DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

Numero 87 Anno 2001 GU 02.04.2001 Codice 001G0144

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

All'articolo 4 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi;


Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: "titoli ed";


Al medesimo comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita ((dal regolamento adottato ai sensi)) dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi"; e nella lattera d) la parola "carattere" e' sostituita dalla parola "condotta".


Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso".


Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso".


Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".


Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni".


Art. 3

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Comma 1

All'articolo 5, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:


Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta".


Al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) non superano gli esami di fine corso.".


Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.".


Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "assenza" sono inserite le seguenti: "superiore a novanta giorni".


Al comma 2, secondo periodo, la parola "trenta" e' sostituita dalla seguente: "novanta".


Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermita' contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneita' psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso.
8. Al secondo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole "ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.".


Art. 5

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Comma 1

All'articolo 10 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.


Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti" ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) non supera gli esami di fine corso";


Al comma 2, primo periodo, le parole: "contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio"; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica.
In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso.".


Al comma 3, la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".


Art. 6

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Comma 1

All'articolo 11, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".


Art. 10

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Comma 1

All'articolo 20, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".


Art. 11

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Comma 1

1. Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
"Art. 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori). - 1 Gli ispettori superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto", con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" ((o che nel biennio precedente)) abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il riconoscimento di "scelto" decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianta'.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 14, comma 2.
"Art. 21-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1.
Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis e 21-ter sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".


Art. 12

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Comma 1

Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, sempreche' l'inidoneita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, purche' abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonche' del personale di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.".


Art. 13

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la lettera a) del comma l dell'articolo 25, istitutiva del ruolo degli aiuto operatori, e' soppressa.


Il personale del soppresso ruolo degli aiuto operatori e' inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e dei collaboratori di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo l'ordine di ruolo.


La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' sostituita dalla tabella "A" allegata al presente decreto.


Gli articoli 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.


Art. 14

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Comma 1

Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro competente, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale del ruolo dei periti, ove lo richiedano le esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate.


Art. 15

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Comma 1

All'articolo 32, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:


Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano:
a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
b) qualita' morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
c) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.".


Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
((2. Non sono ammessi al concorso)) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.".
4. Il comma 3 e' soppresso.
5. Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso".
6. Al comma 6, le parole: "ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.
7. Al comma 7, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi".
8. Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".
9. Al comma 9 le parole "l'art. 10" sono sostituite dalle seguenti:
"l'art. 5".
10. Il comma 12 e' soppresso.


Art. 16

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Comma 1

All'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "compreso, ai fini della promozione a operatore scelto, il periodo di frequenza del corso".


Art. 17

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Comma 1

All'articolo 36, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:


Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: "concorso interno per titoli e superamento di" sono aggiunte le seguenti: "una prova scritta teorico-pratica tendente ad accertare il grado di preparazione professionale e" e le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"; al secondo periodo, la parola "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".


Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "per esame" e' inserita la seguente: "scritto". Al secondo periodo della medesima lettera le parole: "all'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 32".


Al comma 2, dopo le parole: "categorie di titoli", sono inserite le seguenti: "le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione";


Al comma 5, le parole: "ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse;


Dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per il concorso di cui al comma 1. lettera a), nella formazione della graduatoria per l'ammissione al corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a parita' di punteggio, prevale l'ordine di ruolo.".


Al comma 7, dopo le parole: "allievi vice revisori", sono inserite le seguenti: "con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita".


Dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione".


Art. 18

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Comma 1

L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Promozione alla qualifica di revisore). - 1. La promozione alla qualifica di revisore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica".


Art. 19

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Comma 1

Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Promozione alla qualifica di revisore capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica".


Art. 20

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Comma 1

All'articolo 38, comma 1, le parole: "degli aiuto operatori" sono soppresse.


Art. 21

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Comma 1

All'articolo 42, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:


Al comma 2, le parole "e dell'abilitazione" sono soppresse.


Al comma 4, le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole "nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati" sono soppresse.


Dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato".


Al comma 5, le parole "e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.


