituzionale, e che sia in possesso della licenza Military Aircraft Maintenance License di categoria «B1», «B2» o «C», e' corrisposta una indennita' mensile nella misura di euro 30,00. L'indennita' non e' corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che percepiscono le indennita' di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori in volo.


Art. 21

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Art. 22

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Comma 1

Indennita' per il 28° Reggimento Pavia (PSYOPS)


A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare, in servizio presso il 28° Reggimento Pavia e' riconosciuta una indennita' mensile pari a euro 30,00.


Art. 23

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Art. 24

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Comma 1

Indennita' genio ferrovieri


A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri, che ricopre la posizione organica di Capo stazione, Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra operatori ferroviari, Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri, Operatore dell'infrastruttura ferroviaria, Comandante di squadra operatore dell'infrastruttura ferroviaria, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro 35,00.


Al comma 4, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, le parole «sentita la Rappresentanza militare» sono sostituite da:
«sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
».


L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile con l'indennita' di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.


Art. 25

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Comma 1

Indennita' per personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili Campali


A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali che svolge funzioni logistiche nell'ambito del dispiegamento, della manutenzione areale o a domicilio, di strutture campali complesse utilizzate per permettere la proiezione delle forze in territorio nazionale o all'estero per attivita' addestrativa o operativa, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro 25,00.


Art. 26

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Art. 27

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Art. 28

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Comma 1

Ridenominazione Enti/Reparti

Comma 2

A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto:
all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il «41° Reggimento Cordenons» e' sostituito dal «41° Reggimento IMINT Cordenons»;
all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, «COMFORPAT» e' sostituito da «COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT»;
all'articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, dopo le parole: «e il 9° Stormo di Grazzanise», sono inserite le seguenti: «Nonche' presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa».


Art. 29

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Comma 1

Licenza e riposo solidale

Comma 2

All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:
i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937
».
b. al comma 2, alla lettera b), le parole «della Rappresentanza Centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255
» sono sostituite dalle seguenti «delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
c. dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».


Art. 30

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Comma 1

Tutela della genitorialita'


L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' cosi' sostituito:
«d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;»
dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata.».


Art. 31

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Comma 1

Licenza straordinaria per congedo parentale

Comma 2

L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' cosi' sostituito:
«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»


All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.».


Art. 32

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Comma 1

Commissione paritetica

Comma 2

Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale delle Forze armate fra l'Amministrazione e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa.
Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta.


Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo di Stato Maggiore della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una commissione paritetica. La Commissione e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.


Art. 33

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Comma 1

Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con piu' determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovranno prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facolta' di delega;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui e' costituito l'organo di verifica;
d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operativita' degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).


Art. 34

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Comma 1

Elevazione e aggiornamento culturale

Art. 35

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 36

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.