DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

Numero 276 Anno 2006 GU 07.11.2006 Codice 006G0296

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Organici, inquadramenti, funzioni e attribuzioni

Art. 1

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Comma 1

Organico

Art. 2

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Comma 1

((Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore))

Comma 2

((


))


Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta e cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.


Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta piu' rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalita'.


In relazione ai compiti di direzione artistica e musicale spettanti e' attribuita al maestro direttore la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.


Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei confronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneita' tecnica a svolgere i compiti previsti. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente alla direzione della Scuola di formazione ed aggiornamento del personale del Corpo e dell'amministrazione penitenziaria ove ha sede la banda i casi di presunta inidoneita' fisica.


Il maestro direttore fissa, settimanalmente, il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione.


Il maestro direttore, in quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che il maestro vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda.


Il maestro direttore segnala all'organo competente alla redazione dei rapporti informativi, individuato dalla normativa vigente per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, utili elementi di valutazione per la compilazione del giudizio complessivo di fine anno dei singoli orchestrali.


Art. 3

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Comma 1

((Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore))

Comma 2

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' articolata in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) maestro vice direttore - commissario capo;
b) maestro vice direttore - commissario coordinatore))


Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore e secondo l'indirizzo ricevuto, le attivita' di revisione del repertorio musicale, curando in particolare la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli gia' esistenti, al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del complesso, nonche' le attivita' di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse.


Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio, curando in particolare l'archivio degli spartiti e dei brani musicali registrati, avvalendosi della collaborazione del titolare del posto di pianoforte, nonche' del personale di supporto della banda.


Il maestro vice direttore cura, altresi', su incarico del maestro direttore, l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema di custodia ed uso degli strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali, nonche' degli strumenti e del materiale in dotazione al complesso musicale.


Art. 4

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Comma 1

Articolazione e funzioni degli orchestrali

Comma 2

Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati nei ruoli di ispettore superiore, ispettore capo ed ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, a seconda che siano inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda, come da allegate tabelle C e D.


Agli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.


Gli orchestrali della banda musicale in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, al raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.


In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente per mantenere inalterate le proprie capacita' tecnico professionali in relazione allo strumento suonato; a tale fine il capo del Dipartimento puo' autorizzare i componenti della banda musicale ad esercitarsi individualmente in locali esterni ritenuti idonei, nel limite di quattro ore settimanali.


Comma 3

Capo II - Reclutamento

Art. 5

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Comma 1

Nomina a maestro direttore

Comma 2

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.


Art. 6

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Comma 1

Nomina a maestro vice direttore

Comma 2

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.


Art. 7

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Comma 1

Nomina ad orchestrale

Comma 2

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.


Art. 8

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Comma 1

Corsi di istruzione e formazione tecnico professionale

Comma 2

I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 5, 6 e 7 frequentano un corso obbligatorio di istruzione e formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto del Corpo di polizia penitenziaria della durata di sei mesi.


Le modalita' di svolgimento dei corsi ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.


Art. 9

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Comma 1

Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore

Comma 2

Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 puo' essere il maestro direttore della banda.


((3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria))


Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.


Art. 10

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Comma 1

Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale

Comma 2

((


Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


))


Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.


Art. 11

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Comma 1

Concorso per la nomina a maestro direttore

Comma 2

Il punteggio di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.


E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.


Art. 12

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Comma 1

Concorso per la nomina a maestro vice direttore

Comma 2

Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.


E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.


La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.


Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.


Art. 13

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Comma 1

Concorso per la nomina ad orchestrale

Comma 2

Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione e tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.


Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dal precedente comma, in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso puo' essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.


Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.


L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.


Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.


Art. 14

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Comma 1

Valutazione dei titoli

Comma 2

Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.


Art. 15

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Comma 1

Modalita' di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneita' fisica e psichica

Comma 2

Per l'accertamento del requisito dell'idoneita' fisica e psichica del maestro direttore e del maestro vice direttore, nonche' degli orchestrali e per lo svolgimento dei relativi concorsi, si applicano le disposizioni vigenti previste per l'accesso, mediante concorsi pubblici, ((rispettivamente alla carriera dei funzionari)) ed al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.


Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici per coloro che fanno gia' parte dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.


Art. 16

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Comma 1

Titoli di preferenza e di precedenza

Comma 2

Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso alla banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito, l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria.


Comma 3

Capo III - Norme particolari di stato, avanzamento e trattamento economico

Art. 17

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Comma 1

Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

Comma 2

Per l'attribuzione delle qualifiche di agente e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonche' di ufficiale di polizia giudiziaria, agli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme in vigore per il restante personale del Corpo.


Art. 18

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Comma 1

Progressione in carriera, trattamento economico e stato giuridico

Comma 2

((


Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo.


))


((


La progressione in carriera degli orchestrali avviene mediante scrutinio per merito assoluto secondo quanto indicato nella tabella F allegata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore" l'anzianita' di servizio prevista dal comma 4 del medesimo articolo e' pari ad anni due.


))


((1-ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione organica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria))


((


La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria.


))


La progressione in carriera non comporta la modifica delle funzioni svolte nel complesso musicale.


Art. 19

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Comma 1

Limiti di eta'

Comma 2

Gli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria cessano dal servizio, al compimento dell'eta' prevista per le corrispondenti qualifiche del restante personale del Corpo.


Art. 20

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Comma 1

Inidoneita' tecnica per il maestro direttore e maestro vice direttore

Comma 2

Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non siano piu' ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 9.


Se il giudizio e' negativo il suddetto personale cessa di far parte della banda musicale e puo' essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima, ovvero a svolgere gli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.


Nei casi di invalidita' totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.


Art. 21

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Comma 1

Inidoneita' tecnica per gli orchestrali

Comma 2

L'orchestrale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore, e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 10. In tale caso, il maestro direttore di banda e' sostituito dal maestro direttore di una delle bande musicali delle Forze armate o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare.


Se la commissione giudica l'orchestrale non piu' idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.


L'orchestrale di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.


Se la commissione giudica l'orchestrale non piu' idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda. In tale caso l'orchestrale e' destinato, su specifica richiesta e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima ovvero agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.


Nei casi di invalidita' totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

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Comma 1

Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale in sede di prima attuazione

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta aver svolto, per espresso incarico, compiti propri della banda per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria e' inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, nella terza parte A e B, in relazione allo strumento suonato, e nella corrispondente qualifica iniziale come indicato all'allegata tabella F, con collocazione dopo l'ultimo dei pari qualifica nel ruolo di destinazione, rispettando l'ordine di anzianita' nei ruoli di provenienza e conservando anzianita' di servizio complessiva maturata. Il predetto personale che gia' appartiene al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore o superiore a questa conserva la stessa qualifica rivestita nonche' la posizione occupata.
L'anzianita' maturata nel ruolo degli ispettori dal personale che gia' vi appartiene e' utile ai fini dell'avanzamento alla sola qualifica superiore dello stesso ruolo, come indicato nell'allegata tabella F.


Il personale di cui al comma 1 puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale per l'accesso, nei limiti dei posti disponibili in organico ai sensi della tabella C allegata, alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B di cui all'articolo 4, comma 1, con le modalita' stabilite dall'articolo 24. L'eventuale soprannumero nelle corrispondenti qualifiche di inquadramento nel ruolo degli ispettori che dovesse risultare in conseguenza dell'esito dell'espletamento della prova pratica di cui all'articolo 24 e' riassorbito al verificarsi delle prime vacanze utili.


Il personale che intende sostenere la suddetta prova musicale deve presentare specifica istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Nei confronti del personale che non abbia superato le prove previste dall'articolo 24 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 1.


Art. 23

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Comma 1

Commissione esaminatrice

Comma 2

Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


La commissione esaminatrice prevista dal comma 1 e' nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.


Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.


Art. 24

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Comma 1

Prova musicale per gli orchestrali

Comma 2

Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B e per gli effetti conseguenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7, il personale di cui all'articolo 22, comma 2, deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato, nonche' di un brano da concerto scelto dal candidato.


L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50.


Art. 25

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Comma 1

Attivita' provvisoria della banda musicale

Comma 2

L'Amministrazione penitenziaria, dopo aver espletato le procedure previste dall'articolo 22, provvede a bandire il concorso pubblico previsto dall'articolo 7 per le parti rimaste vacanti.


Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 1, o che non eserciti le facolta' ivi previste, puo' essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda ovvero agli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita.
Tuttavia, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste nel presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria puo' continuare ad impiegare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano attivita' nella banda musicale nei compiti cui sono attualmente adibiti nell'ambito della medesima.


Art. 26

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 27

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Comma 1

Invarianza degli oneri finanziari

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.