Art. 22

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Comma 1

All'articolo 43 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:


Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione teorico-professionale riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, proveniente da profilo professionale omogeneo a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, de1 titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni o non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono. Un terzo dei posti e' riservato al personale del ruolo dei revisori anche se privo del titolo di studio".


Al comma 2, dopo le parole "contenere" e' aggiunta la seguente "anche" e le parole "oltre alle modalita', le materie oggetto del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i relativi punteggi," sono soppresse.


Al comma 3, secondo periodo, le parole: "e vengono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.


Art. 23

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Comma 1

All'articolo 44 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.


Al comma 1, le parole: "di almeno dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei mesi".


Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonche' le modalita' d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso".


Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica del 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione".


Al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: "e articolo 18".


Art. 24

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Comma 1

All'articolo 46, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".


Art. 25

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Comma 1

c) All'articolo 47, comma 3, le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti:
"superiore" che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole: "nonche', ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse.


Art. 26

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Comma 1

1. Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti superiori). - 1. Ai periti superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" ai periti superiori). - 1. I periti superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'articolo 47-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto" con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il riconoscimento della denominazione di "scelto", fermo restando la qualifica rivestita, decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianita', nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Ai periti superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 40, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 40.
"Art. 47-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 47-bis e 47-ter, sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".


Art. 27

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Comma 1

All'articolo 48, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al personale di cui all'articolo l non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312".


Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
"Art. 48-bis (Commissione per la progressione di carriera). - 1.
Sulle questioni concernenti la progressione di carriera del personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 25 del presente decreto si esprime una specifica commissione, la composizione ed il funzionamento della quale sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
2. All'inizio di ogni anno la commissione propone al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato. per l'approvazione, i criteri di massima da seguire negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto".


Art. 28

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Comma 1

All'articolo 49, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
1-ter. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore.
1-quater. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. In caso di successivo accesso al ruolo superiore, lo scatto aggiuntivo viene conservato come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.
1-quinquies. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, che nell'anno precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
1-sexies. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi
di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non- inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
1-septies. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previsti dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che non abbiano riportato nel biennio precedente una funzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso alla qualifica superiore.
1-octies. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, l'attribuzione di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto ai medesimi commi. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
1-nonies. A partire dal primo gennaio 2001, agli ispettori superiori del Corpo forestale dello Stato, con almeno 2 anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita' di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore con contestuale riassorbimento di quello corrisposto ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Il beneficio e' riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici o aggiuntivi di stipendio.
((1-decies. Le disposizioni di cui ai commi)) dall'1-bis all'1-nonies si applicano, in quanto compatibili, anche al personale che riveste la qualifica corrispondente dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa".


Art. 29

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Art. 30

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Comma 1

Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come introdotto dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto e' attribuito dalla medesima data.


Al personale inquadrato al 1o settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e 47-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto".


Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193)).


Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto
aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di "scelto" a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed acquisisce la denominazione di "scelto" dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche.


Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'articolo 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.


Ai fini dell'applicazione dei precendenti commi, si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianita' minima richiesta nella qualifica.


Art. 31

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Comma 1

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalita' per il reclutamento degli atleti del Corpo forestale dello Stato, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni, sono stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo del Corpo forestale dello Stato.


Art. 32

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Comma 1

Le disposizioni dell' articolo 5, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento, dell'articolo 9, comma 4, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente provvedimento e dell'articolo 36, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 17, comma 8 del presente provvedimento si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995.


Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 21, 22, 23 e 25 si applicano ai concorsi il cui bando sara' pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.


Tutte le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recanti l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", devono intendersi riferite al "Capo del Corpo forestale dello Stato".


Art. 33

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Art. 34

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Art. 35

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Comma 1

La spesa derivante dal presente decreto, e' valutabile in lire milleseicentoquarantuno milioni per l'anno 2001, lire duemilatrentaquattro milioni per l'anno 2002, lire duemilaquattrocentoquarantasei milioni per l'anno 2003, lire tremilatrentasei milioni per l'anno 2004, lire tremilacentoventiquattro per l'anno 2005 e lire tremilacentosessantasei milioni dal 2006 in poi. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.