DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 20

Numero 81 Anno 2018 GU 02.07.2018 Codice 18G00096

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Art. 3

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Comma 1

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

Comma 2

Nel caso in cui risulti che le emissioni del 2025 non possano essere ridotte secondo la traiettoria stabilita, le relazioni di inventario previste dall'articolo 6 individuano i motivi dello scostamento e le misure finalizzate al riallineamento con la traiettoria.


Ai fini previsti dal presente articolo non si considerano le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonche' le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attivita' di cui alle categorie 3B e 3D della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, di seguito Convenzione LRTAP.


Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di cui al comma 1 non e' rispettato a causa di un inverno eccezionalmente rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo stesso obbligo si considera rispettato se la media delle emissioni nazionali per tale anno, quello precedente e quello successivo non supera il livello delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso.


Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea, entro il 15 febbraio del pertinente anno di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, precisando gli inquinanti e i settori interessati e, se disponibile, l'effetto sugli inventari nazionali delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi entro nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, l'applicazione della procedura si considera accettata per l'anno di riferimento.


Art. 4

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Comma 1

Elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

Comma 2

Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e' lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali previsti dall'articolo 3 e concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1.


Il programma nazionale e' elaborato dal Ministero sulla base del supporto tecnico dell'Istituito superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.


Il primo programma nazionale e' predisposto entro il 30 settembre 2018 ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere della Conferenza unificata.


Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure di consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito delle quali e' consultato anche il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito SNPA. Se del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere dal Ministero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III, Parte 1. Il programma nazionale contiene inoltre le misure obbligatorie di cui all'allegato III, Parte 2, e puo' contenere le misure opzionali di cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente in termini di riduzione delle emissioni.


Il programma nazionale e' aggiornato almeno ogni quattro anni dalla data della sua adozione. Si procede comunque all'aggiornamento del programma, in relazione alle politiche e alle misure da attuare, entro diciotto mesi dalla comunicazione di un inventario o di una proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, da cui risulti il mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero il rischio che questi non siano rispettati.


La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale prevista dal presente articolo si applica anche ai relativi aggiornamenti.


Art. 5

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Comma 1

Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

Comma 2

L'attuazione efficace, puntuale e coordinata del programma nazionale rappresenta un obiettivo a cui si conforma l'azione di tutte le autorita' competenti previste dall'articolo 4, comma 5, lettera h).


Al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, e' costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, nel numero massimo di tre per Amministrazione, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo di cinque, ed un rappresentante del SNPA. Il tavolo di coordinamento assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti e puo' elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalita' di adozione degli atti attuativi del programma nazionale.
Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e degli atti oggetto di discussione nell'ambito del tavolo di coordinamento.


Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle rispettive competenze. A tali fini, le amministrazioni statali possono promuovere accordi e strumenti di coordinamento, anche su base interregionale e di area vasta, con le amministrazioni regionali e locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate.


I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni in materia di clima, trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile devono essere coerenti con l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale.


I soggetti competenti all'adozione ed all'aggiornamento degli strumenti di settore provvedono ai necessari adeguamenti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i).


Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019, una relazione sullo stato di attuazione del programma nazionale tenuto conto dei dati forniti dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla base della relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). La relazione puo' contenere proposte, anche di natura legislativa, per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma.


Al fine di assicurare una corretta conoscenza del pubblico in merito alla procedura di attuazione del programma nazionale il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, elabora, sulla base degli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e sulla base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al comma 2, una ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche previste dal programma, in cui si indicano le autorita' competenti per la relativa attuazione, i tempi previsti per l'adozione degli atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli atti. Tale ricognizione e' pubblicata sul sito internet del Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri.


La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma 2, non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso o indennita' comunque denominato.


Art. 6

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Comma 1

Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni

Comma 2

L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al comma 1, lettera d), elabora e aggiorna ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui all'allegato I, Tabella C.


Nel caso in cui la Commissione europea proceda al riesame dei dati degli inventari nazionali delle emissioni, il Ministero assicura, per il tramite dell'ISPRA, che siano svolte le attivita' necessarie alla consultazione con la Commissione. L'ISPRA assicura l'applicazione delle correzioni tecniche concordate o prescritte dalla Commissione.


Art. 7

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Comma 1

Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi

Comma 2

Il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e' condotto attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali.


Il monitoraggio previsto dal comma 1 e' organizzato, sulla base di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio di impatti sugli ecosistemi, attraverso forme di coordinamento e di integrazione con i programmi di monitoraggio previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dalla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dalla Convenzione LRTAP, nonche' da altre normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale.


I siti di monitoraggio ed i criteri per l'esecuzione del monitoraggio di cui al comma 1, inclusa l'individuazione degli indicatori e delle frequenze e le modalita' di rilevazione e di comunicazione dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 30 giugno 2018, sentite le Regioni interessate ed il SNPA in caso di riferimento a siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali. A tal fine, possono essere presi a riferimento gli indicatori previsti dalla normativa europea e le metodologie stabilite nell'ambito della Convenzione LRTAP e nei relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale.


Art. 8

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Comma 1

Comunicazioni

Comma 2

L'ISPRA invia alla Commissione europea gli inventari e le relazioni di cui all'articolo 6, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I, assicurando la coerenza con la comunicazione di informazioni al Segretariato della convenzione LRTAP. Di tale invio e' data tempestiva comunicazione al Ministero.


Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e), e dal comma 2 sono inviate anche all'Agenzia europea per l'ambiente.


Art. 9

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, in attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.


Art. 10

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Comma 1

Informazione del pubblico

Comma 2

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, il Ministero ed il SNPA assicurano, anche con la pubblicazione sul proprio sito internet, una attiva e sistematica informazione del pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all'articolo 4, ai relativi aggiornamenti ed agli inventari, alle proiezioni e alle ulteriori informazioni comunicate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8.


Art. 11

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e' abrogato.


Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.


Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alla loro modifica, ai fini dell'applicazione di norme europee che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ISPRA provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il 2021 con riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale l'inventario nazionale disciplinato dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/2284/UE, al fine di consentire l'armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome.».


Art. 12

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.