Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027».
Gli effetti
1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte
2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2027»;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;
«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d),
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando è pubblicato
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente"
a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonchè gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonchè i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
5. La durata della concessione non è inferiore
6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi
c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa
f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
g) l'impegno ad assumere,
h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sè e per il proprio nucleo familiare;
l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sè e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonchè pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
b) al
11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b)
12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonchè dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Misure per il rafforzamento della capacità
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonchè dei diritti riconosciuti dalla sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilità genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;
c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale). - 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354
2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale.»;
d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilità genitoriale»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza
a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;
b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.»;
e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Diritto all'informazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1
2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto:
a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;
b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;
c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;
d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;
e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.
3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:
a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;
b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute
4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che:
a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato
Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.
2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.».
2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonchè dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;
b) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis (Informazioni relative alla detenzione). - 1.
Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne è altresì informato che:
a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;
b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;
c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;
d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.».
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;
2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;
3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di prestazione;
4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione;
5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, nonchè i dati sui proventi da attività commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni urgenti
Comma 2
1) al comma 3:
1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente: «deve»;
1.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 è presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato.
La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non può in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.
5-ter. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo.»;
3) al comma 6:
3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
3.2) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;
4) al comma 7, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
5) al comma 8, la lettera c) è abrogata;
6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
«1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore
1) al comma 1-bis:
1.1) le parole: «centomila euro a trecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «trecentomila euro a cinquecentomila euro»;
1.2) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 5-bis»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.»;
3) al comma 2, alinea, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
4) dopo il comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;
1) la parola: «inoltra» è sostituita dalle seguenti: «trasmette gli elaborati progettuali e»;
2) dopo le parole: «di sicurezza alla Commissione» sono inserite le seguenti: «, asseverata da parte di organismi di controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonchè all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio»;
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
«15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
1) le parole: "da euro 20 a euro 300" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 150 a euro 500";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000";
"1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.
1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per 'attività di tirò si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia".
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.
dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, di seguito denominato "Piano".
La delibera di approvazione del Piano contiene, altresì, l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate.
di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019.
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
"10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis";
"Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi ' uno contro uno ' e ' uno contro zero '). - 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.
L'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare.
Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni.
Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.
5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonchè raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrità delle apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nè all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati";
"6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio".
Art. 14-ter
#Comma 1
Comma 2
"Art. 178-quater (Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico). - 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonchè del presente articolo.
2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.
3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.
4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di:
a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;
b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;
c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;
d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).
5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.
6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, può chiederne la modifica ovvero l'integrazione.
Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.
8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, è istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.
9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.
11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo"))
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti»;
2) al comma 2-ter, terzo periodo, la
2) al secondo comma,
3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35
4) al sesto comma, dopo le parole: «è conferito», le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (
5) al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori
1) al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso l'esercizio»;
3) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:
a) lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente;
b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;
c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione.»;
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»;
2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»;
«5-bis. Le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme
«3-bis. Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare,
a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»;
«1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.».
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della presente legge";
2) al comma 2, primo periodo, la parola: "SIAE" è sostituita dalle seguenti: "ai sensi della presente legge";
1) al comma 1, la parola: "appone" è sostituita dalle seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati," e dopo le parole: "accordi tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti";
2) al comma 2, le parole: "la SIAE verifica" sono sostituite dalle seguenti: "la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano";
3) al comma 3, dopo le parole: "tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti", le parole: ", anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti";
4) al comma 4:
4.1) dopo le parole: "I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno" sono inserite le seguenti: "nonchè le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie";
4.2) le parole: "sentite la SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti";
4.3) dopo le parole: "tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti";
5) al comma 6, dopo le parole: "trimestralmente la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti", dopo le parole: "e la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti" e dopo le parole: "alla SIAE" sono inserite le seguenti: ", agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti";
6) al comma 7, dopo le parole: "la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti".
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-quater
#Comma 1
Comma 2
"e-bis) è Autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio".
Art. 16-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-sexies
#Comma 1
Comma 2
"3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3";
Art. 16-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 settembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giuli, Ministro della cultura
Schillaci, Ministro della salute
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio